Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15819 del 12/06/2019

Cassazione civile sez. I, 12/06/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 12/06/2019), n.15819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17848/2018 proposto da:

H.N., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini

N. 30 presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Sani Lorenzo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento

Della Protezione Internazionale Di Milano;

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento

Della Protezione Internazionale Di Milano, elettivamente domiciliato

in Roma Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1599/2018 della Corte di appello di Milano,

pubblicata in data 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di

consiglio del 07/05/2019 dal Consigliere Irene SCORDAMAGLIA;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Stanislao De Matteis che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 29 marzo 2018, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 2 febbraio 2017, che aveva respinto il ricorso presentato da H.N., cittadino del (OMISSIS), contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, della protezione umanitaria.

A motivo della decisione la Corte territoriale, dopo avere preliminarmente evidenziato che l’estrema genericità del racconto del richiedente in ordine alle vicende vissute e l’omessa indicazione di elementi atti a circostanziarle e a contestualizzarle escludessero, per un verso, la possibilità di formulare un giudizio di verosimiglianza in ordine ai fatti posti a fondamento delle domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria, per altro verso, precludessero l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria imposto alle Autorità decidenti, ha rilevato come non ricorressero i presupposti di nessuna delle misure tutorie invocate. In particolare, quanto Aa protezione umanitaria (la sola oggetto dei motivi di ricorso per cassazione), ha osservato che le ragioni della migrazione erano esclusivamente di tipo economico; che l’ H.N. conservava integri i propri rapporti familiari nel Paese di origine; che le difficoltà economiche e di lavoro nel Paese di origine erano rimaste indimostrate; che l’inserimento lavorativo nel Paese ospitante non costituisce, di per sè, circostanza idonea a giustificare il rilascio del permesso di protezione per motivi umanitari.

2. Il ricorso per cassazione consta di due motivi, che denunciano:

I. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6 e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11 e 32; D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19; artt. 2,3,10 e 117 Cost., posto che l’estrema indigenza economica costituisce ragione tale da integrare i seri motivi umanitari, posto che l’aspirazione ad un livello di vita dignitosa integra un diritto umano fondamentale, siccome riconosciuto dalla Costituzione e dalle Carte fondamentali sovrannazionali;

II. il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte territoriale omesso sostanzialmente di prendere in considerazione – tanto risultando dalla motivazione apparente resa sul punto – il profilo dell’integrazione socio-lavorativa proficuamente avviata dal richiedente la protezione umanitaria.

3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre prendere atto che i motivi di ricorso sottopongono allo scrutinio della Corte la questione della rilevanza dell’integrazione socio-lavorativa dello straniero nel territorio dello Stato ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19: apprezzamento da compiersi anche attraverso una valutazione comparativa rispetto alla situazione esistente nel Paese di origine.

2. La questione indicata è stata, tuttavia, rimessa al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 11749 del 12 aprile 2019, depositata in data 3 maggio 2019.

3. Ne viene che, considerato il ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e l’interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all’art. 374 del codice di rito, si impone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA