Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15827 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. II, 07/06/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 07/06/2021), n.15827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25311-2019 proposto da:

I.J.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CHISIMAIO, 29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 16 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da I.J.T., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato la (OMISSIS) perchè dopo la morte del padre, leader del cult degli (OMISSIS), i membri della setta volevano a tutti costi che lui lo sostituisse. Il richiedente aveva rifiutato, anche per la sua fede cristiana, e da quel momento era stato perseguitato con minacce di morte ed aveva anche denunciato l’accaduto alle autorità. Dopo varie aggressioni il richiedente era stato rapito e torturato, ma era fortunosamente riuscito a sfuggire ai suoi rapitori.

Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile e in ogni caso non rappresentava alcuna situazione riconducibile ad una persecuzione. A parere del Tribunale, dunque, la vicenda narrata dal richiedente non era meritevole di tutela sotto il profilo dello status di rifugiato. In ogni caso, a prescindere dalla credibilità del racconto, mancavano i presupposti anche per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non sussistendo il rischio attuale di subire un danno grave.

Con riferimento al rischio derivante dalla violenza di un conflitto armato generalizzato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), dalle informazioni disponibili non risultava che l’area di provenienza del richiedente, una delle più sicure di tutte le (OMISSIS), fosse interessata da conflitti armati aventi le caratteristiche indicate dalla suddetta norma e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Infine, anche in base alla vicenda narrata, doveva escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione per motivi umanitari.

Il richiedente non aveva allegato tatti diversi da quelli posti in generale a fondamento della domanda di protezione internazionale in precedenza esaminati. Pertanto, sulla base della giurisprudenza di legittimità, non aveva soddisfatto lo specifico onere di evidenziare i fattori di vulnerabilità ed anche il suo livello di integrazione in Italia. Egli infatti aveva solo documentato di aver svolto percorsi formativi e attività lavorativa non sufficienti a determinare un effettivo radicamento. Non erano emerse neanche condizioni soggettive personali tali da configurare una situazione di vulnerabilità, neanche sotto il profilo delle condizioni di salute, egli dunque poteva svolgere attività lavorativa anche nel paese di origine e poteva ivi contare sulla rete familiare costituita dal fratello e dalle sorelle. Pertanto, all’esito della valutazione comparativa, non vi erano cause di effettivo impedimento al rimpatrio.

3. I.J.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, e 7.

La censura attiene alla mancata audizione nonostante la ritenuta non credibilità del racconto del richiedente che, invece, avrebbe potuto chiarire gli aspetti ritenuti generici o contraddittori. Inoltre, il richiedente, in caso di rientro in patria, rischierebbe di essere torturato e addirittura ucciso e, dunque, vi sarebbero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il Tribunale avrebbe ignorato tali elementi, ritenendo immotivatamente non integrati i requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.

La censura attiene alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria officioso in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al paese di origine e alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria. In particolare, la zona di provenienza del ricorrente sarebbe interessata da numerose problematiche come indicato nel documento allegato al fascicolo di primo grado.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

La censura attiene al rigetto della domanda di protezione umanitaria senza la valutazione comparativa degli elementi che concorrono a determinare la condizione di vulnerabilità legata sia alla vicenda personale del richiedente sia alle condizioni del suo paese di origine.

4 Il ricorso è inammissibile.

La procura speciale allegata all’atto introduttivo, infatti, anche se autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13. Essa infatti non contiene alcun riferimento al decreto emesso dal Tribunale di Milano, oggetto del presente ricorso, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. Nè può essere, a tal fine, valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamente l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione. Di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa. Nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti non contenendo la procura alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione del decreto emesso dal Tribunale di Milano, oggetto del presente ricorso.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ch legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA