Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15821 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 26/06/2015, dep. 29/07/2016), n.15821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso per revocazione proposto da:

B.B., rappresentato e difeso dall’avv. Feliciana Castelli

ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Maria Teresa

Massimo Pignone del Carretto alla via Germanico n. 197;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENIRATE, in persona del Direttore pro torpore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 22579 del 2012,

depositata l’11 dicembre 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

giugno 2015 dal Relatore Cons. GRECO Antonio;

udito l’avvocato dello Stato Paolo Marchini par la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento della

revocazione e per il rigetto nel merito del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.B., avvocato, propone ricorso per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 22579 del 2012, depositata l’11 dicembre 2012, con la quale – nel giudizio introdotto con l’impugnazione, per quel che ancora rileva, dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRAP per l’anno 2001, con cui era stata esclusa la rilevanza, tra le spese dedotte, di quelle relative a canoni di locazione relativi ad un quinquennio versati in unica soluzione e anticipatamente per il godimento di un immobile adibito a studio del professionista -, il ricorso era rigettato, e ciò all’esito dell’udienza di discussione tenuta alla data fissata del 17 ottobre 2012, non essendosi avveduta la Corte che esso ricorrente ed il suo difensore avv. Feliciana Cristalli risiedevano a Carpi, Comune colpito del sisma del maggio 2012; tale udienza di discussione si era tenuta in assenza della difesa del ricorrente, che non ne aveva avuto notizia a causa del decesso del domiciliatario avv. Fernando Ferri, avvenuto in pendenza del giudizio.

Il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito nella L. 1 agosto 2012, n. 122, ha stabilito che “sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. E’ fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo B.B. denuncia “errore di fatto, art. 391 bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4”, consistente nel non essersi avveduta la Corte di cassazione, per una evidente svista, che dalla semplice lettura degli atti di causa emergeva che esso ricorrente era residente a Carpi (Modena), città colpita dal sisma del 20 maggio 2012, e che colà era la sede dello studio professionale del proprio difensore, avv. Feliciana Cristalli, ciò che comportava il rinvio ex lege, in base al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 6, dell’udienza di discussione. E chiede la revoca della sentenza impugnata, “nulla per l’indicato vizio in procedendo, di cui non si era tenuto conto per un errore meramente percettivo nel controllo degli atti, che ha leso il diritto di difesa di esso ricorrente, cui va riconosciuto il diritto a depositare memoria di replica al controricorso ed a partecipare all’udienza di discussione”.

Con il secondo motivo denuncia “violazione dell’art. 111 Cost.”, per avere il detto errore comportato che esso ricorrente non abbia potuto esercitare il diritto di difesa, non avendo potuto nè presentare la propria memoria nè presenziare all’udienza di discussione, che in base alla legge non poteva tenersi il 27 ottobre 2012; ciò aveva portato questa Corte ad emanare la sentenza impugnata anche in violazione dell’art. 111 Cost., secondo cui il processo deve svolgersi in contraddittorio tra le parti e in condizioni di parità.

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, per un evidente errore di percezione nella lettura degli atti, per una mera svista, è fondata sulla supposizione di un fatto, vale a dire non essere il ricorrente B.B. residente in uno dei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dalla lettura degli atti di causa, dai quali risulta che B.B. era residente a Carpi, comune compreso nel territorio colpito dal sisma in relazione al quale il D.L. n. 74 del 2012, art. 6, aveva disposto il rinvio d’ufficio, tra l’altro, delle “udienze processuali civili” a data successiva al 31 dicembre 2012, in difetto di “espressa rinuncia” dei soggetti interessati al rinvio.

L’esame del secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo.

Alla stregua di tali considerazioni, si impone la revoca della sentenza della Corte di cassazione n. 22579 del 2012.

Per quanto attiene alla fase rescissoria, al cui esame il Collegio deve quindi procedere, l’unico motivo del ricorso proposto dal B. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 29/2007, depositata il 27 giugno 2007, è infondato.

Il giudice d’appello ha condiviso l’assunto difensivo dell’Agenzia delle entrate aderente a quanto contestato dall’avviso di accertamento impugnato – secondo cui la spesa sostenuta dal contribuente per pagare anticipatamente nell’anno 2001 il canone di locazione dello studio per il periodo di cinque anni dal 10 settembre 2002 al 31 agosto 2007 – per un importo di Lire 150.000.000 -, prima ancora della scadenza del contratto di locazione che prevedeva invece il pagamento di canone trimestrale, non potrebbe essere ritenuta inerente e congrua, con riguardo all’attinenza della spesa all’esercizio della professione. “Infatti non sussisterebbe una connessione funzionale fra i costi e la produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo”. Viene rilevata la sproporzione del costo rispetto al presumibile andamento futuro dell’attività del professionista, in considerazione del fatto che lo stesso è in pensione fin dall’anno 1993, e viene evidenziato che nell’anno 2001 il contribuente aveva conseguito ricavi elevati, notevolmente ridimensionati, ai fini fiscali, dalla ritenuta per l’anticipazione dei canoni di locazione”.

Ha perciò confermato sul punto la decisione di primo grado, aggiungendo che “in particolare il Collegio rileva che il pagamento anticipato ha consentito al professionista di abbattere, indebitamente ed artificiosamente, i redditi dell’anno 2001, a nulla rilevando le vicende fiscali degli anni successivi”.

Nei confronti della decisione B.B. ha, cane si è detto, proposto ricorso per cassazione (rgn. 19891/2008) con un motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 (ora art. 54) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, corredato del seguente quesito di diritto: “se il criterio di cassa, secondo il quale si determina il reddito di un professionista, ai sensi dell’art. 50 (ora 54) del D.P.R. n. 917 del 1986, sia valido per le poste attive e per quelle passive, salvo le deroghe espressamente disposte, nel senso che fra le prime debbano rientrare tutti i compensi in denaro o in natura percepiti dal professionista nel periodo d’imposta in questione e fra le seconde tutte le spese sostenute da quest’ultimo nello stesso periodo d’imposta per l’esercizio della propria professione, compresa quella relativa ai canoni di locazione dell’immobile dallo stesso utilizzato, prescindendosi da ogni e qualsiasi riferimento temporale in ordine sia alle prestazioni per le quali sono percepiti i compensi, anche in via anticipata a tali prestazioni, sia in ordine alle spese sostenute, anche in via anticipata, per l’attività professionale dallo stesso esercitata”.

Il ricorso è infondato, non essendo incorso il giudice di merito nell’errore di diritto ad esso addebitato.

Con riguardo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, infatti, l’art. 50 (nella vecchia numerazione) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce al camma 1 che “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’dmuuntare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte e della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi”.

La sentenza impugnata, senza porre in discussione il criterio di cassa fissato per la determinazione del reddito da lavoro autonomo dall’art. 50 del tuir, ha infatti ritenuto non inerente – non “attinente” – la spesa in esame all’esercizio della professione, non ravvisando la connessione funzionale, imposta dal detto art. 50, comma 1, “fra i costi e la produzione di compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo”, e ciò a prescindere dall’effettiva corresponsione della detta somma nella specie, ed escludendo, beninteso, ogni forma di meccanica relazione – del resto preclusa dal criterio di cassa – fra periodo d’imposta di percezione dei compensi e periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

Sulla necessaria relazione, postulata dall’art. 50, comma 1, del tuir, fra compensi percepiti dal professionista e spese sostenute nell’esercizio della professione, poggia, a ben vedere, la specifica forma di inerenza – che è nozione non circoscritta al reddito d’impresa – declinabile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Il 31 ottobre 2001 il professionista contribuente aveva infatti versato l’importo complessivo di Lire 150.000.000 quale somma dei canoni per il quinquennio 10 settembre 2002 – 31 agosto 2007 per l’immobile utilizzato cane studio in forza di contratto di locazione per la durata di sei anni, e con possibilità di rinnovo, con canoni da corrispodere in rate trimestrali anticipate, stipulato il 22 settembre 1997, e quindi non ancora scaduto nel 2001, periodo d’imposta oggetto dell’accertamento.

A tale proiezione probabilistica della spesa, si accompagnava, secondo la contestazione formulata con l’avviso di accertamento, l’assenza del requisito della certezza della spesa, potendo il rapporto locativo alla sua naturale scadenza dell’agosto 2003 non rinnovarsi, di guisa che il mancato rinnovo per ben quattro annualità per le quali era stato pagato il canone “costituiva una oggettiva incertezza del costo”.

In via rescissoria, va pertanto rigettato il ricorso proposto nei confronti della sentenza d’appello.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato Fari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte accoglie l’istanza di revocazione proposta e revoca la sentenza della Corte di cassazione impugnata, e provvedendo sul ricorso per cassazione n. 19821/08 lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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