Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15825 del 05/07/2010

Cassazione civile sez. I, 05/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 05/07/2010), n.15825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

C.A., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

Nonche’ da:

C.A., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso

l’avvocato GRASSO ROSALBA, rappresentati e difesi dall’avvocato

TATARANO CARLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

C.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 315/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVAGO Salvatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

 

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che il Tribunale di Brindisi con sentenza del 7 dicembre 2001, condanno’ il comune di Villa Castelli al risarcimento del danno per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno ubicato nel territorio comunale (in catasto all’art. (OMISSIS)) di proprieta’ di C.A., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso l’avvocato GRASSO ROSALBA; che liquido’ nella misura di L. 1.442.068.100, cui aggiunse l’indennita’ per l’occupazione temporanea dell’immobile determinata in L. 201.954.767.

Che con sentenza del 7 maggio 2008,la Corte di appello di Lecce,in parziale accoglimento dell’impugnazione del comune ha ridotto le somme dallo stesso dovute per interessi legali e svalutazione monetaria condannandolo al pagamento del complessivo importo di L. 383.834.800; e respingendone le censure rivolte a contestare il valore venale attribuito al terreno espropriato.

Che l’amministrazione comunale per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per 3 motivi; cui la C. ed i consorti hanno resistito con controricorso con il quale hanno formulato ricorso incidentale per due motivi;

Che i ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. perche’ proposti contro la medesima sentenza;

Ritenuto che il comune ricorrente con atto del 27 aprile 2010 sottoscritto anche dal proprio difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso; ed ha prodotto verbale di transazione che il P.G. ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;

Che detto atto di rinuncia e’ stato accettata dalla controparte, che ha dichiarato a sua volta di rinunciare al controricorso; per cui il Collegio deve dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia di entrambe le parti rispettivamente al ricorso ed al controricorso e per accettazione della relativa rinuncia; e che in conseguenza di detta accettazione nessuna pronuncia va emessa in merito alle spese processuali.

PQM

Dichiara estinto per rinuncia ai ricorsi il giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2010

 

 

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