Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15826 del 23/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017), n. 15826
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16000-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che
lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
ELENA SORGENTE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 114/38/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva accolto l’appello di F.E. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Asti. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento, in materia IRPEF per l’anno 2007;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’accertamento sintetico sarebbe stato illegittimo, giacchè l’Ufficio, non avendo instaurato un previo contraddittorio con il contribuente, avrebbe dovuto integrare la pretesa con ulteriori elementi a supporto.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.L. n. 78 del 2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’accertamento sintetico tramite redditometro, valido ratione temporis per l’anno in questione, non avrebbe necessitato dell’instaurazione di alcun contraddittorio preventivo con il contribuente;
che l’intimato si è costituito con controricorso;
che il motivo è fondato;
che, infatti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7 nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. Sez. 6-5, n. 11283 del 31/05/2016; Sez. 6-5, n. 21041 del 06/10/2014);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Piemonte, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017