Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15818 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 07/06/2021), n.15818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25234/2017 proposto da:

S.L., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in

calce al ricorso per cassazione, dagli Avv.ti Carlo Zauli, e

Fabrizio Gizzi, nonchè dall’Avv. Cesare Menotto Zauli, giusta

procura speciale depositata in calce all’atto di costituzione con

nuovo difensore, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Fabrizio Gizzi, sito in Roma, via Oslavia, n. 30.

– ricorrente –

contro

P.S., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al controricorso, dall’Avv. Alessandra Camerani, unitamente e

disgiuntamente all’Avv. Renato Della Bella, e, agli effetti del

presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Viale di Villa Massimo, n. 36.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di BOLOGNA, n. 1599/2017,

pubblicata il 5 luglio 2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 816/2016 dell’11 luglio 2016, aveva pronunciato la separazione giudiziale tra S.L. e P.S., con addebito al marito; aveva assegnato la casa coniugale alla moglie e stabilito il contributo da pagarsi in favore di quest’ultima in Euro 250,00 mensili e aveva, inoltre, determinato in Euro 400,00 mensili il contributo di mantenimento in favore della figlia, oltre il 70% delle tasse scolastiche, dei libri di scuola e delle spese connesse e di quelle straordinarie

2. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 luglio 2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha stabilito il versamento diretto dell’assegno di mantenimento alla figlia.

3. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto non contestato il dato oggettivo che il S. vivesse da separato in casa e che, di contro, non era stata data la prova che ciò fosse riconducibile alla moglie; che il reddito del S. era superiore a quello della moglie, come riscontrato dalle dichiarazioni fiscali acquisite dalla Guardia di Finanza, tenuto conto in ogni caso del canone di locazione pagato dal marito e pari a 400,00 Euro mensili; che poteva accogliersi la domanda di pagamento diretto del contributo di mantenimento alla figlia maggiorenne.

4. S.L. ricorre per la cassazione della sentenza impugnata con atto affidato a sei motivi.

5. P.S. ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il difetto e l’illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia, ovvero la mancata prova dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione, nonchè la violazione ed errata applicazione delle disposizioni circa la valutazione del quadro probatorio emerso e la mancata valutazione di prove emerse.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia sulla mancata prova dei presupposti per la dichiarazione dell’addebito della separazione, nonchè la violazione ed errata applicazione delle disposizioni circa i presupposti per la dichiarazione dell’addebito della separazione, nello specifico del nesso causale tra il comportamento attribuitogli e la crisi familiare.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il difetto, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia sulla erronea valutazione delle dichiarazioni dei figli, nonchè la violazione ed errata applicazione delle disposizioni circa la valutazione delle dichiarazioni dei figli, la mancata valutazione della loro attendibilità e/o credibilità e il mancato riscontro con le altre prove raccolte nel giudizio di primo grado.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 156 c.c., l’errore circa la somma indicata come percepita a titolo di pensione, ovvero l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 156 c.c., l’erronea statuizione circa l’assegno di mantenimento da versare a vantaggio della moglie e a suo carico; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia sulla sussistenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento alla moglie; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione ed errata applicazione delle disposizioni circa la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento alla moglie.

6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione di legge concernente quanto statuito circa l’assegno di mantenimento da versare alla figlia G. ex artt. 147 e 148 c.p.c.; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia circa i presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento alla figlia; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e l’errata applicazione delle disposizioni circa i presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento alla figlia.

6.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono inammissibili sotto plurimi profili.

6.2 In primo luogo, i motivi sono inammissibili perchè formulati mediante la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e risultano enunciati dal ricorrente senza la completezza necessaria a renderli idonei ad assolvere allo scopo di configurarsi come valida critica alla sentenza impugnata.

Ed infatti in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874).

Nel caso in esame, peraltro, a fronte del fatto che il motivo presenza carattere complesso e si dovrebbe sostanziare, per come vorrebbe la sua intestazione, nella deduzione per un verso di plurime censure di violazione di norme di diritto e per altro verso di un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la breve esposizione successiva manca di ogni riferimento sia alle norme di diritto di cui si denuncia la violazione, sia al lamentato vizio motivazionale; nè questa Corte, nell’esercizio dei suoi poteri di qualificazione delle enunciazioni a sostegno del motivo può, in ragione della genericità delle stesse, riferire alcunchè all’una piuttosto che all’altra censura e individuare rispettivamente a quale norma si riferiscano o a quale preteso punto decisivo sono correlate.

6.3 In secondo luogo sono inammissibili, per quanto concerne la censura dell’omesso esame, perchè non rispettano le prescrizioni sulle modalità di deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, che ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

E, come specificamente affermato nelle ordinanze di questa Corte del 10 febbraio 2015, n. 2498 e 1 luglio 2015, n. 13448, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nel caso di specie, le doglianze si risolvono nella reiterazione delle prospettazioni difensive prospettate ai giudici di merito e, appunto, nella inammissibile richiesta di una diversa rivalutazione delle risultanze istruttorie.

6.4 Sono, in terzo luogo, inammissibili, sotto lo specifico profilo della dedotta violazione di legge, perchè le plurime violazioni di legge oggetto di doglianza sono limitate alla mera enunciazione dei referenti normativi e non sono accompagnate sul piano argomentativo dalla necessaria illustrazione delle ragioni per cui il provvedimento impugnato le avrebbe violate.

Ed invero, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 21 agosto 2020, n. 17570; Cass., 5 agosto 2020, n. 16700; Cass., 29 novembre 2016, n. 24298; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).

Nel caso in esame, gli ampi e articolati motivi presentano profili di inammissibilità in quanto viene dedotta la violazione di una pluralità di disposizioni normative, omettendo di precisare le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità), genericamente richiamate nella intestazione del motivo, e senza ricondurre una specifica statuizione della sentenza alla violazione di una determinata norma, impedendo così alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Il ricorrente, inoltre, richiama nell’illustrazione dei motivi parti della motivazione della sentenza impugnata e svolge contestazioni riguardo ad esse, limitandosi a ribadire le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale e sovrapponendo alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi.

Ciò che sarebbe stato necessario a fronte delle specifiche motivazioni contenute nella sentenza impugnata che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto all’uopo richiamati.

6.5 Non sussiste nemmeno il dedotto difetto di motivazione, perchè la motivazione dettata dalla Corte territoriale, pur sintetica, è esistente e consente di ricostruire il percorso logico seguito nel rispetto dei canoni di congruità logica e come tale è idonea a sottrarsi alla dedotta censura (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

6.6 Nello specifico, la Corte di appello di Bologna ha ritenuto non contestato il dato oggettivo che il S. vivesse da separato in casa e che, di contro, non era stata data la prova che ciò fosse riconducibile alla moglie; che il reddito del S. era superiore a quello della moglie, come riscontrato dalle dichiarazioni fiscali acquisite dalla Guardia di Finanza, tenuto conto in ogni caso del canone di locazione pagato dal marito e pari a 400,00 Euro mensili; che, infine, poteva accogliersi la domanda di pagamento diretto del contributo di mantenimento alla figlia maggiorenne.

I giudici di secondo grado, sulle testimonianze acquisite nel processo, dopo avere dato atto che la violazione dell’art. 246 c.p.c., non era stata dedotta in primo grado, ha ritenuto che le stesse non fossero il frutto di interesse e ostilità perchè i fatti sui quali i figli avevano testimoniato attenevano, non tanto alla loro personale posizione, quanto al rapporto fra i genitori e che, mentre F. era autonomo da tempo, G. aveva diritto al contributo paterno in forza della disoccupazione attuale indipendentemente dalla condotta tenuta dal padre negli ultimi anni della convivenza.

Inoltre, i ragazzi avevano reso dichiarazioni concordi e il ricorrente non aveva specificato i motivi per cui entrambi avevano affermato il falso.

6.7 Vanno richiamati, in proposito, i principi secondo cui la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite (Cass., 9 agosto 2019, n. 21239) e che, in tema di prova testimoniale, l’insussistenza, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, del divieto di testimoniare sancito per i parenti dall’art. 247 c.p.c., non consente al giudice di merito un’aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma, ma neppure esclude che l’esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito – la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata – ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass., 4 gennaio 2019, n. 98).

6.8 La Corte di appello, sulle obbligazioni economiche, ha confermato il calcolo del Tribunale e ha evidenziato che, considerati gli oneri a carico del S., la somma di cui disponeva era ancora assai superiore a quella della moglie e poteva sopportare il contributo riequilibratore di Euro 200,00 stabilito dal Tribunale, che la riduceva ad Euro 1447,00 Euro e che rimaneva ancora una buona differenza con i 980,00 Euro della moglie, capace di fronteggiare i vantaggi che ella aveva per godere anche della metà della casa, nonchè la maggiore quota di spese straordinarie della figlia.

6.9 Senza prescindere dall’ulteriore profilo di inammissibilità, stante che il ricorrente non si è affatto confrontato con le specifiche ragioni del decidere assunte dalla Corte sia in tema di addebito della separazione, che in tema di obbligazioni economiche, deve affermarsi che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in sede di legittimità al riguardo e specificamente quello secondo cui l’onere di provare, sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, grava sulla parte, la quale richieda l’addebito della separazione all’altro coniuge (Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005 n. 12383) e quello secondo cui l’obbligo di assistenza materiale trova attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi (Cass., 24 aprile 2007, n. 9915).

In relazione a questo ultimo profilo, è, quindi, necessaria dapprima la verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consenta o meno di conservare un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi e, nel caso di esito negativo di detto accertamento, deve procedersi a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonchè di particolari circostanze, quali ad esempio la durata della convivenza (Cass., 16 maggio 2017, n. 12196).

Inoltre, in materia di assegno di separazione, si è affermato che l’art. 156 c.c., comma 2, stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, nè determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 12 gennaio 2017, n. 605; Cass., 11 luglio 2013, n. 17199).

6.10 Sul punto non è superfluo precisare che l’assegno di separazione presuppone, invero, la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (Cass., 26 giugno 2019, n. 17098; Cass., S. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).

7. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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