Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15819 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12371-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 2,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO LUCCHETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO TRUGLIO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE TRAPANI – C.F. e P.I. (OMISSIS), in

persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE LONGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1538/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che C.G. adì il Giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati con la Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, la conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna dell’Azienda convenuta al risarcimento del danno;

che il giudice di prime cure, ritenuta la illegittimità del termine, respinta la domanda di conversione del rapporto di lavoro, condannò la ASP di Trapani al risarcimento del danno, quantificandolo sulla base dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione, respinse la domanda risarcitoria;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.G. sulla base di due motivi;

che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha resistito con controricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11 e degli artt. 2, 3, 4, 11, 24, 35 e 36 Cost. in relazione alla Direttiva CE n. 70/1999, censurandosi la decisione per avere escluso la possibilità di conversione del rapporto in conseguenza dell’accertata illegittimità del termine, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la mancata conversione del rapporto va legittimamente esclusa sia in base ai parametri costituzionali che a quelli europei (per tutte si veda Cass. S.U. n. 5072 del 15/03/2016);

che quanto rilevato assorbe l’esame della preliminare eccezione di giudicato, che si assume intervenuto per effetto della tardiva proposizione dell’appello incidentale, formulata dalla parte controricorrente;

che deve essere accolto, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, della L. n. 183 del 2010, art. 32, degli artt. 1126 e 2967 cod. civ., censurandosi la decisione per avere escluso il diritto al risarcimento del danno, in assenza di allegazione e prova da parte del lavoratore del pregiudizio subito in conseguenza della illegittima apposizione del termine (così Cass. S.U. n. 5072 del 15/03/2016: In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito”);

che a tanto consegue, in dissenso rispetto alla proposta formulata, la cassazione della sentenza limitatamente alla censura accolta, con rinvio al giudice del merito per la determinazione della misura del risarcimento, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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