Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15820 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 29/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 29/07/2016), n.15820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente F.F. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente Sezione –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente Sezione –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Sezione –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Presidente Sezione –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8626 – 2015 proposto da:

COMUNE DI MONTELEPRE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI CAPO LE CASE 3,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO ARMAO, che lo rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

37, presso lo studio dell’avvocato CECILIA PURITANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE CAPUTO, per procura speciale del

notaio Dott. Dario Ricolo di Palermo, rep. 7973 del 28/06/2016, in

atti;

– resistente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

598/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di PALERMO;

uditi gli avvocati Gaetano ARMAO e Salvatore CAPUTO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite,

in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice

ordinario ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Montelepre ha proposto, con ricorso notificato il 25.03.2015, regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio promosso innanzi al T.A.R. Sicilia da P.D. per l’annullamento:

a) della deliberazione della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Montelepre n. 36 del 25 settembre 2014, avente ad oggetto “programma triennale di fabbisogno di personale, del piano occupazionale 2014, adeguamento della dotazione organica e riorganizzazione annuale delle eccedenze di personale”;

b) della determinazione n. 3 del 28 novembre 2014, a firma del segretario della Commissione, avente ad oggetto “esecuzione della delib. n. 36/2014, avvio della procedura di passaggio diretto verso altre amministrazioni ai sensi del CCNL 14 settembre 2000, art. 25, (code contrattuali) dei profili professionali individuati in eccedenza D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 33, e ss.mm.ll;

c) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2015 e nota prot. n. 1559 del 30 gennaio 2015 e notificata in pari data.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha richiesto di dichiarare la giurisdizione ordinaria.

Il ricorrente ha depositato memoria, documentando l’avvenuta sospensione del giudizio innanzi al T.A.R. con ordinanza in data 14 aprile 2015.

P.D. ha partecipato all’adunanza camerale, previo deposito della procura al difensore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente – pur ammesso che il primo dei provvedimenti formalmente impugnati innanzi al T.A.R. e, cioè, la deliberazione della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Montelepre n. 36 del 25 settembre 2014 costituisce un atto di macro – organizzazione, peraltro suscettibile di essere disapplicato dal giudice ordinario – osserva che la giurisdizione ordinaria si radica in ragione della natura di atto di micro – organizzazione della determinazione n. 3 del 28 novembre 2014 di avvio della procedura di passaggio diretto verso altre amministrazioni, atteso che, come emerge dalle stesse allegazioni a sostegno della domanda di annullamento, è quest’ultimo l’atto che il P. assume immediatamente e direttamente lesivo della propria posizione.

2. Il ricorso per regolamento è fondato, dovendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

2.1. La normativa di riferimento va individuata nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, che ha devoluto “al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (…), ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti”, prevedendo che “quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica”.

Orbene costituisce principio ormai acquisito che la norma – nel confermare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche se vengano in questione atti amministrativi presupposti, rilevanti per la decisione, dovendo il giudice disapplicarli ove illegittimi – trova applicazione allorchè il lavoratore, in riferimento a quegli atti, che provvedono a stabilire le linee fondamentali della organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, nonchè le dotazioni organiche complessive – come tali suscettibili di essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo da coloro che possono vantare un interesse legittimo – li contesti unicamente in ragione della loro incidenza diretta o indiretta su posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo, così da rendere possibile la loro mera disapplicazione (cfr. Sez. Unite, ord. 07 novembre 2008, n. 26799).

2.2. E’ stato in particolare chiarito (cfr. Sez. Unite, ord. 16 febbraio 2009, n. 3677; Sez. Unite, ord. 5 giugno 2006, n. 13169) che l’esegesi della norma non consente nella materia del lavoro pubblico, al titolare del diritto soggettivo che risente degli effetti di un atto amministrativo di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto, oppure al giudice ordinano per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell’atto presupposto, atteso che in tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, il diritto positivo consente esclusivamente l’instaurazione del giudizio ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell’atto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal menzionato art. 63, comma 2.

2.3. Merita, altresì, puntualizzare che in tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, (Sez. Unite, ord. 09 settembre 2010, n. 19251).

2.4. Ciò posto e precisato che per costante giurisprudenza la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, si osserva che non è dubitabile la natura del rapporto di lavoro “privatizzato” intercorso con il Comune e il P. e che la controversia abbia ad oggetto un atto di gestione di detto rapporto di lavoro, risultando devoluta come tale al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Invero il dipendente si duole del provvedimento che dispone il passaggio diretto del personale ad altra amministrazione D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 30 (già il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 33, come sostituito prima dal D.Lgs n. 470 del 1993, art. 13, e poi dal D.Lgs n. 80 del 1998, art. 18, e successivamente modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 20, comma 2), impugnando, quindi, direttamente atti di gestione del rapporto di lavoro (culminati – come si legge nell’ordinanza del T.A.R. in data 14 aprile 2015 – nel collocamento in disponibilità del lavoratore) rispetto al quale il precedente atto di macro – organizzazione di variazione della pianta organica del Comune costituisce l’atto presupposto. In sostanza il dipendente chiede non già l’annullamento, ma la disapplicazione, sostenendone l’illegittimità, di questo atto presupposto, al limitato fine di sottrarre fondamento ai successivi atti di gestione del rapporto di lavoro. Il peritum sostanziale non attiene, dunque, alla legittimità in via immediata e diretta del provvedimento di macro – organizzazione, ma alla concreta gestione del rapporto di lavoro e alla correlativa rimozione (a seguito di soppressione) dal posto di lavoro in precedenza occupato.

Ne consegue che va dichiarata la giurisdizione dell’A.G.O. innanzi alla quale le parti vanno rimesse anche per le spese del presente regolamento.

PQM

La Corte, decidendo sul regolamento, dichiara la giurisdizione dell’A.G.D. che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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