Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15829 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.23/06/2017), n. 15829
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4602-2016 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI, 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BRINI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1258/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE, depositata il 09/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che C.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Toscana indicata in epigrafe con la quale, confermando la decisione di primo grado, è stata ritenuta la legittimità dell’accertamento notificato al contribuente, in relazione all’omessa dichiarazione di redditi di capitali risultati sul conto corrente allo stesso intestato presso la banca HSBC di Ginevra in relazione al contenuto della c.d. Lista Falciani;
Rilevato che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
Rilevato che la parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 fino al 10.10.2017;
Rilevato che il procedimento va sospeso in forza della disposizione appena richiamata.
PQM
Dispone la sospensione del procedimento fino al 10.10.2017.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017