Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15818 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 23/07/2020), n.15818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12690-2019 R.G. proposto da:

F.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PALMA,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE AMATI;

– ricorrente –

contro

VISMARA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO TUCCI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 544/2019 della

CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/03/019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che

chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso per

regolamento necessario di competenza, dichiari la competenza della

Corte d’Appello di Milano a decidere la controversia, dando

disposizioni per la prosecuzione del giudizio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 544 del 2019, in accoglimento dell’appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 50 del 2016 del Tribunale di Lecco, dichiarava la competenza del Tribunale di Tivoli, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 854 del 2012 emesso dal Tribunale di Lecco;

la vicenda processuale che sottende la decisione impugnata si è svolta nel modo seguente:

F.O., in qualità di agente di commercio, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Lecco un decreto ingiuntivo nei confronti di Vismara S.p.A., per l’importo di Euro 21.600,00, oltre accessori e spese, quale credito per provvigioni maturate, in costanza di rapporto, nei mesi di gennaio e febbraio 2009;

il decreto era opposto da Vismara S.p.A che, in sede di opposizione, formulava, anche, domanda riconvenzionale per l’indennità di preavviso asseritamente dovuto dall’agente;

il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, negava il diritto di credito dell’agente, in difetto di prova dei relativi fatti costitutivi; rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale della società opponente;

avverso la decisione di primo grado interponeva appello principale l’agente e appello incidentale la società;

per quanto di maggior rilievo, la società appellata, in via di appello incidentale, chiedeva la condanna del F. al pagamento di Euro 28.520,70 oltre interessi, a titolo di indennità di preavviso, già oggetto di domanda riconvenzionale; in via di appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale (e, quindi, con rigetto di quello incidentale), reiterava l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Tivoli;

la Corte di appello, a fondamento del decisum, ha ritenuto che:

– il Tribunale avesse reso una pronuncia implicita di rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio, ritualmente formulata dalla società appellante;

– la proposizione dell’appello incidentale “condizionato”

costituisse formula inidonea a “condizionare” l’esame dell’eccezione da parte del giudice di appello;

– la questione della competenza territoriale inderogabile fosse pregiudiziale ad ogni altra;

– essa (id est: la questione dell’incompetenza territoriale) fosse fondata, risultando, in via documentale, provata la residenza dell’agente nel Comune di Tivoli;

ha proposto regolamento di competenza F.O., affidato ad un unico ed articolato motivo, con cui assume la competenza della Corte di appello di Milano a pronunciare in merito alla impugnazione avverso la decisione di primo grado; ha depositato memoria difensiva la società Vismara s.p.a in concordato preventivo;

il PG ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza; entrambe le parti hanno depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

il ricorrente assume la violazione degli artt. 346,428 c.p.c. e art. 2909 c.c., sotto il profilo della violazione del giudicato interno; secondo la parte ricorrente, la Corte di appello avrebbe accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, benchè formulata dall’appellata in via di appello incidentale condizionato; come proposta, l’eccezione (oramai preclusa) era da considerarsi inammissibile, con ogni conseguenza in termini di giudicato sulla competenza territoriale dell’adita autorità; sotto diverso profilo, la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., ovvero il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato dal momento che la stessa parte appellata aveva condizionato la pronuncia sulla competenza al mancato accoglimento delle difese nel merito;

il regolamento è fondato;

l’eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla società con l’appello incidentale condizionato, doveva ritenersi tamquam non esset:

va data continuità al principio di questa Corte secondo cui “l’eccezione di incompetenza non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell’indefettibile carattere preliminare dell’eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale -che implica il riconoscimento dell’esistenza in concreto della potestas judicandi del giudice adito- e la proposizione di un’eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell’ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l’ha sollevata. L’eccezione di incompetenza che sia stata formulata nei detti termini deve aversi come non proposta” (Cass. n. 16557 del 2008; Cass. n. 16 del 2002; Cass. n. 1077 del 2000; Cass. n. 2748 del 1995; v, in motivazione, anche Cass. n. 33178 del 2018)

invero, in sede di appello, è consumato il potere officioso di rilevazione della competenza territoriale inderogabile, sicchè l’esame della stessa postula che la questione di competenza sia stata ritualmente devoluta dalla parte in via preliminare e non subordinatamente alla richiesta di discussione sul merito della controversia (v. Cass. n. 16557 cit.);

ne discende l’erronea statuizione di incompetenza del Tribunale di Lecco, in quanto resa in accoglimento di un’eccezione non ritualmente sollevata e oramai definitivamente preclusa;

la mancata rilevazione di detta preclusione comporta l’accoglimento dell’odierno regolamento di competenza;

di conseguenza, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza, con dichiarazione della competenza della Corte di Milano a procedere alla celebrazione del giudizio di appello, dinanzi alla quale il processo va riassunto nel termine di legge, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.;

la Corte di appello di Milano provvederà a regolare anche le spese del presente regolamento.

PQM

La Corte accoglie il proposto regolamento di competenza; cassa l’impugnata sentenza e dichiara la competenza della Corte di appello di Milano, dinanzi alla quale rimette – anche per la regolazione delle spese del procedimento del regolamento di competenza – le parti, fissando il termine di legge per la relativa riassunzione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

 

 

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