Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15829 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 23/07/2020), n.15829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3515-2019 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO

PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928 COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PALERMO, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.E., proveniente dal Bangladesh, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Palermo che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, oltre che il vizio di motivazione, in quanto il tribunale, a fronte della richiesta di audizione avanzata al fine di chiarire i punti ritenuti oscuri dalla commissione territoriale, avrebbe apoditticamente valutato come analitica ed esaustiva quell’audizione e l’avrebbe sostanzialmente riprodotta in base alle medesime domande, con ciò violando l’onere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge;

col secondo motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, sul rilievo che il tribunale non si sarebbe avvalso dell’onere di acquisire informazioni officiose a fronte della deduzione attinente al rischio di incorrere, in Bangladesh, nella pena di morte;

col terzo mezzo, infine, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 t.u. imm., poichè il tribunale avrebbe mancato di valutare la produzione di un contratto di lavoro in corso in Italia, quale base della domanda di protezione umanitaria;

i primi due motivi, connessi e suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili;

il tribunale non ha semplicemente considerato le risultanze dell’audizione svoltasi dinanzi all’organo amministrativo, ma – come riconosciuto a pag. 8 del ricorso per cassazione – ha altresì sottoposto il richiedente a nuova audizione;

all’esito ne ha messo in evidenza l’inaffidabilità in ragione delle discordanze delle versioni dei fatti di volta in volta rese, oltre che delle reticenze del racconto;

quello relativo al sindacato sulla credibilità personale del richiedente è un giudizio di fatto;

essendo motivato, esso non è sindacabile in questa sede; nè sono stati specificati fatti storici decisivi che al riguardo possano (o debbano) considerarsi omessi (v. Cass. Sez. U n. 8053-14);

pure il terzo motivo è inammissibile;

in esso si censura la decisione in punto di protezione umanitaria, poichè non sarebbero state prese in considerazione la proposta di lavoro e due buste paga, a conferma del fatto che la proposta si sarebbe tradotta recentemente in un contratto stabile;

sennonchè, a fronte della distinta affermazione del tribunale per cui nessuna prova era stata fornita a proposito dello svolgimento di una regolare attività lavorativa suscettibile di garantire autonomi mezzi di sostentamento, il motivo difetta di autosufficienza, non essendo state depositate le copie dei menzionati documenti assieme al ricorso (art. 366 e 369 c.p.c.), nè essendo stato specificato quando i medesimi sarebbero stati prodotti nel giudizio di merito;

d’altronde deve aggiungersi che il profilo neppure è decisivo;

è noto, difatti, che non può essere riconosciuto allo straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all’art. 5 del t.u. imm., considerando isolatamente e astrattamente il suo livello di integrazione in Italia (v. Cass. n. 4455-18 e ora anche Cass. Sez. U n. 29549-19); il diritto citato presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità personale; donde la natura residuale e atipica della protezione umanitaria (secondo il regime rilevante pro tempore) implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di una valutazione autonoma, da eseguire caso per caso, rispetto alle altre forme tipiche di protezione internazionale, al punto che al richiedente si impone in tale prospettiva di allegare in giudizio fatti specifici e sintomatici, diversi da quelli posti a fondamento delle altre domande di protezione c.d. “maggiore” (v. Cass. n. 21123-19);

il terzo motivo è da questo punto di vista manchevole, cosicchè l’intero ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 Euro oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA