Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1582 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1582 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 27/01/2014

e.o „Ler

ORDINANZA

sul ricorso 19543-2012 proposto da:
GRECO FRANCESCHINA GRNFNC50D50C725U, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 12 – primo piano interno 13, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
CASCIARO, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO AMODEO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

PROVINCIA DI CROTONE;
– intimata –

avverso l’ordinanza R.G. 19/2011 del TRIBUNALE di
CROTONE del 7.6.2012, depositata il 12/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. LUCIO CAPASSO che si riporta alla relazione

scritta.

”Il Tribunale di Crotone respingeva con ordinanza il reclamo
proposto ai sensi dell’art. 669 terdecies dalla Provincia di Crotone
avverso il provvedimento cautelare ante causann pronunciato ex
art. 688 cpc, con il quale era stato accolto il ricorso depositato da
Greco Franceschina ad accertata l’esistenza di un pericolo di danno
grave dell’immobile di sua proprietà sito in Ciro Marina, via Dante
Alighieri, derivante dallo smottamento subito dalla strada
provinciale n. 6 e dalla mancanza di opere di risanamento e
contenimento che la Provincia di Crotone avrebbe dovuto porre in
essere. Il giudice del reclamo riteneva equo compensare le spese di
lite, vista la peculiarità e l’importanza delle questioni affrontate.
Avverso tale ordinanza Greco Franceschina ha proposto ricorso per
cassazione, affidandosi ad un unico motivo, nel quale è stata
denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 cpc per avere
compensato le spese senza che ne sussistessero i presupposti e
senza fornire alcuna motivazione sul punto, non potendosi ritenere
tale riferimento alla peculiarità e all’importanza delle questioni
affrontate, da considerarsi, secondo il ricorrente, una mera clausola
di stile.
Il ricorso è inammissibile. Secondo il costante orientamento di
questa Corte, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione
ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza pronunciata in sede di
reclamo, stante il suo carattere interinale e la sua mancanza di
definitività (Cass. N. 24543 del 2009; 2821 del 2009; n. 14140 del
2011). La decisione assunta dal giudice del reclamo di conferma
della misura cautelare anticipatoria è infatti suscettibile di essere
modificata dal giudice del merito anche per quanto riguarda la
statuizione sulle spese di lite. Se ne deduce che la possibilità di
discutere le spese di giudizio cautelare nel giudizio di merito
(principio che appare consono alla strumentalità della tutela
cautelare) esclude in radice l’ammissibilità del rimedio del ricorso
straordinario per cassazione (Cass. 24 maggio 2011, n. 11370).

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis
cod. proc. civ. in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 19543
del 2012;

”Anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti
caute/ari, a seguito delle modifiche di cui all’art. 2, comma 3,
lettera e – bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 80 del 2005, contro i provvedimenti urgenti
anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi “ante
causam” ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., non è proponibile il
ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in
quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al
giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare
abbia interesse ad iniziare l’azione di merito”. Ne consegue che la
stabilità del provvedimento cautelare anticipatorio non è idonea,
proprio per la facoltà potestativa rimessa alle parti d’instaurare il
giudizio di merito, ad integrare il requisito della definitività che
costituisce il criterio discriminante la ricorribilità ex art.111 Cost.
Peraltro, si deve osservare che le parti non sono prive di strumenti
di tutela (nonostante abbiano già fruito del procedimento di riesame
pieno costituito dal reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ.)
avverso il provvedimento di compensazione delle spese, bene
potendo ricorrere proprio al giudizio a cognizione piena sul diritto
soggetto a cautela.
Deve aggiungere che l’inammissibilità del ricorso per cassazione sul
provvedimento relative alle spese di lite emesso dal giudice del
reclamo ex art. 699 terdecies cod. proc. civ., è stata
costantemente affermata da questa Corte anche in ordine al
provvedimento di rigetto assoggettato al regime giuridico anteriore
alla novella introdotta dalla I. n. 80 del 2005 (Cass. 11709 del
2003; 6284 del 2004).
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile”.
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione,
svolgendo le seguenti considerazioni in ordine alla memoria
depositata ex art. 378 cod. proc.civ.:
le S.0 di questa Corte con l’ord. N. 27187 del 2007 hanno
affermato :

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre
2013

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