Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15820 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 07/06/2021), n.15820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11757/2020 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

rilasciata su foglio separato, ma congiunto materialmente al

presente ricorso, dall’Avv. Paolo Tacchi Venturi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di VENEZIA n. 5184/2019,

pubblicata il 19 novembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 19 novembre 2019, la Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da K.A., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia del 19 agosto 2017, che rigettando l’opposizione presentata avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona, non gli aveva riconosciuto la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria.

2. Il richiedente ha dichiarato di essere musulmano sunnita e di avere lasciato il (OMISSIS) nel 1996 per recarsi a Dubai, dove aveva trovato lavoro; che rientrato in (OMISSIS), aveva rifiutato un matrimonio combinato con una sua cugina, poi fuggita con un altro uomo e uccisa per il disonore arrecato alla sua famiglia; che era stato ritenuto responsabile della morte della cugina dalla famiglia di lei e di essere stato minacciato di morte nel (OMISSIS).

3. La Corte di appello ha affermato che gli eventi narrati, qualora ritenuti credibili, risalivano comunque ad epoca oramai lontana e che le minacce ricevute, peraltro de relato, attenevano a questioni di carattere privato; il ricorrente, inoltre, aveva escluso l’esistenza di denunce o di procedimenti a suo carico e non aveva allegato l’oggettiva impossibilità di ottenere protezione da parte delle autorità statali.

4. I giudici di secondo grado hanno, tuttavia, ritenuto che il narrato dell’appellante fosse radicalmente inattendibile, alla luce del documento prodotto che riferiva di una vicenda del tutto diversa da quella narrata e che non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, anche alla luce della situazione del paese di provenienza, avuto riguardo alle fonti internazionali aggiornate al 2018 ed espressamente richiamate; quanto alla protezione umanitaria, la Corte territoriale ha richiamato la ritenuta non credibilità del richiedente e la non decisività di un contratto di lavoro subordinato, autonomo o stagionale.

5. K.A.A. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a tre motivi.

6. L’Amministrazione intimata ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della Legge di conversione n. 46 del 2017, art. 2 del D.L. n. 13 del 2017, contenente disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale, in relazione alla composizione dell’organo giudicante, per la violazione del principio di specializzazione richiesto nella trattazione dei procedimenti in materia di immigrazione, essendo stati applicati alla Corte di appello, e nell’ambito di collegi straordinari composti da un magistrato della sezione, dal magistrato applicato e da un giudice ausiliario, numerosi giudici del distretto (circa novanta) per un brevissimo lasso di tempo ciascuno.

1.1 Il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore del provvedimento impugnato, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione e dal quale deriva l’impegno per il ricorrente di operare una esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando il provvedimento è censurato per non averne tenuto conto (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340).

1.2 L’osservanza di tale principio avrebbe imposto, nel caso in esame, l’onere per il ricorrente di trascrivere integralmente gli indicati atti, ovvero i provvedimenti di applicazione alla Corte di appello dei giudici del distretto e i provvedimenti direttamente riconnessi alla lite in esame e relativi all’assegnazione della stessa ad un collegio straordinario composto da un magistrato della sezione, dal magistrato applicato e da un giudice ausiliario, il cui contenuto costituiva l’imprescindibile termine di riferimento per l’esame della censura sollevata.

1.3 Deve, peraltro, essere evidenziato che il magistrato applicato, in presenza di un provvedimento del Presidente della Corte d’appello assunto ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110 non può essere considerato una persona estranea all’Ufficio e non investita della funzione esercitata, nè la contestazione relativa alla modalità con cui l’applicazione è stata disposta consente di ipotizzare una nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato.

1.4 Al riguardo, posto che l’art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge, nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto (Cass., 3 marzo 2021, n. 6391).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, agli art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, e del D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, non avendo il Collegio riconosciuto la protezione umanitaria, negando l’allegazione di circostanze tali da fare desumere la condizione di vulnerabilità del ricorrente e specificamente l’età, le condizioni personali, il viaggio e la condizione del paese di origine ove egli ritornerebbe privo di una rete parentale o amicale idonea a garantirgli una esistenza libera e dignitosa, oltre che un contratto di lavoro stabile e forti relazioni personali.

2.1 Il motivo è inammissibile, non essendo stata censurata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento del mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2.2 Il ricorrente fonda, infatti, la propria domanda di permesso umanitario su circostanze che non sono state ritenute credibili dal giudice di merito con argomentazioni adeguate e non sindacabili in sede di legittimità.

In particolare, la scarsa attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio paese svolge un ruolo rilevante, atteso che la situazione oggettiva del paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi.

Nella specie, non solo la narrazione dei fatti è stata ritenuta scarsamente attendibile, ma la Corte di appello ha, altresì, osservato che non era stato nemmeno allegato nessun radicamento effettivo nel territorio italiano, non essendo decisivo, a tali fini, un contratto di lavoro subordinato, autonomo o stagionale.

2.3 Questa Corte, anche di recente, ha affermato che in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass., 24 dicembre 2020, n. 29624).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per l’impiego di fonti informative non idonee, non avendo preso in considerazione le numerose fonti autorevoli e dettagliate allegate al ricorso di primo grado e nell’atto di appello e l’ampia giurisprudenza riportata da pagina 2 a pagina 13 dell’atto di appello.

3.1 Il motivo è inammissibile.

3.2 Sussiste, ancora una volta, la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che avrebbe imposto, nel caso in esame, in cui il ricorrente deduce che la Corte territoriale non ha preso in esame “quanto di diverso è stato allegato al ricorso di primo grado e nell’atto di appello”, l’onere di trascrivere gli atti allegati.

La mancata trascrizione, nell’odierno ricorso, dello specifico contenuto di tali atti impedisce, allora, la necessaria verifica dell’astratta idoneità dei motivi di ricorso ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata.

Occorre ricordare, in ogni caso, che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, oppure che le stesse siano state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass., 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass., 18 febbraio 2020, n. 4037).

Infatti, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, è stato condivisibilmente interpretato da questa Corte nel senso che l’obbligo di acquisizione delle informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, il cittadino straniero lamentarsi della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi riferita a circostanze non dedotte, ai fini del riconoscimento della protezione (Cass., 21 novembre 2018, n. 30105; Cass., 9 aprile 2019, n. 9842).

3.4 Ciò posto, il motivo, articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 200, ex art. 14, lett. c, è inammissibile anche perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del (OMISSIS), giudizio quest’ultimo inibito alla Corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative (cfr. pagg. 7 – 12 del provvedimento impugnato).

3.5 Il richiamo, poi, a precedenti giudiziari favorevoli a persone provenienti dal (OMISSIS) non può assumere decisivo rilievo in quanto frutto della valutazione delle circostanze specificamente accertate in detti giudizi.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna K.A. alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

 

 

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