Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15818 del 29/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 29/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 29/07/2016), n.15818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente F.F. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente Sezione –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente Sezione –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Sezione –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Presidente Sezione –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26789 – 2014 proposto da:

G.P., G.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato GIUSEPPE FAGGELLA, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) CENTRO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

NARDONE, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PARTENOPEA FINANZA DI PROGETTO S.C.P.A., in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UDINE 6, presso

lo studio dell’avvocato MARCO ANNONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA SEGATO, per delega a margine

dell’atto di costituzione;

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso

l’Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROSANNA PANARIELLO, per delega a margine

dell’atto di costituzione;

– resistenti –

nonchè contro

COMUNE DI NAPOLI, PROVINCIA DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4551/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 09/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria;

uditi gli avvocati Giuseppe FAGGELLA e Roberto COLAGRANDE per delega

dell’avvocato Antonio Nardone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P. e G.M. ricorrono per cassazione ex art. 111 Cost., nei confronti della Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli (OMISSIS) Centro, della Regione Campania, del Comune e della Provincia di Napoli, della Partenopea Finanza di Progetto s.p.a., articolando sei motivi avverso la sentenza n. 4551 in data 9 settembre 2014 con la quale il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile, perchè proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. e art. 92 cod. proc. amm., comma 3, l’appello dei G. avverso la sentenza del T.A.R. Campania n. 2434 del 2012 di rigetto della domanda, proposta dai medesimi ricorrenti, per l’annullamento del Decreto di Esproprio n. 34 del 2008 e della Delib. n. 321 del 2005 di approvazione del progetto definitivo dell’Ospedale del Mare.

Ha resistito la ASL Napoli (OMISSIS) Centro, depositando controricorso con il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza, mentre la Regione Campania e la Partenopea Finanza Progetto s.p.a. si sono limitati a depositare “atto di costituzione”.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti – sulla premessa della nullità della sentenza del T.A.R. Campania per violazione del diritto di difesa – impugnano la sentenza del C.d.S. che ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello da essi proposto avverso detta decisione, deducendo: a) l’errata applicazione della L. n. 69 del 2009, art. 46 comma 17 e, quindi, l’applicabilità del termine annuale originariamente previsto dall’art. 327 c.p.c.; b) la violazione dell’art. 327 c.p.c.; c) la violazione dell’art. 119 cod. proc. amm., nell’ipotesi che il C.d.S. abbia ritenuto applicabile la dimidiazione del termine di impugnazione; d) la violazione dell’art. 92 cod. proc. amm., comma 4, per non avere il C.d.S. rimesso in termini essi appellanti; e) la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2; f) l’eccesso di potere giurisdizionale.

2. I suddetti motivi sono suscettibili di esame unitario: nella sostanza sulla premessa di un (asserito) vizio di nullità della sentenza di primo grado – i ricorrenti lamentano, per un verso, che la relativa impugnazione sia stata erroneamente ritenuta tardiva e, per altro verso, in subordine, che non siano stati, comunque, rimessi in termine per il gravame.

2.1. Il ricorso è inammissibile.

Va, qui, ribadito, che anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella formulazione dell’art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato ovvero dalla Corte dei Conti è limitato all’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del giudice contabile, ovvero all’esistenza di vizi che riguardano l’essenza di tale funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli errores in iudicando o in procedendo. In particolare costituisce ius receptum che è inammissibile il ricorso che si fondi su vizi processuali relativi a violazioni dei principi costituzionali del giusto processo, quali quelli che ledono il contraddittorio tra le parti o la loro parità di fronte al giudice o l’esercizio del diritto di difesa, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio, al pari di tutti gli altri errores in procedendo e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa ma solo al modo in cui è stata esercitata (Cass. Sez. unite 14 ottobre n. 23220; in senso conforme, ex plurimis, Cass. Sez. Unite nn. 16165/2011; 12539/2011).

E’ ben vero che, negli ultimi anni (e segnatamente con le note sentenze n. 13659 del 2006 e n. 30254 del 2008) si è avvertita l’esigenza di tener conto dell’evoluzione del concetto di giurisdizione dovuta a molteplici fattori – in primis, alla valorizzazione del canone dell’effettività della tutela giurisdizionale – correlativamente affermandosi la piena inerenza al sindacato esterno ex art. 111 Cost., del controllo di effettività della tutela somministrata dal giudice amministrativo e contabile. E tuttavia – esclusa un’implausibile e non consentita lettura ampliativa della disposizione cit. – si è precisato che appartiene all’area del sindacabile “rifiuto” della propria giurisdizione solo quel diniego di tutela che si radichi nell’affermazione della esistenza di un ostacolo generale alla conoscibilità della domanda, mentre si sottrae a detto sindacato quel diniego che discenda direttamente ed immediatamente dalla lettura delle norme invocate a sostegno della pretesa (ex multis, Cass. Sez. Unite nn. 7847/2014; 2910/2014 e 26583/2013).

Nella specie l’asserita violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado postula un vizio che avrebbe potuto essere scrutinato solo in sede di appello, presupponendo, dunque, l’ammissibilità dell’impugnazione; mentre tutte le altre doglianze, direttamente afferenti alla decisione del C.d.S., che tale ammissibilità ha escluso, si risolvono in deduzioni che rimangono estranee al controllo e al superamento dei limiti esterni della giurisdizione, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito ovvero d’invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore (Cfr. Cass. Sez. Unite 28 aprile 2011, n. 9443; Cass. Sez. Unite 12 dicembre 2012 n. 22784), profilando (presunti) errrores in procedendo e attenendo, quindi, alle modalità con cui è stata esercitata la giurisdizione; e ciò esula dal sindacato consentito in questa sede.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, in favore della sola Azienda Sanitaria Locale Napoli (OMISSIS) Centro, non essendovi stata attività difensiva dalle altre parti.

Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della resistente ASL Napoli (OMISSIS) Centro in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA