Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15819 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 07/06/2021), n.15819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29082/2017 proposto da:

P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Pirozzi,

giusta mandato in calce al ricorso per cassazione, ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Romeo Rodriguez

Pereira, n. 41;

– ricorrente –

contro

Pa.Mi., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale, dall’Avv. Maurizio Paniz, in

uno all’Avv. Franco Stivanello Gussoni di Venezia, nonchè dal Prof.

Avv. Giampiero Proia, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Pompeo Magno, n. 23/A;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè da

Pa.Mi., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

ricorso per cassazione, dall’Avv. Maurizio Paniz, in uno all’Avv.

Franco Stivanello Gussoni di Venezia, nonchè dal Prof. Avv.

Giampiero Proia, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Pompeo Magno, n. 23/A;

– ricorrente –

contro

P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Pirozzi,

giusta mandato in calce al ricorso per cassazione, ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Romeo Rodriguez

Pereira, n. 41;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di VENEZIA n. 917/2017,

pubblicata in data 8 maggio 2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. P.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 917/2017 dell’8 maggio 2017 e tale ricorso è stato iscritto a ruolo prima del secondo ricorso, presentato da Pa.Mi. separatamente contro la stessa sentenza, assumendo il valore di ricorso principale.

2. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Venezia, rigettando l’appello principale della P. e in accoglimento dell’appello incidentale del Pa., entrambi proposti nei confronti della sentenza del Tribunale di Belluno, n. 723/2014 del 18 dicembre 2014, ha disposto la revoca della disposizione dell’obbligo paterno di concorrere alle spese per una nuova abitazione della figlia con il versamento della somma mensile di Euro 1.200,00; la riduzione in via definitiva a Euro 5.000,00 del risarcimento del danno liquidato in favore della figlia B., nata il (OMISSIS), e posto a carico del padre, con lo svincolo dell’eccedenza di Euro 5.000,00 dal deposito vincolato secondo le modalità determinate dal Giudice tutelare competente e ha confermato per il resto la sentenza impugnata.

3. Il Tribunale di Belluno, nello specifico, aveva pronunciato la separazione fra i coniugi e accolto le domande reciproche di addebito e aveva disposto l’affidamento della figlia ai Servizi Sociali competenti in rapporto alla sua residenza presso la madre e regolamentato le visite e le permanenze della bambina con il genitore non convivente; aveva assegnato la casa coniugale a Pa.Mi. ed imposto a quest’ultimo un contributo per il mantenimento della figlia di Euro 3.500,00 mensili, ponendo a carico della madre convivente gli oneri di mantenimento ordinario e le decisioni di ordinaria amministrazione; aveva ripartito le spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre convivente, imponendo il preventivo accordo e documentazione per quelle eccedenti l’importo di Euro 100,00; aveva negato la contribuzione al mantenimento della moglie, stante l’addebito e il risarcimento dei danni e la restituzione di beni da fare valere in autonomo giudizio; aveva disposto la corresponsione a carico del padre di ulteriori 1.200,00 Euro per l’eventualità del trasferimento presso altra congrua sistemazione abitativa della P. e della figlia, ospitate presso la nonna materna nella casa di proprietà comune indivisa; aveva imposto alla madre di consegnare al padre il libretto sanitario della figlia ove necessario e compensato le spese processuali, oltre che ripartito in quota paritaria gli importi liquidati ai consulenti tecnici di ufficio.

4. A sostegno della decisione impugnata la Corte territoriale ha affermato che:

– correttamente il Tribunale aveva chiarito che non vi era un obbligo giuridico di disporre una consulenza tecnica d’ufficio o di ascolto del minore, dando atto delle già esistenti condizioni di tensione in cui viveva la figlia B., di anni otto, e degli esiti del monitoraggio dei Servizi Sociali;

– dal contesto globale dei fatti oggettivi richiamati nelle sentenze penali risultava la conferma della condotta spesso alterata del marito, non controllata alla presenza della bambina, così come, nel confronto delle rispettive condotte dei coniugi, rilevante era la constatazione che il Pa. era venuto a conoscenza dei reali rapporti esistenti tra la P. e Pi.Pa. solo dopo l’allontanamento della moglie e, quindi, a crisi coniugale oramai conclamata, mentre per il periodo antecedente egli aveva addotto a giustificazione della domanda di addebito della separazione l’abbondono della casa coniugale della moglie, insieme alla bambina;

– era emerso che soltanto una volta la figlia aveva assistito ad una lite tra i genitori e che certamente le intemperanze e gli eccessi iracondi del Pa. avevano indebolito il legame tra le parti, così come sussisteva il ragionevole dubbio che il volontario allontanamento della P., in ragione degli esiti delle indagini penali, trovasse fondamento in altri motivi personali della stessa;

– era, pertanto, motivata, equilibrata e condivisibile la decisione del primo Giudice di addebitare la separazione ad entrambi i coniugi, stante che l’atteggiamento pericolosamente conflittuale dei genitori non si era modificato nel corso del giudizio e che la revoca dell’incarico conferito ai Servizi Sociali poteva essere disposta solo quando i genitori avessero instaurato un dialogo appropriato, che ne assicurava l’autonomia e la maturità;

-risultava congrua l’attuale regolamentazione delle visite e permanenze della minore presso il padre, in considerazione del tempo libero dagli impegni scolastici e dell’esigenza paritaria dei genitori, anche se impegnati nel lavoro, di trascorrere fine settimana “ludici” con la bambina;

– il risarcimento del danno a favore della minore andava ridotto a Euro 5.000,00 in rapporto alla condotta del padre, che, in corso di causa e nei rapporti con i Servizi Sociali affidatari, aveva dimostrato, nel tempo, maggiore adesione e disponibilità, anche a fronte della iniziale condotta refrattaria della madre, che non aveva favorito i rapporti con il padre fino al (OMISSIS);

– l’ammonimento di cui all’art. 709 ter, comma 2, n. 1), c.p.c., era confermato con la motivazione della stessa sentenza;

– in assenza della richiesta di assegnazione della casa e del fatto che la P. era comproprietaria per la quota di un sesto dell’abitazione in cui viveva con la madre, non vi era ragione di provvedere fin da ora alla definizione di un obbligo contributivo per il pagamento dei canoni di locazione di un diverso alloggio;

la somma di Euro 3.500,00 in favore della figlia era adeguata a far fronte alle esigenze della stessa e a contribuire per suo conto a un terzo delle utenze e delle spese condominiali, che la P. verosimilmente condivideva con la madre comproprietaria convivente, tenuto conto, altresì, della quotidiana assistenza e la cura personale dedicata alla bambina dalla madre.

5. P.A. ha depositato ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito Pa.Mi. con controricorso e ricorso incidentale fondato su un unico motivo; Pa.Mi. ha pure depositato ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

6. P.A. ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio depositata nel giudizio per divorzio giudiziale inter partes avanti il Tribunale di Pordenone n. 1880/2016 R.G., allegata da Pa.Mi. al controricorso e ricorso incidentale, perchè tardiva, atteso che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall’art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. (Cass., 12 novembre 2018, n. 28999).

2. Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso presentato da Pa.Mi., formulata dalla P. nel controricorso, per violazione del principio di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 6, e dei criteri redazionali stabiliti dal protocollo d’intesa siglato a Roma il 17 dicembre 2015, essendo stato rispettato il principio statuito da questa Corte secondo cui, ai fini del rituale adempimento dell’onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è necessaria, in ossequio al principio di autosufficienza, sia la specifica indicazione, in seno al ricorso, degli atti stessi, sia la relativa compiuta trascrizione con riferimento alle parti oggetto di doglianza, sia la sede in cui detti atti sono rinvenibili (fascicolo d’ufficio o di parte), sia, infine, la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione (Cass., sez. U., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass., 20 novembre 2017, n. 27475).

2.1 In tal senso depone anche il Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso, che riconosce doversi a tal proposito indicare separatamente la cd. “sintesi dei motivi”, la “esposizione del fatto e lo svolgimento del processo” e i motivi di impugnazione, tutti requisiti funzionali al soddisfacimento del canone di autosufficienza (Cass., 3 novembre 2020, n. 24432).

A) Ricorso P.A..

3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143 e 151 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte, in modo contraddittorio, affermato da un lato che vi era la prova delle intemperanze caratteriali del Pa. e dall’altro la sua responsabilità per avere allontanato sè e la figlia da tale situazione e, per converso, non avendo considerato che lei aveva lasciato il domicilio coniugale proprio in seguito al comportamento violento e prevaricatore del marito, ripetuto nel tempo, e dell’ultimo più grave episodio, nonchè la negazione del fantasioso, quanto evidentemente strumentale tradimento contestato dal Pa.; peraltro, in presenza di violazioni gravi dei doveri nascenti dal matrimonio che fondavano, di per sè sole, la dichiarazione di addebitabilità all’autore di esse, il giudice di merito era esonerato dal dovere di comparare il comportamento del coniuge vittima delle violenze.

4. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 315 bis, 333 e 337 ter c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sussistendo il vizio di motivazione apparente non avendo la Corte di appello tenuto conto dell’interesse della minore ed avendo piuttosto messo in evidenza la conflittualità dei genitori, non considerando nemmeno che proprio i comportamenti del Pa., comunque accertati in sede penale (dove il Pa. era stato assolto dal reato di cui all’art. 572 c.p., per mancanza di dolo), erano in contrasto con i doveri a lui imposti dall’art. 315 bis c.c., comma 1, ed escludevano invece ogni sua responsabilità.

5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte valutato la copiosa documentazione prodotta nel giudizio (specificamente elencata alle pagine 18 – 20 e 22-24 del ricorso per cassazione), il cui esame avrebbe reso impossibile addebitarle la separazione.

6. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 709 ter c.p.c., comma 2, n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè la motivazione della Corte di appello sulla non concessa revoca delle sanzioni di natura pecuniaria inflitte era avulsa dai fatti processuali, essendo stato omesso l’esame della cospicua documentazione di cui al punto 3 del ricorso.

B) Ricorso Pa.Mi..

7. Con il primo ed unico motivo del ricorso proposto (in via principale, ma successivo a quello presentato da P.A.) e di quello incidentale, il Pa. lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sub specie artt. 143 e 151 c.c., avendo errato la Corte di appello nel valorizzare le risultanze emerse dall’assoluzione in sede penale (la cui condanna in primo grado era stata ritenuta sufficiente e addirittura unico elemento probatorio dal Tribunale per ritenere provato l’addebito) e nel concludere che i fatti denunciati costituissero da soli elementi sufficienti a confermare la sentenza di primo grado, alla luce del fatto che il giudicato penale ne aveva attestato l’insussistenza e in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio degli stessi; nè erano emersi, sotto il profilo temporale, entità e cause di precedenti crisi coniugali fonti dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; nè si evinceva, dal punto di vista logico, la presenza del nesso eziologico tra le azioni da lui asseritamente poste in essere (fatta eccezione per la testimonianza resa dalla madre della P., signora B.S.) e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Si duole, quindi, il Pa. del conflitto motivazionale in cui era incorsa la Corte di appello che da un lato aveva confermato l’addebito sulla base di asseriti comportamenti idonei a determinare la reazione della moglie e dall’altro aveva escluso che tale reazione affondava le proprie radici in tali comportamenti, dei quali peraltro il giudice penale aveva attestato, con vincolo di giudicato, l’inesistenza.

8. Il primo e il terzo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente in quanto riguardanti specificamente le statuizioni di addebito della separazione, sono inammissibili, in quanto diretti a censurare la ricostruzione delle risultanze probatorie al fine di ottenere dal giudice di legittimità l’avallo della diversa prospettazione in fatto in senso favorevole alle domande di entrambe le parti.

In tale prospettiva questa Corte non può che ribadire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass., 3 ottobre 2019, n. 24738; Cass., 28 novembre 2014, n. 25332).

8.1 Per converso, i motivi in esame contestano la diversa ricostruzione in fatto che si vuole contenuta in sentenza quanto alla sussistenza dei comportamenti posti in essere dai coniugi e della conseguente ritenuta addebitabilità ad entrambi della separazione.

8.2 Ciò, a maggior ragione, tenendo conto delle specifiche motivazioni addotte a fondamento della statuizione di addebito dalla Corte territoriale, che lungi dall’essere contraddittorie, hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale. (Cass., 14 novembre 2001, n. 14162; Cass., 12 gennaio 2000, n. 279; Cass., 18 marzo 1999, n. 2444).

Le contrapposte richieste dei coniugi di addebitabilità della separazione all’altro coniuge formano oggetto di domande autonome aventi ciascuna un proprio petitum e una autonoma causa petendi, ma al tempo stesso non sono alternative, ben potendo essere accolte entrambe con conseguente addebito della separazione ad ognuno dei coniugi (Cass., 18 marzo 1999, n. 2444, citata).

8.3 Si tratti di principi, come già detto, che non sono stati affatto violati, ma puntualmente applicati dalla Corte di Appello, la quale ha preso in esame il comportamento aggressivo e violento del Pa. denunciato dalla P. ai fini dell’addebito e quello contestato dal Pa. alla moglie, identificato nell’abbandono della casa coniugale di quest’ultima insieme alla figlia, ritenendo, con motivazione congrua e logica, e quindi incensurabile in questa sede, che ambedue i comportamenti dei coniugi avessero avuto una specifica incidenza nel determinarsi della crisi matrimoniale e avessero rivestito efficacia causale autonoma nella dissoluzione del rapporto tra le parti.

8.4 Ciò trova, peraltro, ulteriore riscontro per entrambi i coniugi, nella sentenza di questa Corte, del 9 febbraio 2016, n. 5258, resa tra le parti, che ha rigettato il ricorso proposto dalla P. avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 17 febbraio 2015, che aveva assolto il Pa. dai reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza privata.

8.5 In particolare, i giudici di legittimità, in sede penale, dopo avere sottolineato la professione di entrambi i coniugi (notaio l’uno, avvocato l’altro) e il loro livello di formazione professionale, cultura, condizioni sociali ed economiche ben superiori alla media, hanno evidenziato il rapporto di accesa conflittualità, di tensione e di radicata contrapposizione esistente fra di loro, nonchè, da un lato, i comportamenti di particolare veemenza e spesso trasmodanti nella maleducazione del Pa. e, dall’altra, l’assenza di un supino atteggiamento di rispetto alle intemperanze anche verbali del marito, nel quadro di un rapporto protrattosi per anni e connotato da continui diverbi, incomprensioni e litigi maturati in ambito familiare, tra persone dotate entrambe di un carattere molto passionale e ne hanno ricavato “l’impossibilità di configurare un comportamento caratterizzato di abituale e sistematica prevaricazione, basato su una posizione di passiva soggezione dell’una nei confronti dell’altro” (Cass. pen., 9 febbraio 2016, n. 5258).

Il che se da un lato conferma la sussistenza di comportamenti posti in essere dal Pa. tali da rendere intollerabile la convivenza e configurare uno stato di crisi matrimoniale (anche se non tali da configurare le condotte criminose contestatigli), dall’altro esclude ogni consequenzialità diretta tra detti comportamenti e l’abbandono della casa coniugale (il (OMISSIS)), da parte della P., riconducibile, come affermato dai giudici di merito sulla base del riscontro dei tabulati telefonici intercorsi tra la P. e il Pi. sin dal 20 luglio 2012, ad altri motivi personali.

9. Anche il secondo motivo è infondato, avuto riguardo al vizio di apparente motivazione della sentenza, che, secondo l’orientamento di questa Corte, ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

9.1 Nel caso in esame, la motivazione dettata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata è, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, integrando gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente.

9.2 In proposito, mette conto rilevare che nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.p.c., come modificati dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con la L. n. 176 del 1991) alla cd. “bigenitorialità”, ovvero al diritto, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione, l’affidamento “condiviso”, che comporta l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, si pone non più come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora accezione la soluzione dell’affidamento esclusivo: alla regola dell’affidamento condiviso può, dunque, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore” (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1777).

Pur non potendo ragionevolmente ritenersi comunque precluso l’affidamento condiviso, di per sè, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poichè tale istituto avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, occorre, perchè possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).

9.3 Con la duplice conseguenza che:

non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo;

l’esclusione della modalità dell’affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.

9.4 La Corte territoriale non si è affatto discostata da tali principi, avendo preso atto dei comportamenti posti in essere da entrambi i genitori, profondamente indicativi della loro carenza educativa ed ha correttamente valutato tali comportamenti in termini non di mera conflittualità tra i coniugi, ma di “oggettiva inidoneità” della madre e del padre alla condivisione dell’esercizio della potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell’interesse primario della figlia minore.

I giudici di merito hanno, nella sostanza, messo in evidenza la scarsa maturità dei genitori nell’affrontare le maggiori responsabilità che l’affido condiviso comportava e che il rapporto tra i genitori e la figlia era risultato in modo significativo intaccato dalla forte conflittualità esistente tra padre e madre, ovvero che la loro inidoneità educativa si poneva in contrasto con l’interesse della figlia minore all’affido condiviso.

10. Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto nei termini in cui è formulato si risolve nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito e nella sollecitazione ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede, spettando al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass., 26 marzo 2010, n. 7394).

10.1 Va rilevato, infatti, che non sono ammissibili in questa sede le diffuse argomentazioni della ricorrente diretta a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, anche attraverso una minuziosa analisi delle varie richieste istruttorie formulate, nonchè una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito ed un diverso apprezzamento circa l’efficacia causale della sua condotta rispetto alla impossibilità della ulteriore convivenza.

10.2 Ed invero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito dalla L. n. 13 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ovvero che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415).

Ne consegue che il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico sia stato comunque preso in esame, anche se la sentenza non abbia dato atto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415).

Inoltre, con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056).

Così, nel caso in esame, la ricorrente censurando l’omesso esame di risultanze istruttorie mette in atto un sostanziale tentativo di sovvertire la ricostruzione del fatto e la valutazione operata dal giudice di merito, certamente inammissibile in sede di legittimità.

11. Dalla ritenuta inammissibilità dei primi tre motivi del ricorso principale, consegue l’assorbimento del quarto motivo sulla mancata revoca delle sanzioni di natura pecuniaria inflitte ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., comma 2, n. 2.

12. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto; anche il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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