Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15826 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. II, 07/06/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 07/06/2021), n.15826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26896-2019 proposto da:

I.S. elettivamente domiciliato in Milano viale Monte Nero

n. 38, presso lo studio dell’avv.to ALESSANDRO CORSANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 17/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 17 agosto 2019, respingeva il ricorso proposto da I.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente aveva raccontato di essere espatriato perchè all’età di 10 anni si era perso durante una fiera e da allora non aveva mai più visto i genitori, in quanto era stato trovato da un signore che lo aveva portato prima in Egitto, poi in Libia, e poi in Italia ancora minorenne. In Italia si era separato dal suddetto signore che non aveva mai più contattato.

Il Tribunale reputava credibile, anche se pieno di contraddizioni, il racconto del richiedente e, tuttavia, riteneva non sussistere i presupposti per il riconoscimento delle protezioni invocate. Quanto allo status di rifugiato non vi era alcuna allegazione dei motivi di persecuzione; quanto alla protezione sussidiaria il richiedente non aveva allegato che, in caso di rimpatrio, poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di violenza generale e indiscriminata derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali il (OMISSIS) non poteva ritenersi un paese in siffatta condizione.

Infine, quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale evidenziava che il ricorrente aveva allegato esclusivamente di essere solo al mondo, senza famiglia senza casa senza nessuno disposto a prendersi cura di lui e, tuttavia, non vi era alcuna forma di integrazione, essendo la sua permanenza in Italia limitata alla vita presso il centro di accoglienza, mentre l’allegato contratto di lavoro a tempo determinato non costituiva da solo un motivo sufficiente per ritenere integrata la vulnerabilità, essendo possibile anche una ricollocazione lavorativa in (OMISSIS).

3. I.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito tardiva mente al solo fine di partecipare alla eventuale discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 5, comma 6 testo unico immigrazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura ha ad oggetto la domanda di protezione umanitaria in relazione alla quale è stata fornita prova documentale del contratto di lavoro oltre che la partecipazione ad un concorso per l’apprendimento della lingua italiana e anche le buste paga relativa al suddetto rapporto di lavoro. Il Ricorrente, dunque, è pienamente inserito nel paese, mentre la rescissione del rapporto con il paese di origine determinerebbe, in caso di rimpatrio, l’effetto di privarlo nuovamente dei mezzi di sussistenza conseguiti grazie all’attività lavorativa e lo precipiterebbe nuovamente in una situazione di indigenza, considerando le condizioni di estrema povertà del paese di provenienza e la difficoltà di reperire un lavoro dignitoso. Dovrebbe ritenersi sussistente, pertanto, la condizione di vulnerabilità dal momento che, proprio sulla base di una concreta comparazione delle condizioni attuale con quelle del paese di origine, può ragionevolmente presumersi il rischio di compromissione della dignità e del diritto ad un’esistenza libera e dignitosa. Peraltro, il (OMISSIS) è un paese caratterizzato da instabilità politica, fenomeni di terrorismo, povertà diffusa e ricorrenti calamità naturali.

3. Il ricorso è inammissibile.

La procura speciale allegata all’atto introduttivo, infatti, anche se autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13. Essa infatti non contiene alcun riferimento al decreto emesso dal Tribunale di Milano, oggetto del presente ricorso, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. Nè può essere, a tal fine, valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamente l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione. Di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito della specialità della procura stessa. Nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti non contenendo la procura alcun elemento idoneo ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione del decreto emesso dal Tribunale di Milano, oggetto del presente ricorso.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile nulla sulle spese non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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