Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15824 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 23/07/2020), n.15824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZCONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34676-2018 proposto da:

O.C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

TRASTEVERE 244, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FASSARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI GIACOBBE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.C.O., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Napoli che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente, in unico contesto, denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere il tribunale: (i) errato nell’affermare l’insussistenza, nel caso concreto, della situazione di pericolo derivante da violenza generalizzata da conflitto armato, non avendo tenuto conto di quanto attestato in recenti report ufficiali; (ii) omesso comunque di considerare le allegate critiche condizioni di salute di esso richiedente, quale base della domanda di protezione umanitaria;

il ricorso è inammissibile;

quanto alla protezione sussidiaria, non risultano dal ricorrente specificati gli errori di diritto compiuti dal giudice del merito, nè le norme asseritamente violate; la modalità di redazione del ricorso riproduce quella di un gravame di merito, peraltro genericamente riferito a omessa valutazione di fonti ufficiali non ben specificate;

quanto alla protezione umanitaria, in disparte anche qui la mancanza – nel ricorso – di puntuali riferimenti a norme di diritto violate, è decisivo constatare che il tribunale di Napoli, pur senza mettere in discussione che in passato il richiedente abbia avuto problemi di salute, ha accertato che egli era stato curato nel proprio paese anche chirurgicamente, e che le reali motivazioni dell’espatrio erano di tipo meramente economico;

in tal senso non può dirsi che il tribunale abbia omesso di tener conto delle condizioni di salute, quanto piuttosto deve prendersi atto che semplicemente quelle condizioni sono state ritenute non decisive ai fini della valutazione in concreto, onde inferirsene l’impossibilità di ottenere (e anzi proseguire) le cure adeguate nel proprio paese;

trattandosi di un giudizio di fatto non sindacato sul versante della motivazione, mediante specificazioni di fatti storici ulteriori (e decisivi) che dal giudice del merito sarebbero stati omessi (v. Cass. Sez. U n. 8053-14), la valutazione rimane intangibile in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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