Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15827 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 19/07/2011), n.15827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA (OMISSIS) in persona dei propri

procuratori nella rispettiva qualifica di vicedirettore generale e

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234,

presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARRARA MAURIZIO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AVIATION SERVICE SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ALLEGRI,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2869/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

21.10.09, depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – La Banca Popolare di Sondrio scpa ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 13.11.2009, che, pronunciando sull’appello proposto dalla Aviation Service srl, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del tribunale di Sondrio – essendo competente il tribunale di Milano revocando, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto. Deve, preliminarmente rilevarsi, che in tema di regolamento di competenza, la cui istanza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, al fine di evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che, del rapporto dedotto in causa, abbiano fatto le parti (v. anche Cass. ord. 24.8.2007 n. 18040). Ora, come si rileva dagli atti, nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo davanti al tribunale di Sondrio, la Aviation Service srl, nell’eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito, ne ha indicato le ragioni come segue :

“1) l’ingiunta società Aviation Service s.r.l. ha sede in (OMISSIS);

2) il contratto di conto corrente è stato concluso in Milano ed esso ha avuto esecuzione presso la Banca Popolare di Sondrio in (OMISSIS);

3) non risulta esservi mai stata da parte dell’odierna opponente alcuna accettazione alla deroga della competenza territoriale ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c.; concludendo che “non sussiste, quindi, alcun elemento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 637, 19 e 20 c.p.c. che possa fondare la competenza del tribunale di Sondrio”. Non risulta, però, che l’opponente abbia indicato, in alcun modo, il giudice ritenuto, perciò, competente.

Ma l’indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce tempestivamente l’incompetenza territoriale del giudice adito – come nella specie, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la posizione dell’opponente è quella di convenuto sostanziale -, sulla scorta dei vari criteri di collegamento applicabili individuando esattamente quello operante in concreto, è imposta dall’art. 38 c.p.c., comma 2, in funzione dell’eventuale adesione dell’attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo (v. anche Cass. 12.7.2007 n. 15601; cass. 8.8.2007 n. 17399).

Ed il citato art. 38 c.p.c. dispone che l’eccezione di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall’art. 28 dello stesso codice, “si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente”.

L’indicazione, pertanto, costituisce un elemento che, non solo concorre ad individuare l’eccezione proposta, ma rappresenta, al tempo stesso, un requisito, la cui assenza rende priva di effetto la contestazione della competenza del giudice adito da parte del convenuto.

In mancanza di tale indicazione, la competenza territoriale del giudice adito rimane pertanto, in tale ipotesi, definitivamente stabilita (Cass. ord. 9.6.2005 n. 12121; cass. ord. 4.2.2005 n. 2344;

cass. ord. 5.5.2003 n. 6849).

Al che consegue, nel caso in esame, che la competenza resta fissata presso il giudice originariamente adito.

Tale competenza va ulteriormente affermata anche per un’altra ragione.

Infatti, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica – come nella specie -, la mancata contestazione nella comparsa di risposta (egualmente nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art. 19 c.p.c., comma 1, ultima parte,- cioè dell’inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito dall’attore di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda – comporta l’incompletezza dell’eccezione.

La stessa deve, quindi, ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito (Cass. ord. 30.6.2010 n. 15628; cass. ord. 29.8.2008 n. 21899).

Conclusivamente, va dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Sondrio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

La resistente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non apportano elementi tali da condurre a conclusioni diverse da quelle prospettate nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Sondrio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza per territorio del tribunale di Sondrio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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