Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15819 del 23/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 23/07/2020), n.15819
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3780-2018 proposto da:
I.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 114, presso lo STUDIO LEGALE PARENTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato DOMENICO DI STASIO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MOIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNA ABBATE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4602/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 09/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
I.V. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Napoli depositata il 9-112017;
il comune di Moiano ha replicato con controricorso, nel quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per cassazione à sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, non essendo stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione; le parti hanno depositato memorie.
Considerato
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso, notificato il 22-1-2018, è in effetti improcedibile per la ragione spesa dal comune di Moiano; il ricorrente assume che la sentenza era stata a lui notificata in data 24-11-2017;
egli aveva dunque l’onere di depositare, assieme al ricorso, ex art. 369 c.p.c., la copia autentica della detta sentenza con la afferente relata di notificazione; una tale copia, munita di relata, non risulta prodotta, nè la stessa è presente nel fascicolo della parte controricorrente (v. Cass. Sez. U n. 10648-17);
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.600,00 Euro, di cui 100,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020