Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1582 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1582 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso 4134-2015 proposto da:
RIZZOTTI

DOMENICO,

elettivamente

domiciliato

in

MESSINA, VIA GHIBELLINA 113, presso il suo studio
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro

ENI SPA , in persona del responsabile Credito di Roma,
Ing. FRANCO COSTANTINI, elettivamente domiciliata in
2017
2384

ROMA, VIA VIRGILIO 11, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO MIRTI DELLA VALLE, che la rappresenta e difende
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2013/2013 del TRIBUNALE di

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Data pubblicazione: 23/01/2018

MESSINA, depositata il 22/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO

DELL’UTRI;

Rilevato che, con ordinanza resa in data 17/11/2014, la Corte
d’appello di Messina ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art.
348-bis c.p.c., l’appello proposto da Domenico Rizzotti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato l’opposizione
dallo stesso proposta avverso il decreto con il quale il medesimo tribunale ha ingiunto al Rizzotti il pagamento dei corrispettivi di talune

che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale, a fronte della
contestazione, da parte del Rizzotti, dell’effettiva sussistenza del rapporto contrattuale di somministrazione dedotto in giudizio, ha evidenziato gli elementi di prova a sostegno del contrario, tali essendo, accanto alle fatture debitamente emesse dalla società somministrante,
l’avvenuta mancata impugnazione, da parte del Rizzotti, di un decreto
ingiuntivo con il quale lo stesso era stato precedentemente condannato alla restituzione, in favore dell’Eni s.p.a., del misuratore attraverso il quale erano stati contabilizzati i consumi relativi al rapporto di
somministrazione in esame, con la conseguente irretrattabile attestazione, con efficacia di giudicato, della sussistenza del rapporto de
quo;
che, avverso la sentenza di primo grado, Domenico Rizzotti propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo
d’impugnazione, illustrato da successiva memoria;
che l’Eni s.p.a. resiste con controricorso;
considerato che con ricorso proposto, il Rizzotti censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.), avendo il giudice di primo grado erroneamente dedotto la sussistenza del rapporto contrattuale oggetto d’esame
dalla circostanza della mancata impugnazione del decreto ingiuntivo
riferito alla consegna del misuratore del gas, tenuto conto che il ricorrente non aveva alcun interesse a dolersi dell’ingiunzione alla ridetta
consegna in assenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti;

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somministrazioni di gas effettuate dall’Eni s.p.a. in suo favore;

che il ricorso è inammissibile;
che, al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come il ricorso risulti irriducibilmente carente con riguardo al rispetto del requisito
di cui all’art. 366, n, 3, c.p.c., avendo il ricorrente provveduto alla redazione dell’atto di impugnazione attraverso la tecnica
dell’assemblaggio di diversi atti o di parti di essi;

segnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale,
in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art.
366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i
momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro
verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione
dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata),
la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso
(Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813 – 01);
che, pertanto, il ricorso per cassazione redatto per assemblaggio,
attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto
degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366, n. 3),
c.p.c., che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi
(Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771 – 01; cfr.
altresì Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551 – 01);
che, nel caso di specie, la sommaria esposizione dei fatti della
causa risulta interamente esaurita nella integrale, testuale, riproduzione dell’atto di appello e di talune note depositate dinanzi alla Corte
d’appello, nonché nella sintetica indicazione delle motivazioni
dell’ordinanza emessa dalla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 348-bis
c.p.c., con modalità del tutto inidonee a garantire, alla Corte di cas-

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che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato in-

sazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto
sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale,
senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa
la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del
18/05/2006, Rv. 588770 – 01);
che, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate, dev’essere

del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente,
delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione
di cui al dispositivo, oltre alla condanna al pagamento del doppio contributo ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300,00, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori
come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna

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