Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15824 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15469-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AGRI RONCO BRIANZA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato FRANCESCO POGGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5388/7/2015 della COMMISSIONE TRIBISSIONE

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello della s.r.l. Agri Ronco Brianza Società Agricola contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Como. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della società avverso l’avviso di accertamento imposta di registro, per l’anno 2007; che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come risultasse dall’atto notarile che il socio V., componente del Consiglio di amministrazione, era già coltivatore diretto e come il termine di decorrenza dell’azione accertatrice dovesse partire dalla data di stipula del rogito.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè le conclusioni della CTR sarebbero state contrastanti con le premesse, costituite dai principi dettati dalla sentenza n. 4626/2003 di questa Corte, che faceva riferimento alla data di presentazione (effettiva o eventuale) della documentazione richiesta;

che, col secondo, denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, infatti, l’implicita applicazione del D.L. n. 194 del 2009 sarebbe stata erronea, venendo utilizzata per la fattispecie una normativa ratione temporis non ancora vigente, mentre la corretta applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 4 avrebbe dovuto condurre a ritenere che il termine (triennale), sia per la produzione della certificazione, sia per il recupero delle imposte, avrebbe dovuto essere computato a far data dalla registrazione dell’atto;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che l’argomentazione della sentenza impugnata è astrattamente comprensibile, affermando che l’azione di accertamento inizierebbe con la stipula del rogito, in cui sarebbe stato formalizzato l’impegno di acquisire la qualità di imprenditore agricolo;

che il secondo motivo è per converso fondato, giacchè, mentre non v’è prova che la CTR abbia inteso applicare la normativa invocata dalla controricorrente (D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 3 e 4), posto che l’unico accenno a norme di legge riguarda (nella parte narrativa) la L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 5 la sentenza impugnata non si è attenuta al principio secondo cui in tema di agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di terreni agricoli al fine della formazione della piccola proprietà contadina, il termine triennale di prescrizione previsto dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 3, per il recupero delle imposte ordinarie, decorrente dalla scadenza del termine concesso per la presentazione del certificato definitivo recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, si applica tanto nel caso in cui l’acquirente sia già in possesso della certificazione definitiva al momento della registrazione dell’acquisto, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente (Sez. 6-5, n. 5349 del 04/03/2013; cfr. anche Sez. 6-5, n. 15489 del 26/07/2016); che il ricorso va dunque accolto in ordine al secondo motivo, sicchè la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinchè si adegui al principio sopra indicato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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