Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15828 del 19/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15828
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CIALDAI IMPIANTI SRL (OMISSIS) in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DUILIO 12, presso lo STUDIO SALVATI, rappresentata e difesa
dall’avvocato RISPOLI GREGORIO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 28/2010 del TRIBUNALE di FIRENZE – Sezione
Distaccata di PONTASSIEVE, depositata il 03/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – La società Cialdai Impianti srl ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. dal tribunale di Firenze -sezione distaccata di Pontassieve in data 3.2.2010, con la quale è stato dichiarata l’incompetenza per valore del tribunale a conoscere della causa di opposizione a precetto, per essere competente il giudice di pace, con la condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile. Interpretando l’atto, infatti, si ricava che l’attuale ricorrente richiede a questa Corte, non una pronuncia sulla competenza nei termini di una statuizione sulla stessa ma, -sia pure sul presupposto dell’erroneità della decisione in tema di competenza, nei confronti della quale,però, non muove censure relative ad una sua richiesta di rimozione – la cassazione soltanto della statuizione in ordine alle spese, che il giudice di merito in sentenza ha accollato alla ricorrente.
Il mezzo di impugnazione, avverso questa statuizione era, quindi, l’appello ( S.U. ord. 6.7.2005 n. 14205; cass. 9.5.2007 n. 10636; v.
anche Cass. 23.4.2010 n. 9754). Per tale ragione non è possibile neppure valutare la possibile conversione da regolamento di competenza in ordinario ricorso per cassazione (Cass. ord. 21.5.2 010 n. 12455; cass. ord. 5.3.2009 n. 5391)”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ne alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso per regolamento di competenza è dichiarato inammissibile.
Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011