Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15827 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 29/07/2016), n.15827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26922 – 2014 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5437/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUOTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento delle conclusioni rassegnate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato il 4.11.2013 C.P., ex dipendente Enel, presentò alla Commissione tributaria regionale del Lazio ricorso per ottemperanza, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, alla sentenza della Cassazione (SSUU n. 13658/2011, dep. 22.6.2011). Questa aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente contro silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso di ritenute alla fonte operate su una prestazione di capitale corrisposta dal Fondo pensione dirigenti gruppo ENEL – FONDENEL (già previdenza integrativa aziendale, P.I.A.), derivante dall’applicazione della minore aliquota (del 12,50%, in luogo di quella del 32,5% applicata dal sostituto d’imposta), stabilendo, per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, l’applicazione della ritenuta del 12,50% sulle sole somme relative alla liquidazione del rendimento sul capitale corrisposto dal Fondo di previdenza complementare aziendale.

Non avendo l’Agenzia delle entrate provveduto al rimborso, nonostante la successiva notifica di atto d’intimazione e messa in mora (del 9.2.2012), il contribuente ha proposto ricorso alla CTR del Lazio che (con sentenza n. 159/10/08, del 23 ottobre 2008, depositata il 13 novembre 2008), nominato un commissario ad acta per ottenere dall’Enel, in collaborazione con l’Ufficio, la conferma della certificazione datata 22 maggio 2006 attestante i rendimenti conseguiti al fine di effettuare il rimborso, ha accolto parzialmente il ricorso (con sentenza n. 5437/10/14, dep. 4.9.2014), riconoscendo il diritto del contribuente “al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000”.

C.P. ricorre per la cassazione della suindicata sentenza.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale; deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

C.P. propone controricorso contro il ricorso incidentale dell’Agenzia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso principale C.P. deduce error in procedendo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la CTR erroneamente deciso -violando le norme processuali – con statuizione estranea alla funzione propria del giudicato di ottemperanza, laddove ha richiesto l’inammissibile compimento di atti (consistenti nella richiesta al commissario ad acta della conferma del contenuto della certificazione dell’ENEL relativa alla liquidazione del rendimento a fronte del versamento del capitale), costituenti accertamenti di merito estranei al giudizio di ottemperanza.

2. Il motivo non è fondato.

2.1.La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie, regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 (ai sensi del quale la Commissione tributaria “adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza… attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il Collegio se lo ritiene opportuno può… nominare un commissario…”), è ammissibile ogni qual volta debba farsi valere l’inerzia della p.a. rispetto al giudicato, ovvero la difformità dell’atto posto in essere dalla medesima in ottemperanza al giudicato rispetto al contenuto della sentenza da eseguire. Esso presenta connotati diversi rispetto al corrispondente, e – per taluni versi – concorrente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perchè il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche, e specialmente, se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo (Cass. n. 646 del 2012; n. 20202 del 2010).

Ne discende che se, per un verso, il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza); per altro verso, può – e deve – essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (v., ex plurimis, Cass. 22188/04, 28944/08, 11450/11).

2.2. Orbene, nella fattispecie in esame, la sentenza della CTR impugnata – in relazione alla quale il contribuente aveva proposto ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 – nell’accogliere parzialmente il ricorso introduttivo del contribuente (“dichiarando il diritto di quest’ultimo al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 della differenza tra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50%- ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, – alle sole somme liquidate per il rendimento”), ha nominato un commissario ad acta per ottenere dall’Enel, in collaborazione con l’Ufficio, la conferma della certificazione datata 22 maggio 2006 attestante i rendimenti conseguiti al fine di effettuare il rimborso.

2.3. Se ne deve necessariamente inferire che l’impugnata sentenza contrariamente a quanto assume il ricorrente – sia coerente con i limiti del giudizio in questione, essendosi il giudice dell’ottemperanza limitato a precisare la portata precettiva del giudicato, avvalendosi dei poteri conferiti dalla norma (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70) per renderlo effettivo.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate deduce error in procedendo (violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), essendo la CTR tenuta, quale giudice dell’ottemperanza, a verificare l’impiego da parte del Fondo del capitale accantonato e il rendimento conseguito a fronte di tale impiego, poichè solo in relazione a siffatto rendimento si giustifica l’applicabilità dell’aliquota del 12,50%. La CTR ha pertanto erroneamente accolto il ricorso del contribuente, pur avendo accertato, in base alla documentazione in atti e alla stessa ammissione del C., che il Fondo PIA non aveva impiegato sul mercato i capitali in esso affluiti.

4. Il motivo non può essere accolto.

4.1. Con esso l’Agenzia delle entrate, inammissibilmente, insiste nelle argomentazioni svolte nei precedenti gradi di giudizio, eccependo che il Fondo pensioni non ha ottenuto alcun rendimento finanziario, e ritenendo non dimostrata da certificazione attendibile la qualificazione delle voci contabili ai fini della liquidazione e dei contributi versati: con ciò non conformandosi al preciso ordine del giudice dell’ottemperanza, consistente nella verifica insieme con il Commissario ad acta – della certificazione dell’ENEL datata 22 maggio 2006, attestante i rendimenti conseguiti, al fine di quantificare il rimborso dovuto al contribuente corrispondente alla somma derivante dall’applicazione a tali somme dell’aliquota ridotta (12,50% alla data del 31.12.2000).

4.2. Il motivo è in ogni caso infondato, poichè questa Corte (Cass. n. 11941 del 2016), con decisione qui condivisa, ha statuito in fattispecie riguardante l’aliquota applicabile alle somme derivanti dal c.d. rendimento di polizza, che “pur in assenza di investimento sul mercato finanziario, al c.d. rendimento della polizza derivante dalla capitalizzazione dei versamenti, va applicata la disciplina della L. n. 482 del 1985, art. 6, vale a dire la ritenuta del 12,50%, dovendo tenersi distinta tale componente dalla sorte capitale corrispondente ai contributi versati da lavoratore e datore di lavoro, per la quale è giustificata una tassazione analoga a quella del TFR”.

Pertanto sulle somme liquidate a titolo di rendimento (c.d. rendimento di gestione), fino al 31 dicembre 2000 (applicandosi interamente il regime di tassazione separata a decorrere dal 1.1.2001, ex art. 16, comma 1, lett. a) e 17 TUIR), va applicata la tassazione con aliquota del 12,50%, secondo la disciplina della L. n. 482 del 1985, art. 6, fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata (ex artt. 16 e 17 TUIR). Ciò a prescindere “dalla circostanza dell’effettivo investimento dei contributi sul mercato finanziario – indicata incidenter tantum dalla sentenza delle S.U. e in alcune pronunce di questa Corte quale normale modalità di gestione da parte del fondo previdenziale- che non costituisce condizione necessaria per l’equiparazione delle somme provenienti dal c.d. rendimento di polizza a quelle derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita”. Pur in assenza di investimento sul mercato finanziario, dunque, al rendimento della polizza derivante dalla capitalizzazione dei versamenti va applicata la ritenuta del 12,50%, dovendosi tenere distinta tale componente dalla sorte capitale corrispondete ai contributi versati, per la quale è giustificata una tassazione analoga a quella del TFR (Cass. n. 11941 del 2016 cit.).

5. Conclusivamente va respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

6. Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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