Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15817 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 29/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 29/07/2016), n.15817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente F.F. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente Sezione –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente Sezione –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Presidente Sezione –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente Sezione –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10980 – 2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLEBONA

10, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO LANARI, che lo rappresenta

e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/03/2015 –

r.g. n. 26303/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Presidente Dott. AMENDOLA ADELAIDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata, depositata in data 23 marzo 2015, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla domanda, proposta da C.G., di annullamento del preavviso di fermo amministrativo e delle cartelle di pagamento ad esso sottese, per essere competente a decidere la Commissione Tributaria.

Il ricorso del C. avverso detta decisione è affidato a un unico motivo.

Non si è difesa l’intimata Equitalia Sud s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, ove interpretato come regolamento preventivo di giurisdizione, in conformità alla sua intestazione, è inammissibile.

Si ricorda all’uopo che il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo (e facoltativo) per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, è inammissibile dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata alla sola giurisdizione o ad altra questione processuale. Con detta pronuncia, invero, si verifica il radicamento dei poteri decisori del giudice, il che osta a che il regolamento possa assolvere la sua funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone per saltum la Suprema Corte.

Esso è peraltro inammissibile anche ove valutato – o convertito in – ricorso ordinario, considerato che la sentenza dichiarativa della giurisdizione della Commissione tributaria, contestata dal ricorrente, è appellabile e doveva quindi essere impugnata con tale mezzo (cfr. Cass. civ. sez. un. 13 dicembre 2007, n. 26092; Cass. civ. sez. un. 31 ottobre 2008, n. 26296).

2 Nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio, per non essersi l’intimata costituita.

PQM

La Corte, a sezioni unite, dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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