Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15826 del 23/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 23/07/2020), n.15826
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1868-2019 proposto da:
I.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANGELO RUSSO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI PADOVA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
30/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
I.C., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Venezia che ne ha rigettato la domanda di protezione internazionale;
il ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorrente denunzia: (a) col primo motivo, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, e il vizio di motivazione riferito all’artt. 14 del D.Lgs. cit. e art. 5 del t.u. imm., avendo il tribunale reso il giudizio sulla credibilità personale in base a semplici congetture, non fondate su elementi riscontrabili; (b) col secondo motivo, la mancata valutazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dell’inserimento lavorativo e sociale in Italia;
il primo motivo è inammissibile;
il tribunale ha ritenuto non credibile la versione del ricorrente incentrata sul timore di ritorsioni conseguenti all’uccisione di un uomo in difesa della madre; lo ha fatto mettendo in risalto la genericità dei riferimenti del racconto, la natura non circostanziata della versione fornita nel complesso e infine anche la contraddittorietà intrinseca di talune specifiche affermazioni; si tratta di un giudizio di fatto, motivato e, come tale, non sindacabile in questa sede;
il secondo motivo è egualmente inammissibile, questa volta perchè del tutto generico;
il tribunale ha giustamente considerato che la mera frequentazione di corsi di lingua italiana o lo svolgimento saltuario di attività di lavoro non possono costituire il concetto di “integrazione”, e ha sottolineato che nessun ulteriore elemento era emerso onde ritenere esistenti i presupposti della protezione umanitaria;
il ricorrente si limita a sostenere il contrario, ma in concreto non indica quali eventuali distinti elementi storici il tribunale avrebbe dovuto esaminare in prospettiva di una valutazione diversa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020