Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15822 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 14/07/2015, dep. 29/07/2016), n.15822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

METAN ALPI VAL CHISONE srl, rappresentata e difesa dall’avv. Guido

Bonfante, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Marisa

Pappalardo in via Condotti n. 91;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tarpare,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 48/31/07, depositata il 9 novembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

luglio 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udita l’avvocato dello Stato Parbata Tidore per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl Metan Alpi Val Chisone propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha confermato la legittimità della pretesa impositiva espressa con l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’IRAP per l’anno 2002 con la quale era stata negata la deducibilità di costi.

Per quanto ancora rileva, secondo il giudice d appello le spese per compensi professionali corrisposti all’ing. C.A., amministratore della stessa società contribuennte, relative alla progettazione e direzione dei lavori della rete del gas e al suo ampliamento, per i quali il C. aveva emesso fattura nel 2002, non erano deducibili per cassa in quel periodo d’imposta, trattandosi di prestazioni deliberate dall’assemblea, effettuate e godute nel 2001. Esse non erano perciò sottratte al normale criterio di competenza che regola la loro imputazione in bilancio. Le spese in discorso erano poi estranee all’incarico di amministratore ed afferivano ad incarichi di natura tecnica, come tali deliberati dall’assemblea il 5 luglio 2001.

Quanto ai costi per spese condominiali e di riscaldamento, la relativa documentazione non indicava l’immobile, mentre, quanto ai costi per la manutenzione di automezzi e autocarri e per parcheggi non indica i veicoli stessi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società contribuente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, assume che il compenso stabilito dall’assemblea di una società di costruzioni in favore di un amministratore, dotato di particolari competenze tecniche e professionali, per lo svolgimento di una specifica attività afferente all’oggetto sociale, dovrebbe essere rappresentato contabilmente come compenso all’amministratore, la cui deducibilità è stabilita in base al criterio di cassa, e non essere considerato, in quanto compenso determinato dall’assemblea in un determinato esercizio, come impegno di spesa deducibile per competenza.

Con il secondo motivo denuncia, in via subordinata, vizio di motivazione, assumendo che la determinazione dell’impegno di spesa con riguardo ad una specifica attività da svolgere da parte di un amministratore inerente all’oggetto sociale costituirebbe di per sè motivo valido e sufficiente per sostenere la deducibilità per competenza della spesa, a nulla rilevando la qualificazione della natura della prestazione.

Il primo motivo è infondato.

E’ infatti incontroverso tra le parti che il compenso corrisposto all’amministratore della società e contestato dall’ufficio costituiva la remunerazione di “una specifica attività afferente all’oggetto sociale una specifica attività da svolgere da parte di un amministratore inerente all’oggetto sociale” (in questi termini il ricorso per cassazione della contribuente), e quindi cosa diversa da i “compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione”, di cui all’art. 2389 c.c., per l’attività di gestione della compagine, compensi per la determinazione dei quali è prescritto un particolare rigore (Cass., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21933; Cass. n. 17673 del 2013).

D’altro canto, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, “l’amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto ad una speciale remunerazione: nella spade, si trattava dell’amministratore di una società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, cui era stata demandata l’attività di assistenza ai lavori relativi alla costruzione di case economico – popolari da assegnare in proprietà ai soci” (Cass. n. 2861 del 2002).

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, l’art. 62 (nella vecchia numerazione), comma 3 tuir stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti sono “deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”, vale a dire secondo il criterio di cassa.

Con riguardo ai costi per le prestazioni professionali in generale, l’art. 75, comma 2, lett. b) Tuir stabilisce invece che “ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate”, e quindi, nel caso di specie, nell’anno 2001, nel quale quelle specifiche prestazioni commesse al professionista erano state effettuate.

Il giudice d’appello a tali principi si è attenuto, sicchè la censura va rigettata, assorbito l’esame del secondo motivo.

Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di diritto, la ricorrente sostiene che il costo relativo al compenso dell’amministratore per la progettazione delle reti di distribuzione, considerato dalla società non come elemento negativo di reddito, bensì come costo incrementativo delle immobilizzazioni tecniche/escluderebbe la possibilità che tale posta possa essere oggetto di recupero da parte dell’amministrazione finanziaria.

Il motivo è inammissibile, in quanto corredato di un quesito inidoneo – sostanzialmente trascritto sopra – alla stregua delle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c., atteso che esso non individua un errore di diritto in tesi commesso nella sentenza impugnata, ma si limita a formulare una questione giuridica astratta, ipotizzando che il costo indeducibile contestato sia qualificato come “costo incrementativo delle immobilizzazioni tecniche”.

Con il quarto motivo, denunciando violazione di legge, assume che la documentazione relativa alle spese di riscaldamento dei locali condotti dalla società sarebbe idonea, trattandosi di ricevute rilasciate dal proprietario senza riferimento all’immobile, ma in presenza di documentazione attestante l’effettivo pagamento, e che per le spese dei dipendenti costituirebbe valido giustificativo l’attestazione del dipendente, non rilevando la formale intestazione del documento attestante la singola spesa.

Il motivo si rivela inammissibile, in quanto, pur denunciando violazione di legge, non addita alcun errore di diritto della sentenza, ma propone una diversa valutazione del materiale probatorio, senza peraltro sottoporre a critica o dolersi di vizi logici della motivazione della decisione, sul punto articolata ed esauriente.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.500, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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