Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1582 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 582/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, COLLINA PIETRO, 2009 TODARO ANTONIO, GAVIOLI GIANNI,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1327/2005 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 21/12/2005 r.g.n. 896/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a seguito dell’intervento da parte dell’avv. M.V. nella procedura esecutiva presso terzi R.G. n. 2949/04 pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, all’udienza del 8 febbraio 2005, fissata per la dichiarazione del terzo pignorato eccepiva l’improcedibilità dell’intervento. Il Giudice dell’esecuzione concedeva termine di trenta giorni del formalizzare l’opposizione e l’Istituto, con ricorso depositato il 24 febbraio 2005, eccepiva l’improcedibilità dell’intervento per violazione del disposto di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, lett. b) convertito nella L. n. 326 del 1923 in quanto fondato su un titolo esecutivo emesso da un ufficio giudiziario diverso da quello innanzi al quale era pendente il processo esecutivo.

Non si costituiva in tale giudizio di opposizione il creditore intervenuto ed il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 1327 del 21 dicembre 2005 respingeva l’opposizione proposta dall’INPS. 2. Avverso la summenzionata sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore non notificata, l’INPS propone ricorso per cassazione.

L’intimato non ha svolto difesa alcuna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’INPS deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, lett. b), convertito in L. n. 326 del 2003, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce in proposito che la disposizione denunciata non può essere interpretata alla luce del solo valore letterale delle espressioni usate dal legislatore, ma tenendo conto anche della ratto legis. Richiama, poi, la sentenza n. 343 del 2006 della Corte Costituzionale.

2. Il ricorso è fondato.

3. Come è noto, sulla costituzionalità della denunciata norma, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 343/2006, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modificazioni apportate dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 97 Cost., comma 1, nella parte in cui non prevede che anche l’intervento, ai sensi dell’art. 551 c.p.c., del creditore di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatoria organizzati su base territoriale sia proposto, a pena d’improcedibilità, rilevabile d’ufficio, esclusivamente nei processi esecutivi per espropriazione di crediti ex art. 543 c.p.c. pendenti innanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del Tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento posto a fondamento dell’intervento.

E’ evidente, ha rilevato il giudice costituzionale che, se per pignoramento di crediti di cui all’art. 543 c.p.c. si intende non l’atto introduttivo della procedura esecutiva, ma l’espropriazione dei crediti, i verbi “promuovere” e “instaurare” possono ben intendersi come riferiti a qualsiasi azione esecutiva esperita dai creditori, anche a mezzo di intervento e poichè tale interpretazione è idonea a fugare i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal rimettente, deve concludersi che è doveroso intendere la norma censurata nel senso che il creditore, il quale intenda sottoporre ad espropriazione forzata crediti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, deve agire esecutivamente, a pena d’ improcedibilità, anche in qualità di interveniente, innanzi al giudice dell’esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale agisce.

4. A siffatta esegesi questa Corte intende adeguarsi.

Quanto agli effetti dell’interpretazione costituzionalmente orientata (o adeguatrice) accolta dalla Corte costituzionale in sentenze interpretative di non fondatezza della questione di costituzionalità questa Corte (Cass. 9 gennaio 2004 n. n. 166) ha già affermato che occorre distinguere in generale tra interpretazione adeguatrice e mera interpretazione non implausibile.

La prima (interpretazione adeguatrice) è quella che la Corte costituzionale accoglie allorchè, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità della disposizione come interpretata non implausibilmente dal giudice rimettente, indica – in luogo di emettere una pronuncia caducatoria o additiva – una possibile diversa interpretazione conforme a Costituzione della medesima disposizione. Tale interpretazione rappresenta, ove operata dal giudice delle leggi, un esito di merito del sindacato di costituzionalità, che non interferisce con il controllo di legittimità di questa Corte, ed ha un effetto vincolante per i giudici comuni (ordinario e speciali) – non esclusa questa stessa Corte – nel senso che essi non possono più accogliere proprio quell’interpretazione che la Corte costituzionale, seppur con una pronuncia di infondatezza della questione, ha ritenuto viziata, ma semmai possono risollevare la questione di costituzionalità, ove non intendano aderire all’interpretazione adeguatrice indicata dalla Corte, nè ad altra interpretazione che, seppur diversa, essi ritengano parimenti conforme a Costituzione. In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite Penali di questa Corte (Cass. 24 settembre 1998, Gallieri; in senso conforme già Cass. 13 dicembre 1995, Clarke, nonchè – nella materia civile – Cass., Sez. 2^, 21 marzo 1990, n. 2326, e Cass., sez. lav., 30 luglio 2001 n. 10379 – che hanno appunto affermato che i giudici diversi da quello del giudizio in cui è stata sollevata la questione di costituzionalità poi definita con pronuncia interpretativa “non hanno altra alternativa che sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione”.

L’interpretazione non implausibile è invece quella operata dal giudice rimettente rispetto alla quale la Corte costituzionale, nei giudizi in via incidentale, si limita a verificare, appunto, la mera non implausibilità al fine di dare ingresso al giudizio di merito sulla legittimità costituzionale della disposizione censurata.

L’interpretazione così coonestata, che superi il vaglio di costituzionalità allorchè la Corte dichiari non fondata la questione, non ha quell’effetto vincolante tipico dell’interpretazione adeguatrice, ma rappresenta solo un autorevole precedente; sicchè in tal caso il sindacato di legittimità di questa Corte si dispiega pienamente senza preclusione alcuna.

5. Nella fattispecie la citata sentenza n. 343 del 2006 della Corte costituzionale ha chiaramente valore di sentenza interpretativa come reso manifesto dalla espressa indicazione contenuta nella motivazione nonchè dal riferimento, altrettanto espresso, contenuto nel dispositivo che reca la dicitura “nei sensi di cui in motivazione”.

Ciò comporta che questa Corte, ove ritenesse sussistere insuperabili ragioni esegetiche per confermare l’interpretazione, accolta nella sentenza impugnata dal tribunale di Inferiore, e contrastata dalla citata sentenza interpretativa della Corte costituzionale, sarebbe tenuta a sollevare nuovamente l’incidente di costituzionalità per attivare quel circuito noto in dottrina come “doppia pronuncia” allorchè il diritto vivente – come talora (molto raramente) è accaduto – si radichi in termini di non conformità alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale.

Tali insuperabili ragioni esegetiche non sono però rinvenibili e quindi può senz’altro accogliersi quell’interpretazione che secondo la citata sentenza n. 343 del 2006 della Corte costituzionale rende la disposizione all’epoca indubbiata non contrastante con i parametri invocati (art. 3 Cost., comma 1, anche in riferimento all’art. 97 Cost.).

6. Conseguentemente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, espressione di un diversa interpretazione della norma in esame, va cassata e va dichiarato improcedibile l’atto d’intervento spiegato dalla parte, oggi intimata, nella procedura esecutiva in danno dell’INPS. Le spese dell’intero processo vanno compensate in ragione della particolarità delle questioni trattate e della pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta solo nelle more del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e dichiara improcedibile l’atto d’intervento spiegato dall’attuale intimato nella procedura esecutiva in danno dell’INPS. Compensa le spese del giudizio dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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