Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15821 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 23/07/2020), n.15821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16918-2018 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentato e

difeso dagli avvocati PIETRO RAGOGNA, SERGIO GERIN;

– ricorrente –

contro

ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

DI PORDENONE ORDINE AVVOCATI DI PORDENONE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PORDENONE, depositato il

15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.F. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Pordenone che ha respinto il reclamo dal medesimo presentato nei confronti della declaratoria di inammissibilità del piano di liquidazione dei beni, proposto ai sensi della L. n. 3 del 2012, art. 14-ter;

l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Occ) non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

come questa Corte ha recentemente chiarito, il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo proposto contro la decisione di rigetto della domanda di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, art. 14-ter e ss., successivamente modificata dal D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012, ha la stessa natura del decreto che respinge il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di fallimento, sicchè esso non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, difettando dei requisiti della definitività (in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile) e della decisorietà (in quanto non incide su un diritto del debitore) (Cass. n. 17836-19).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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