Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15819 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 23/07/2020), n.15819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3780-2018 proposto da:

I.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo STUDIO LEGALE PARENTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO DI STASIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MOIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNA ABBATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4602/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

I.V. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Napoli depositata il 9-112017;

il comune di Moiano ha replicato con controricorso, nel quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per cassazione à sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, non essendo stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione; le parti hanno depositato memorie.

Considerato

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso, notificato il 22-1-2018, è in effetti improcedibile per la ragione spesa dal comune di Moiano; il ricorrente assume che la sentenza era stata a lui notificata in data 24-11-2017;

egli aveva dunque l’onere di depositare, assieme al ricorso, ex art. 369 c.p.c., la copia autentica della detta sentenza con la afferente relata di notificazione; una tale copia, munita di relata, non risulta prodotta, nè la stessa è presente nel fascicolo della parte controricorrente (v. Cass. Sez. U n. 10648-17);

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.600,00 Euro, di cui 100,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA