Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15828 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CIALDAI IMPIANTI SRL (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DUILIO 12, presso lo STUDIO SALVATI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RISPOLI GREGORIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28/2010 del TRIBUNALE di FIRENZE – Sezione

Distaccata di PONTASSIEVE, depositata il 03/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – La società Cialdai Impianti srl ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. dal tribunale di Firenze -sezione distaccata di Pontassieve in data 3.2.2010, con la quale è stato dichiarata l’incompetenza per valore del tribunale a conoscere della causa di opposizione a precetto, per essere competente il giudice di pace, con la condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. Interpretando l’atto, infatti, si ricava che l’attuale ricorrente richiede a questa Corte, non una pronuncia sulla competenza nei termini di una statuizione sulla stessa ma, -sia pure sul presupposto dell’erroneità della decisione in tema di competenza, nei confronti della quale,però, non muove censure relative ad una sua richiesta di rimozione – la cassazione soltanto della statuizione in ordine alle spese, che il giudice di merito in sentenza ha accollato alla ricorrente.

Il mezzo di impugnazione, avverso questa statuizione era, quindi, l’appello ( S.U. ord. 6.7.2005 n. 14205; cass. 9.5.2007 n. 10636; v.

anche Cass. 23.4.2010 n. 9754). Per tale ragione non è possibile neppure valutare la possibile conversione da regolamento di competenza in ordinario ricorso per cassazione (Cass. ord. 21.5.2 010 n. 12455; cass. ord. 5.3.2009 n. 5391)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso per regolamento di competenza è dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA