Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15823 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 07/06/2021), n.15823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

C.E., rappr. e dif. dall’avv. Paolo Alessandrini,

avv.paoloalessandrini.pec.giuffre.it, elett. dom. presso lo studio

in Ascoli Piceno, Rua del papavero n. 6, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è

domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. L’Aquila 7.10.2019, n. 1595, in

R.G. 1170/2018, rep. 1529/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 21.4.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. I.A. impugna la sentenza App. L’Aquila 10.4.2019, n. 633, in R.G. 1002/2018, rep. 603/2019 di rigetto dell’appello avverso l’ordinanza Trib. L’Aquila 27.9.2016 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte, all’esito della riassunzione del giudizio seguita a Cass. n. 10557/2018, ha ritenuto, all’esito dell’udienza: a) insussistente la credibilità delle dichiarazioni rese, già motivatamente dubitata dal tribunale, avendo riguardo ad una prospettata ragione di allontanamento dal Gambia per dedotto timore di arresto per aver collaborato con lo zio che affittava stanze a coppie omosessuali, senza altri e maggiori dettagli, oltre che alla incoerente deduzione che nessuna persecuzione aveva attinto lo zio (rimasto nel Paese), mentre erano inattendibile e addirittura contraffatto nel contenuto altresì il preteso mandato di arresto (documento prima non prodotto, allegato in mera fotocopia, proveniente da un ufficio di polizia di città, (OMISSIS), diversa dalla originaria (OMISSIS)) e gravemente contraddittoria la rappresentazione della stessa identità del richiedente; b) dubitabile la stessa persecuzione penale della omosessualità (alla quale peraltro il richiedente mai ha dimostrato di volersi riferire per sè stesso), e soprattutto del favoreggiamento di pratiche omossessuali, quale unica fattispecie ipotizzabile dal narrato, anche tenendo conto dell’evoluzione democratica del nuovo regime (presidenza B.); c) insussistenti i presupposti della protezione, in ogni sua previsione, ai sensi del D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14 in assenza di individualizzazione del pericolo e di conflitto armato, non risultando segnalazioni univoche di tal fatta per l’area di provenienza, secondo le fonti COI; d) infondata la richiesta di protezione umanitaria, anche per la non credibilità del racconto, mancando situazioni di vulnerabilità connesse al rimpatrio, nel quale il richiedente ritroverebbe legami e contesti familiari, non essendo di per sè rilevante l’allegazione della situazione lavorativa;

3. il ricorrente propone quattro motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con i primi tre motivi si deduce l’erroneità della sentenza ove ha escluso, in violazione dei doveri di cooperazione istruttoria, la credibilità e una situazione di violenza indiscriminata in Gambia, le conseguenze dei soprusi e violenze subiti in Libia, il conflitto armato nel quale il ricorrente si troverebbe esposto a gravi pericoli; con il quarto motivo si deduce l’omesso ovvero errato esame della storia del ricorrente in relazione alla violazione dei diritti umani;

2. la prima censura, relativa alla statuizione giudiziale sulla credibilità del ricorrente, è inammissibile, posto che il motivo ha omesso di confrontarsi con la duplice ratio decidendi adottata dalla corte che, pur affrontando la questione della credibilità del relativo narrato (escludendola), ha altresì motivatamente (e in via concorrente) apprezzato che già in astratto la natura delle ragioni dell’allontanamento, per come dichiarate, non integravano alcuno dei presupposti della protezione di status o sussidiaria, per l’evidente pertinenza a fattispecie in cui il ruolo del richiedente non entrava in modo diretto nella previsione di una norma incriminatrice; per un verso, dunque, va ripetuto che “il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull’id quod plerumque accidie, non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a) medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza” (Cass. 20580/2019); tanto più che la stessa norma obbliga il giudice a procedere “anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. 21142/2019);

3. il secondo motivo appare inammissibile, non avendo il ricorrente dedotto con quale tempestività e idonea rappresentazione egli avrebbe introdotto in giudizio, avanti al giudice di merito, la questione – l’unica in ipotesi rilevante – delle conseguenze attuali del proprio passaggio in Libia, altrimenti risultando la questione, come appare, del tutto nuova e priva di significatività, oltretutto difettando la allegazione che il rimpatrio sarebbe temuto ove riferito a quel Paese;

4. quanto alla situazione del Gambia, il ricorrente si è limitato ad invocare una generica violazione di legge, censurando l’apprezzamento espletato dalla corte che, in tema, ha negato che la situazione di residua non elevata sicurezza attuale del Paese potesse inerire al parametro del conflitto armato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) confrontandosi dunque sulla relazione, coerente con la giurisprudenza CGUE, con la esposizione a rischio del singolo per trovarsi in loco; dando così atto la sentenza che nell’area di provenienza del richiedente non sussisteva alcun conflitto armato, per gli effetti di protezione ciononostante invocati, la censura sul punto, oltre che del tutto aspecifica, non coglie la precisa ratio decidendi adottata; il ricorrente, inoltre, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il motivo deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 22769/2020, 26728/2019);

5. peraltro il conflitto armato interno, va ripetuto, rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, nel senso che “il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019);

6. il terzo motivo è inammissibile; il Collegio ribadisce che, proprio quanto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, “se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori” (Cass. 29624/2020);

7. in ogni caso, va osservato che la censura evita altresì di confrontarsi con la chiara affermazione in sentenza circa il difetto di allegati elementi di vulnerabilità e si limita a censurare la consequenzialità del pregiudizio all’esercizio dei diritti fondamentali al rientro dalla sola circostanza della reimmissione coattiva in un contesto d’insicurezza, senza nemmeno affrontare la ratio decidendi dei giudici aquilani, ove essi hanno espressamente escluso la fattibilità di un giudizio comparativo; la esclusa sussistenza, come visto, del conflitto generalizzato e la mancata deduzione di circostanze personali, che la corte ha statuito non essere state nemmeno diversamente allegate o comunque dettagliate, inducono ad un’analoga ragione di inammissibilità anche di questo profilo dei motivi, eccentrico rispetto alla motivazione della pronuncia impugnata; nè basta in ogni caso la segnalazione di alcuni indici di inserimento in Italia, rispetto ai quali la motivazione della pronuncia impugnata comunque ha preso posizione, indicando in modo specifico la loro insufficienza, perchè labili, non avendo oltre tutto il ricorrente allegato altre circostanze, oltre al timore per il rimpatrio, motivatamente svalutati dalla corte; il ricorrente – anche in questa sede – non ha infatti indicato altro fattore oltre alla sua presenza nel territorio italiano e il generico timore di danni gravi al rientro, così rispettando il principio per cui già Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), ha statuito che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″ (indirizzo ribadito da Cass. s.u. 29460/2019);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA