Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15818 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 19/07/2011), n.15818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.A. (OMISSIS), D.S.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MACHIAVELLI 25, presso lo studio degli avvocati CENTRO PIO E VALERIO

RICCIARDI, rappresentati e difesi dall’avvocato GENTILE UMBERTO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio

dell’avvocato MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

D.L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avv. PAOLO PANARITI,

rappresentato e difeso dall’avv. AIELLO CARMINE, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SPA ALLEANZA TORO (società in cui sono confluite le attività

assicurative della Lloyd Italico Assicurazioni), D.G.

A., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2467/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

19/6/09, depositata il 20/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 20 luglio 2009 la Corte di appello di Napoli condivideva l’accertamento del giudice di primo grado secondo il quale D.S.M., caduto dal motociclo guidato da D.G.A., non aveva provato che lo sbandamento di costui era conseguenza della collisione con l’auto di D.V. L. ovvero causalmente connesso al comportamento di questi e pertanto confermava il rigetto delle domande risarcitorie di D.S.M. e di suo padre, D.S.A., avanzate nei confronti di d.L.V. e della sua assicurazione Lloyd Adriatico.

Ricorrono i D.S. per: Art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054 e 2055 c.c. per non avere la Corte di merito considerato che se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate a risarcire il danno e che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto dalla circolazione del medesimo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo presumendosi, nel caso di scontro, che ciascuno dei conducenti abbia ugualmente concorso a determinare l’incidente. Perciò il trasportato può pretendere il risarcimento sia dal terzo sia del vettore, senza che vi sia rinuncia per la quota di uno di loro, se non tutti sono convenuti in giudizio, e pertanto il proprietario D.L. rispondeva per l’intero dei danni cagionati, fermo il regresso verso il D.G. per la sua responsabilità.

Al relatore, nominato ai sensi dell’art. 376 cod. proc. civ. è apparso possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 e pertanto ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., evidenziando:

“Il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di merito applicato correttamente il principio secondo il quale, poichè l’accertamento del nesso di causalità fra la circolazione di un veicolo e l’evento dannoso costituisce il presupposto per l’applicabilità della presunzione di colpa a carico del conducente, prevista dall’art. 2054 cod. civ., il danneggiato non può giovarsene se non assolve all’onere probatorio sull’esistenza di tale nesso causale (che può consistere anche nel comportamento, tenuto da uno dei conducenti, senza il quale il danno non si sarebbe verificato).

E poichè la Corte di merito, con motivazione immune da vizi, ha accertato che il D.S. non ha provato il nesso causale tra il comportamento del D.L., – convenuto in giudizio, e lo sbandamento della moto condotta dal D.G., su cui quegli era.

trasportato, il ricorso va respinto”.

La relazione è stata notificata ai difensori delle parti e al Pubblico Ministero. I difensori dei ricorrenti e della Carige hanno depositato memoria.

Il collegio:

ritenuta inidonea la memoria dei ricorrenti a superare le argomentazioni sopra trascritte poichè volta ad introdurre la questione sull’ambito di operatività dell’art. 2054 cod. civ. mentre la ratio decidendi è la mancanza di prova sul nesso causale tra lo sbandamento della moto su cui era trasportato il D.S. e la guida dell’auto da parte del D.L., ha condiviso la relazione che il Pubblico Ministero ha chiesto di confermare, rigetta il ricorso, compensando le spese tra i ricorrenti ed i resistenti Carige Assicurazioni s.p.a. e D.L.V..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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