Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15824 del 29/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 29/01/2016, dep. 29/07/2016), n.15824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.N.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, sez. staccata di Verona, n. 79/21/08, depositata il 15

luglio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

gennaio 2016 dal Relatore Cons. VIRGILIO Biagio;

udito l’avvocato dello Stato PALATIELLO Giovanni per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità di due avvisi di accertamento notificati a B.N., per IRPEF degli anni 2000 e 2001, a titolo di utili extrabilancio distribuiti dalla Seles (o Eles) s.r.l., avente ristretta base azionaria e di cui il B. era socio al 65 per cento, a seguito della definitività, per omessa impugnazione, degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società.

Il giudice d’appello ha ritenuto che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società di capitali non può basarsi esclusivamente sulla ristrettezza della compagine sociale e che il reddito societario non era stato validamente accertato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d bis).

2. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo ed il terzo motivo, l’Agenzia ricorrente, denunciando, rispettivamente, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 19 e 21, art. 5 del TUIR e art. 2909 c.c., (primo motivo) e dell’art. 5 del TUIR e art. 2729 c.c., (terzo motivo), formula i seguenti quesiti (sostanzialmente identici): “se, in una fattispecie nella quale l’Agenzia delle entrate abbia accertato in capo ad una società di capitali a ristretta base azionaria un maggior reddito in base ad un accertamento non impugnato e divenuto quindi definitivo, sia legittimo o meno l’avviso di accertamento con cui la stessa Amministrazione provveda ad accertare in capo al socio della società, in via consequenziale ed in proporzione della partecipazione dallo stesso detenuta nella società, un maggior reddito da partecipazione, sulla base della presunzione della distribuzione ai soci di tale reddito sociale”.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

E’, infatti, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci di utili extracontabili accertati nei confronti della società: ciò non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza dei maggiori redditi della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, la quale implica, normalmente, un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, nonchè un elevato grado, da parte loro, di compartecipazione e di conoscenza degli affari sociali; resta salva la facoltà del socio di fornire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti (tra molte, Cass. nn. 6780 del 2003, 18640 del 2008, 5076 del 2011, 18032 del 2013, 24572 del 2014).

2. Resta assorbito il secondo motivo.

3. Pertanto, vanno accolti il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito (anche in considerazione dell’epoca in cui la citata giurisprudenza si è consolidata), le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimato alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA