Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15825 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 23/07/2020), n.15825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1780-2019 proposto da:

F.N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo STUDIO LEGALE PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIA ALPAGOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928 COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RISCONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.N.A., camerunense, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Venezia che ne ha rigettato la domanda di protezione internazionale;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere, il tribunale, erroneamente ravvisato la non credibilità del racconto incentrato sulla condizione soggettiva di omosessualità e sul correlato timore di subire, in patria, persecuzioni e violenze in ragione di tale condizione;

col secondo motivo egli denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, poichè, in base alla ritenuta non credibilità soggettiva, il tribunale avrebbe erroneamente precluso al ricorrente di giungere al riconoscimento dello status di rifugiato;

col terzo mezzo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del t.u. imm. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per avere, il tribunale, errato nel negare la protezione umanitaria senza considerare il livello di ottima integrazione socio-economica del richiedente in Italia, documentata dalla produzione di contratti di lavoro;

i primi due motivi sono inammissibili;

il tribunale ha motivatamente ritenuto non credibile la versione del ricorrente in ordine alla riferita condizione di soggetto omosessuale, e quello relativo al sindacato sulla credibilità personale è un giudizio di fatto, dalla corte territoriale nella specie motivato con riferimenti alla incoerenza e alla genericità delle diverse versioni di volta in volta fornite dal richiedente; tale giudizio non implica errori di diritto e non è sindacabile in questa sede di legittimità; il mancato riconoscimento dello status di rifugiato è dunque conseguente all’esclusione della condizione soggettiva alla base della postulata discriminazione;

il terzo motivo è egualmente inammissibile, da un lato perchè non esattamente calibrato sulla ratio della decisione, dall’altro perchè comunque in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte;

il tribunale ha infatti ritenuto generiche le circostanze dedotte a fondamento della situazione di vulnerabilità personale posta a base della domanda di protezione umanitaria, e ha aggiunto che il mero livello di integrazione sociale non era sufficiente allo scopo;

la prima valutazione implica che, secondo il tribunale, la domanda era manchevole sul versante dell’allegazione, e avverso tale rilievo non risultano prospettate censure; la seconda è criticata in base al fatto che il livello di integrazione si sarebbe potuto considerare quale situazione concorrente di vulnerabilità (Cass. n. 4455-18); sennonchè, anche in base al detto precedente, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, al cittadino straniero che abbia realizzato

un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una valutazione comparativa della situazione specifica del richiedente medesimo con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale; donde il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere riconosciuto considerando isolatamente e astrattamente il livello di integrazione in Italia, ove non risultino infine allegati concreti profili di vulnerabilità personale in correlazione con la situazione originaria (v. Cass. n. 17072-18, Cass. n. 5358-19, Cass. n. 9304-19); giustappunto il tribunale ha stabilito che l’allegazione era deficitaria sotto questo profilo, e come detto tale giudizio non risulta censurato;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 Euro oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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