Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15828 del 05/07/2010
Cassazione civile sez. I, 05/07/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 05/07/2010), n.15828
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il
23/04/2007; n. 51980 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato B.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 06/11/2006, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2 ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilita’ di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).
Il Giudice a quo non ha determinato il danno morale in conformita’ ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 1.000,00, a fronte di un’irragionevole durata di due anni; procedimento presupposto: primo grado novembre 1999 – novembre 2001; secondo grado luglio 2002 – pendente al 2 maggio 2005, deposito del ricorso).
Rimane assorbito il motivo relativo alle spese giudiziali che vanno riliquidate. Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, va determinato il danno morale in Euro 1.500,00, per due anni di ritardo.
Le spese seguono la soccombenza per i due gradi del giudizio e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione al pagamento di Euro 1.500,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, nonche’ delle spese del giudizio di merito che liquida in complessive Euro 500,00 per onorari, Euro 280,00 (duecentottanta/00) Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’avv. A.L. Marra antistatario, e per il presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’Avv. A. L. Marra antistatario.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010