Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15817 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11634-2016 proposto da:

ENTE STRUMENTALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA

20, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE PAGLIARO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 304/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di P.R. intesa all’accertamento della illegittimità della trattenuta effettuata da Croce Rossa Italiana sui fondi per il miglioramento dell’efficienza degli enti, con conseguente reintegrazione nel predetto fondo della trattenuta annua operata per gli anni 2006 e 2007 e restituzione al ricorrente nella misura proporzionalmente spettante;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Ente Strumentale Croce Rossa Italiana, (già Croce Rossa Italiana) sulla base di un unico motivo;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40, 40 bis e 60, degli artt. 31 e 32 CCNL del personale non dirigente comparto enti pubblici non economici, quadriennio normativo 1998/2001, degli artt. 2103 e 2033 cod. civ., dell’art. 36 Cost., della L. n. 448 del 1999, art. 20, comma 1, lett. e) rilevando, quanto al recupero dei compensi per gli anni 2006-2010, che non era configurabile alcun diritto acquisito ad un quantum determinato e fisso in capo ai lavoratori, essendo le risorse variabili del fondo quantificabili anno per anno sulla base di autonome determinazioni dell’amministrazione, sicchè era legittima l’operata diminuzione dell’entità del fondo e la conseguente ripartizione della medesima tra i dipendenti mediante riduzione della voce compenso incentivante e, quanto alla rideterminazione degli importi per l’anno 2005, erogati in eccedenza anteriormente alla verifica MEF, che la mancata erogazione del saldo era giustificata perchè gli importi erano stati imputati a quota parte del piano di rientro richiesto dall’Ispettore;

che il ricorso deve essere deciso in continuità con le condivisibili pronunce di questa Corte su ricorsi proposti da Croce Rossa Italiana aventi il medesimo oggetto (cfr. per tutte Cass. n. 25161 del 14/12/2015);

che con le stesse è stato stabilito che la riduzione, e il conseguente recupero, del compenso incentivante di cui all’art. 28, comma 1, lett. e) del c.c.n.l. 1998-2001, in relazione agli anni 2006 e 2007 e agli anni successivi, sono legittimi in considerazione del fatto che il relativo diritto non si era perfezionato nei suoi elementi costitutivi, integrati dalla prestazione lavorativa, dalla compiuta verifica del raggiungimento degli obiettivi e dalla ripartizione dell’apposito fondo a seguito di accordo sindacale, mentre in relazione al Fondo 2005, per il quale l’Ente aveva versato acconti sospendendo, a seguito dell’intimazione del Collegio dei Revisori, il pagamento del saldo (che sarebbe dovuto avvenire nel maggio 2006) è stato ritenuto che, essendosi già perfezionati tutti gli elementi costitutivi del diritto al compenso in oggetto anteriormente alla D.D. n. 6 del 2007, non vi erano i presupposti per negare il pagamento del residuo;

che a tanto consegue l’accoglimento del ricorso, limitatamente alle annualità diverse dall’anno 2005, e la cassazione della decisione con rinvio al giudice di secondo grado per la determinazione della misura del conguaglio dovuto in relazione all’anno 2005.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso limitatamente ai compensi attinenti alle annualità diverse dal 2005. Cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento delle censure e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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