Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15829 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 22/02/2016, dep. 29/07/2016), n.15829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 168/17/08, depositata il 24 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

febbraio 2016 dal Relatore Cons. VIRGILIO Biagio;

udito l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello di S.M., è stata annullata la cartella di pagamento a lui notificata per IRPEF ed IRAP dell’anno 2000, previa affermazione, da parte del giudice d’appello, della propria competenza territoriale, declinata dal primo giudice, cioè dalla CTP di Napoli, in favore di quella della CTP di Genova.

Il giudice a quo, per quanto qui rileva, ha ritenuto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, stabilisce la competenza territoriale della commissione tributaria “nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso”, e nella fattispecie il tributo è stato richiesto con cartella notificata nella residenza del contribuente in Napoli.

2. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4; formula il quesito se, “a fronte di una cartella esattoriale emessa in base ad un’iscrizione a ruolo effettuata dall’Agenzia delle entrate – Ufficio di Genova (OMISSIS), possa il giudice tributario (…) ritenere comunque sussistente la propria competenza per territorio (…), oppure se, invece, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, debba essere interpretato nel senso che, ai fini del riparto della competenza territoriale tra le commissioni tributarie, la causa vada incardinata innanzi alla commissione tributaria nella cui circoscrizione vi è l’Ufficio finanziario nei cui confronti il contribuente ha agito”.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, comma 1, (articolo rubricato “Competenza per territorio”), prevede(va), nel testo vigente ratione temporis, che “Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, il citato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4, comma 1, deve essere interpretato nel senso – per quanto qui interessa – che, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento (anche facendo valere in via esclusiva vizi propri del ruolo, non notificato precedentemente e, quindi, conosciuto solo tramite la cartella), è territorialmente competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ricade la sede dell’agente del servizio di riscossione che ha emesso l’atto impugnato, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l’Ufficio tributario che ha formato il molo, in quanto il combinato disposto dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e 21, comma 1, considerando i due atti (molo e cartella esattoriale) in modo unitario ed impugnabili congiuntamente, esclude, da un lato, il frazionamento delle cause tra giudici diversi, e, dall’altro, la rimessione al ricorrente della scelta del giudice territorialmente competente da adire (Cass. nn. 20671 del 2014, 4682 del 2012).

Ne consegue che nella fattispecie, poichè la cartella di pagamento impugnata è stata pacificamente emessa e notificata dal concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Napoli (sia pure in base a ruolo formato e consegnato dall’Agenzia delle entrate di Genova), la competenza territoriale appartiene alla commissione tributaria provinciale di Napoli.

2. Col secondo motivo è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a), censurando la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello deciso la causa nel merito anzichè, in applicazione della norma anzidetta, rimettere la causa al primo giudice, del quale aveva ritenuto errata la declaratoria di incompetenza territoriale.

Il motivo è fondato.

La norma citata è chiara nello stabilire che “la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata (…): a) quando dichiara la competenza declinata (…) dal primo giudice”; e che “al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito (…)” (comma 2).

La ritenuta erroneità della declinatoria della competenza territoriale pronunciata dal primo giudice costituisce, pertanto, uno dei casi – tassativi ed eccezionali: Cass. nn. 17127 del 2007, 15530 del 2010, 3334 del 2011 – elencati nel citato art. 59 in cui il giudice d’appello non può decidere la causa nel merito, ma deve rimetterla alla commissione provinciale.

3. Resta assorbito il terzo motivo.

4. In conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata e, dichiarata la competenza territoriale della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la causa va rinviata a quest’ultima, in diversa composizione.

5. La peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza territoriale della Commissione tributaria provinciale di Napoli e rinvia la causa a quest’ultima, in diversa composizione.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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