Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1582 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3995-2018 proposto da:

M.I., C.G., C.D., C.I.,

la prima in nome proprio e tutti anche quali eredi di

C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO,

48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentati e

difesi dall’avvocato SEBASTIANO LEONE;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA REGIONE SICILIA in persona dell’Assessore pro tempore,

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA in

persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO FINANZE REGIONE

SICILIA in persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

ASSESSORATO FINANZE REGIONE SICILIA, ASSESSORATO PRESIDENZA REGIONE

SICILIANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1654/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. M.I., C.G., D. ed I., tutti eredi di C.A. ricorrono, affidandosi a cinque motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catania che, riformando la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione a cartella esattoriale (loro notificata per occupazione di suolo demaniale) ritenuta tardiva, aveva rigettato la loro domanda volta ad accertare l’insussistenza della avversa pretesa patrimoniale.

2. Hanno resistito le parti intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La complessità e la lunga durata della vicenda sostanziale rende opportuna una breve sintesi degli aspetti fattuali, al fine di inquadrare più agevolmente le questioni di diritto sottoposte all’esame del Collegio.

1.1. Gli odierni ricorrenti convennero in giudizio nel 1997 il Ministero delle Finanze, la Presidenza della Regione siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Economia e del Territorio e dell’Ambiente per ottenere l’accertamento del diritto di proprietà sui terreni che, ritenuti dall’amministrazione di natura demaniale, avevano determinato la notifica di una cartella esattoriale per il pagamento di Lire 34.000.000.

1.2. La contestazione riguardava l’abusiva occupazione di una superficie di mq 155 che era stata recintata ed adibita a verde privato, e la realizzazione, nell’antistante specchio di acqua, di un battuto di cemento con 12 massi, operazione che aveva determinato l’occupazione di 360 mq di superficie complessiva.

1.3. Il Tribunale di Siracusa dichiarò inammissibili le domande, qualificandole come opposizione ad ordinanza ingiunzione che veniva ritenuta tardiva.

1.4. La Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello incidentale delle amministrazioni, affermando il difetto di legittimazione passiva del Ministero e dell’Assessorato dell’Economia e della Presidenza della Regione Sicilia; ed ha respinto la domanda degli appellanti principali.

2. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 345 c.p.c.; ed, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 103 e 322 c.p.c..

2.1.Lamentano che la Corte, accogliendo l’appello incidentale promosso dalle amministrazioni, aveva erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e Finanze, della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale all’Economia non tenendo conto che:

1) era stato evocato in giudizio l’assessorato alle Finanze e non il Ministero;

2) l’Avvocatura dello Stato, nel costituirsi, non aveva sollevato alcuna eccezione;

3) era loro preciso interesse chiamare in causa anche l’ente esattore oltre che quello impositore, anche come forma di denuntiatio litis.

2.2. Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, infatti, non hanno colto la ratio decidendi della statuizione che si fonda sulla qualificazione della domanda, ritenuta dalla Corte territoriale principalmente una ordinaria azione di accertamento dello status giuridico (privato o demaniale) del terreno oggetto di controversia, escludendo che si trattasse soltanto di una opposizione a cartella esattoriale, come affermato dal primo giudice.

2.3. La censura, senza contestare affatto la qualificazione dell’azione – che risulta ormai definitiva – insiste nell’affermare la sussistenza dell’interesse ad agire nei confronti di tutti gli enti originariamente evocati in giudizio la cui presenza è stata, invece, esclusa dalla Corte territoriale con argomentazioni neanche contraddette da un compiuto ed autosufficiente richiamo all’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed alle conclusioni con esso rassegnate che, soltanto, avrebbero consentito a questo Collegio di apprezzare l’eventuale errore dei giudici d’appello nei limiti consentiti in questa sede.

3. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 530 c.p.p., commi 1 e 2 e artt. 652 e 654 c.p.p., art. 822 c.c. e art. 28 c.n..

3.1. Lamentano che erroneamente la Corte aveva escluso l’efficacia del “giudicato penale” con il quale il loro padre e dante causa iure aereditatis era stato assolto dall’imputazione di abusiva occupazione di suolo demaniale, affermando che la pronuncia era stata resa per insufficifiza di prove, mentre egli era stato assolto dal reato ascritto con “formula piena”, tale da non consentire che la statuizione potesse essere rimessa in discussione.

3.2. Premesso che la norma richiamata dai ricorrenti (art. 530 c.p.p.) non era vigente all’epoca in cui venne celebrato il processo penale di cui si discute, assoggettato al rito preeesistente alla novella del 1989, si osserva che nella motivazione della sentenza si afferma, come rilevato dalla Corte, che la decisione è fondata sul mancato accertamento della demanialità ma non sulla prova della proprietà: cioè i l’assoluzione è fondata sull’incertezza nella affermazione della sussistenza del fatto criminoso e della colpevolezza dell’imputato.

3.3. Tanto precisato, il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 c.p.p. (nell’ambito di altri giudizi civili), il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2; inoltre l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perchè il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale (cfr. Cass. 4764/2016; Cass. 8035/2016).

3.4. Anche se tali arresti sono riferiti al nuovo c.p.p., il medesimo principio, di carattere generale, deve essere ritenuto valido anche per quello precedentemente vigente.

4. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 191, 194, 280 e 101 c.p.c. e art. 2697 c.c..

4.1. Lamentano che la CTU era stata erroneamente ed immotivatamente sconfessata dai giudici d’appello, nonostante che l’ausiliare avesse accertato l’insussistenza di uno sconfinamento e dell’occupazione del terreno demaniale. Assumono, altresì, che la costruzione dei blocchetti in pietra era stata autorizzata dalla Capitaneria di Porto che aveva controllato, in loco, la delimitazione della proprietà privata senza nulla contestare; e che, pertanto, la decisione della Corte d’Appello contrastava con le evidenze fotografiche e documentali.

4.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza e conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4: non viene, infatti, specificato dove è rinvenibile l’elaborato del consulente tecnico d’ufficio, di cui vengono solo riportati alcuni incompleti stralci (cfr. ex multis Cass. 29093/2018), elaborato che risulta comunque assente dai fascicoli prodotti.

5. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè:

1) l’autorizzazione della Capitaneria di Porto per la collocazione del muretto di confine;

2) le sentenze penali che avevano accertato che non c’era mai stata alcuna delimitazione demaniale del terreno de quo che, anche secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa, doveva ritenersi il presupposto indefettibile per un eventuale accertamento della demanialità utile a fondare le pretese della controparte.

5.1. Il motivo è infondato.

Tutti i fatti dedotti sono stati esaminati e valutati (cfr. pag. 11 e 12 cpv per quanto contestato al punto 1., e pag. 6 per quanto rilevato al il punto 2. della sentenza impugnata che ha reso, sul punto, una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale): il vizio dedotto risulta, pertanto, insussistente.

6. Con il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, i ricorrenti lamentano, ancora, la violazione degli artt. 112, 115, 191, 194, 280 e 101 c.p.c. e art. 2967 c.c. per omessa considerazione del manufatto “solarium” poi demolito e condonato, previa autorizzazione della Capitaneria, documento che era stato prodotto in giudizio: al riguardo, contesta pure la declarata tardività della produzione ed assume che, invece, essa rientrava nel paradigma di “rimessione in termini” di cui all’art. 345 c.p.c., trattandosi di documento successivo alla iscrizione a ruolo dell’appello.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, omette di considerare che la Corte territoriale non ha consentito la produzione documentale affermando che essa aveva per oggetto atti non indispensabili ai fini della decisione, oltre che tardivi (cfr. pag. 12 e 13 sentenza impugnata).

6.2. Sulla valutazione del primo requisito, la decisione della Corte è insindacabile e quindi tutta la censura – che assorbe anche il secondo rilievo non può trovare ingresso in questa sede.

7. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 91 c.p.c..

7.1. Il motivo, proposto in via chiaramente condizionata, è logicamente assorbito dall’esito dei primi cinque.

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile del 17.10.2019 riconvocata nella medesima composizione, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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