Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15829 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. II, 07/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 07/06/2021), n.15829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27051-2019 proposto da:

E.M., rappresentato e difeso dall’avv. NICOLETTA MARIA

MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 884/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA.

 

Fatto

Fatti di causa

E.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Lecce avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè la famiglia del marito di sua sorella pretendeva da lui la dote che non era in grado di fornire sicchè cominciarono le minacce ed egli si determinò ad abbandonare il suo Paese.

Il ricorrente precisava che la sua famiglia continuava a vivere in (OMISSIS) e che la sorella, nel frattempo, s’era divorziata dal marito.

Il Tribunale di Lecce ebbe a rigettare il ricorso e l’ E. propose gravame avanti alla Corte d’Appello di Lecce, che rigettò l’impugnazione ritenendo non concorrente persecuzione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7 e nemmeno il grave danno in caso di rimpatrio poichè prospettata questione familiare per altro superata con il divorzio della sorella; insussistenti in concreto le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nella zona del (OMISSIS) in cui il ricorrente viveva; mentre in relazione alla domanda di protezione umanitaria riteneva non fornito elemento alcuno atto a lumeggiare la concorrenza di condizione di vulnerabilità e di apprezzabile inserimento sociale.

Il richiedente protezione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Collegio salentino articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’ E. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 e 13 poichè il Collegio salentino ha valutato la situazione socio-politica del (OMISSIS) sulla scorta di generiche e datate informazioni senza acquisire rapporto COI più attuale – 2018 – dal quale risulterebbe una situazione connotata da violenza diffusa.

L’argomentazione critica svolta a supporto del mezzo d’impugnazione appare generica poichè si compendia nella mera contestazione della qualità delle fonti utilizzate dalla Corte territoriale per valutare la situazione socio-politica esistente in (OMISSIS) – in particolare nel (OMISSIS) – e nel trascrivere passo delle COI 2018 a sostegno della contestazione.

Viceversa il Collegio salentino ha esaminato la situazione interna del (OMISSIS) – zona del (OMISSIS) in cui il richiedente asilo viveva – sulla scorta di informazioni desunte da aggiornati rapporti redatti da autorevoli Organizzazioni internazionali all’uopo preposte puntualmente indicate nella sentenza – tra gli altri rapporto Easo 2018 – e concluso, dando atto comunque delle criticità esistenti, che nel (OMISSIS) non sussiste situazione connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

La conclusione della Corte distrettuale non risulta incisa dalla mera opinione del ricorrente che le fonti utilizzate non sono specificatamente indicate od autorevoli, posto che trattasi di Organizzazioni operati proprio nel settore, al pari dell’Ente che redige le COI.

Inoltre il passo della COI 2018 trascritto lumeggia proprio quelle criticità, cui la Corte salentina ha puntualmente operato riferimento per escludere che lumeggiassero il concetto di violenza diffusa, dunque il ricorrente prospetta tesi meramente alternativa alla statuizione adottata dalla Corte distrettuale.

Con la seconda doglianza l’ E. lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 16 direttiva UE 32/2013 poichè il Collegio pugliese non avrebbe valutato con imparzialità la sua domanda di protezione, siccome prescritto dalla diposizione della direttiva comunitaria evocata in epigrafe.

La censura svolta si rivela siccome inammissibile poichè fondata su astratta ricostruzione della finalità della norma Europea, evocata per supportare l’apodittica conclusione che la Corte salentina non l’ha rispettata, per giunta senza neanche l’indicazione della violazione di una delle disposizioni portate nei provvedimenti legislativi mediante i quali la direttiva Europea è stata recepita nell’Ordinamento italiano.

Con la terza ragione di impugnazione il ricorrente deduce nullità per violazione della norma D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 5 con riguardo al diniego della protezione umanitaria in quanto la Corte territoriale ha disatteso anche detta domanda senza un adeguato esame anche operando la necessaria comparazione tra le sue condizioni di vita in Italia ed in (OMISSIS), specie sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali tra i quali in particolare la salute.

L’argomentazione critica esposta si compendia nell’apodittica contestazione del decisum assunto motivatamente dal Collegio salentino sulla scorta della mera asserzione che il Giudice d’appello non ebbe ad effettuare la richiesta comparazione.

Viceversa il Collegio salentino ha partitamente esaminato la concorrenza di condizioni di vulnerabilità, escludendo ciò sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso E. circa la sua vicenda personale e le sue condizioni vita in Patria.

La Corte pugliese ha poi rilevato come il ricorrente non presenta patologie e nemmeno ha fornito elementi utili a valutare il suo inserimento sociale in Italia, così effettuando la comparazione – apoditticamente negata nella censura -.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante che l’Amministrazione resistente non risulta costituita ritualmente.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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