Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15819 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 02/07/2010), n.15819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8772/2009 proposto da:

V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato ROSA LAURA e DEL FEDERICO LORENZO, che

lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 28.1.09, depositata il 18/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERMANDO LUPI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale nei confronti di V.E. confermando un avviso di accertamento IRPEF 1999 per plusvalenza da vendita di aree edificabili. Ha motivato la decisione trascrivendo la norma del piano regolatore di L’Aquila che interessa la particella in questione e ritenendo in base ad essa l’edificabilità dell’area, confermata dalla variante del piano regolatore approvato tre mesi dopo la cessione della stessa.

Richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ritengono il presupposto dell’edificabilità sussistente anche quando non ancora attuale.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il contribuente, si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo, formulando idoneo quesito, il V. censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 (T.U.I.R.) e della norma interpretativa di cui al D.L. n. 223 del 2006, per avere ritenuto tassabile la plusvalenza anche in mancanza di una utilizzabilità edificatoria in base allo strumento urbanistico generale vigente.

Con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, censura l’interpretazione dell’art. 45 delle NTA del piano regolatore riportato nel certificato urbanistico e trascritto in sentenza, secondo la quale la particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) sarebbe edificabile.

I due motivi che si trattano congiuntamente perchè connessi sono fondati nei limiti che seguono.

L’art. 45 come trascritto recita: lotti liberi sono inedificabili. In tale zona il PRG si applica per intervento edilizio diretto per 1) interventi di demolizione e ricostruzione applicando iparametri…2)interventi di ristrutturazione dell’esistente…..

Dalla lettura dell’articolo si ricava che, se la particella in oggetto era libera, era inedificabile, mentre, se vi era un fabbricato era edificabile. Si deve concludere che la motivazione della sentenza impugnata è illogica ed insufficiente ove ritiene l’edificabilità dell’area senza avere accertato se su di essa insistesse un fabbricato ammettendo il vigente PRG solo un intervento di sostituzione.

L’art. 81 del cit. T.U.I.R., oggi art. 67, comma 1, lett. b, tassa le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

L’interpretazione della norma adottata dalla Corte di Cassazione è stata condivisa da una legge sicchè l’interpretazione oggi condivisa è che: in tema di imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, che concorrono a formare il reddito imponibile secondo il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vanno individuate sulla base dell’interpretazione fornita dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Cass. n. 15282/08.

Punto fermo è che lo strumento urbanistico sia già adottato o vigente.

In conclusione la motivazione della sentenza impugnata è viziata ove ritiene, secondo la normativa vigente al momento dell’atto, l’area edificabile senza accertare se fosse libera o edificata ed è erronea in diritto ove da rilievo al fatto che essa è divenuta edificabile tre mesi dopo la cessione. Gli altri motivi sono assorbiti”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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