Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15825 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15864-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE,

49, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO FALCONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 751/26/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA DI FOGGIA, depositata il

25/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l’appello di D.C.C. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Foggia. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente avverso una cartella di pagamento, in materia IRPEF, per gli anni 1999-2001;

che la CTR ha affermato che l’Agenzia, costituendosi nel giudizio di primo grado, a giustificazione della regolarità della notifica dell’avviso di accertamento, avrebbe fornito tre relate in fotocopia, prive di una qualsiasi identificazione degli atti notificati cui si riferivano.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe omesso di valutare il contenuto e la portata probatoria degli avvisi completi attestanti la regolarità della notifica compiuta, depositati in grado di appello;

che, col secondo rilievo, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalla nuova allegazione della documentazione;

che l’intimata si è costituita con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, per tardività della notifica;

che la suddetta eccezione è fondata, giacchè il ricorso risulta trasmesso per la notifica, una prima volta, all’ufficiale postale il 20 giugno 2016: come emerge dagli atti, costui compì un accesso il 24 giugno, e dunque nei termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 ma non provvide alla notifica perchè, nel frattempo, era mutato il domicilio del procuratore, sicchè la notifica fu portata a termine il successivo 4 agosto;

che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sez. U, n. 14594 del 15/07/2016; Sez. 5, n. 5974 del 08/03/2017);

che, nella specie, l’Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun elemento in grado di dimostrare il momento di conoscenza effettiva della mancata notifica successivamente all’attestazione da parte dell’amministrazione postale, sicchè il computo del termine, a partire dal 24 giugno 2016, si è consumato prima della nuova e rituale notifica;

che l’accoglimento dell’eccezione preliminare travolge il ricorso;

che il mutamento della giurisprudenza, fra l’altro intervenuto nelle more fra la prima e la seconda notifica, autorizza la compensazione delle spese di lite.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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