Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15825 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 29/07/2016), n.15825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16969 – 2009 proposto da:

B.A., G.M., elettivamente domiciliati in ROMA

C/O STUDIO LEGALE LCA VIA G.P. DA PALESTRINA 47, presso lo studio

dell’avvocato CLELIA VITOCOLONNA, rappresentati e difesi

dall’avvocato PASQUALE ANGELO DONATO CASO giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/2006 della COMM. TRIB. REG. della Puglia

depositata il 05/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SANCTIS per delega verbale

dell’Avvocato CASO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che si riporta al

controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con avviso di accertamento notificato a G.M. e B.A., coniugi codichiaranti, veniva determinato sinteticamente, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, per l’anno 1988 ai fini IRPEF e ILOR a G.M., svolgente attività d’impresa “Fabbricazione di maglieria”, un maggior reddito, desunto da capacità di spesa non dichiarata. Avverso tale atto G., per sè e per il coniuge, proponeva ricorso alla CTP di Bari, che lo accoglieva. La CTR della Puglia (con sentenza n. 66/15/2006 dep. il 5 dicembre 2006), su appello l’Agenzia delle entrate, riformava la decisione di primo grado, ritenendo: a) che l’Ufficio aveva legittimamente utilizzato gli strumenti previsti dai decreti ministeriali introducenti il cd. redditometro, ancorchè emanati successivamente al periodo d’imposta in esame; b) che i criteri utilizzati per la determinazione del maggior reddito erano specifici; c) che il contribuente – invitato dall’Ufficio con questionario mod. 55-non aveva per contro offerto elementi decisivi dai quali desumere una diversa capacità contributiva.

Propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, G.M. e B.A..

Si costituisce l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso i ricorrenti denunciano nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione del D.Lgs. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e dell’art. 331 c.p.c.. Rilevano che anche dalla sentenza impugnata emerge che B.A. stata parte del giudizio di primo grado, insieme col coniuge G.M., come da sottoscrizione di entrambi del ricorso introduttivo, proposto senza l’assistenza tecnica di un difensore. L’atto di appello, invece, era stato notificato esclusivamente al G., con conseguente violazione del litisconsorzio processuale, per mancata integrazione del contraddittorio.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Il presente giudizio, avente ad oggetto un accertamento in rettifica di dichiarazione congiunta, si riferisce a soggetti diversi ed a rapporti tributari che, seppur distinti, e pertanto concettualmente non indissolubili, sono coinvolti in un titolo impositivo unico, in concreto congiuntamente impugnato davanti al giudice tributario da entrambi i codichiaranti e basato, in relazione ad entrambe le posizioni contributive coinvolte, su presupposti tributari almeno in parte comuni. Ne discende che, tra le cause concernenti i diversi contribuenti va riscontrato quel vincolo di collegamento determinato dalla dipendenza da un comune fattore, che, in presenza di “simultaneus processus” nel pregresso grado del giudizio, comporta, in applicazione della previsione dell’art. 331 c.p.c., l’obbligo dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione (Cass. n. 1225 del 2007).

3.1 Il giudice di appello avrebbe dovuto pertanto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della B., coniuge codichiarante, che era stata parte del giudizio di primo grado, ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.

In tema di contenzioso tributario in caso di litisconsorzio processuale, infatti, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 10934 del 2015).

Ciò in quanto il concetto di causa “inscindibile” (di cui all’art. 331 c.p.c.), secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10934 del 2015 cit.; Cass. 22 gennaio 1998 n. 567), va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.

3.2. Tuttavia, come chiaramente risulta dalla lettura dell’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza – pronunciata tra più parti in causa inscindibile – nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una, non determina l’inammissibilità del gravame, bensì la necessità dell’ordine del giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.

3.3 Nel caso di specie il ricorso in appello era stato proposto dall’Agenzia delle entrate solo nei confronti del G.M. e il coniuge ( B.A.) non si era peraltro costituito nel relativo giudizio: pertanto la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 21 gennaio 2009, n. 1462; tra le molte, Cass. 8854/07, 1789/04, 11154/03, 13695/01, 5568/97).

3.4. Constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio.

4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento del secondo, con il quale si deduce violazione dell’art. 160 c.p.c., e nullità della notificazione dell’appello a G.M., nonchè nullità dell’intero giudizio e della sentenza conclusiva (ex art. 360 c.p.c., n. 4) per falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento del gravame, impugnata di falso con querela proposta in via principale innanzi al Tribunale di Velletri.

5. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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