Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15823 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 29/07/2016), n.15823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.T., rappresentata e difesa dall’avv. VECCIA ALBERTO, presso

il quale è elettivamente domiciliata in Pomezia in via del Mare

2/d;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 5/10/08, depositata il 6 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

luglio 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udita l’avvocato dello Stato Barbata Tidore per la controricorrente,

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità ed in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.T. propone ricorso per cassazione, con atto notificato il 1 aprile 2009 ed affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 6 febbraio 2008, che, rigettandone l’appello, ha confermato la fondatezza della pretesa avanzata con l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per l’anno 1998 periodo d’imposta per il quale la contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi -, con il quale era stata recuperata a tassazione la plusvalenza conseguita sulla cessione della quota del 50%, e quindi di partecipazioni qualificate, della snc SETA 90 di S.T. e Tabacchiera U. & C. Il giudice d’appello ha ritenuto infatti che, in mancanza di dichiarazione dei redditi, l’ufficio aveva correttamente determinato la plusvalenza derivante dalla cessione di quote societarie qualificate mediante il calcolo dell’avviamento commerciale, avvalendosi dei criteri previsti dal D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4. Il valore dell’avviamento era stato infatti determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento della quota societaria, moltiplicato per tre, come previsto dalla detta norma.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, eccependo anzitutto la tardività del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, la contribuente assume non essere corretto ritenere che le norme in rubrica impongano, per la determinazione del valore di avviamento delle aziende e di diritti reali su di esse, l’utilizzo aprioristico degli elementi desunti dagli studi di settore, ove esistano.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, assume non essersi realizzata alcuna plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva, non trattandosi di cessione di azienda, e che comunque il prezzo percepito era quello effettivamente nell’atto di trasferimento.

Con il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il Collegio preliminarmente rileva che il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello la quale, come attestato sul frontespizio dal segretario, risulta depositata il 6 febbraio 2008, è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 10 aprile 2009, e quindi oltre il termine di un anno e 46 giorni di cui all’art. 327 c.p.c. che era spirato il 24 marzo 2009, di martedì.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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