Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15817 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 19/07/2011), n.15817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GRASSELLINI MASSIMO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CA.VA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LISBONA

9, presso lo studio dell’avvocato ZIMATORE VALERIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

DUOMO ASSICURAZIONE & RIASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1081/2009 del TRIBUNALE di CATANZARO del

4/6/09, depositata il 18/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

Al relatore, nominato ai sensi dell’art. 376 cod. proc. civ. è apparso possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 e pertanto ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., del seguente tenore:

” C.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 18 luglio 2009 che, in riforma della sentenza del giudice di Pace, ha respinto la domanda risarcitoria dei danni subiti per mancanza di prova sulla responsabilità di Va.

C., con due motivi: 1) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere il giudice di secondo grado ritenuto inattendibile il teste L. – secondo il quale la Fiat condotta dalla Ca. era retrocessa andando ad urtare contro la parte anteriore dell’auto del C. – senza adeguata motivazione e senza tener conto che anche il teste Celi aveva dichiarato di aver sentito la Ca. assumersi tutta la responsabilità dell’accaduto; 2) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, per avere il giudice di secondo grado erroneamente applicato il comma 1 anzichè il comma 2 dell’art. 2054 c.c. secondo il quale non basta aver accertato la responsabilità di un conducente, ma è altresì necessario che l’altro dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

I motivi, congiunti, sono manifestamente infondati.

Infatti, non avendo il C., secondo i motivati accertamenti dei giudice di appello, provato la causa, a lui non imputabile, della collisione tra il veicolo da lui condotto, a tergo di quello della Ca. – e cioè l’asserita manovra di retromarcia di costei, incolonnata con altre auto – ha correttamente applicato il principio secondo il quale in caso di tamponamento si presume l’esclusiva responsabilità del tamponante per violazione della distanza di sicurezza (art. 149 vigente C.d.S., comma 1, D.Lgs. n. 285 del 1992, Cass. 19493/2007), con conseguente inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 (Cass. 12108/2006)”.

La relazione è stata notificata agli avvocati delle parti, che non hanno mosso rilievi.

Il collegio:

osserva, così integrando la relazione sul primo motivo, che esiste contraddittorietà di motivazione unicamente allorchè in questa vi sono affermazioni tra loro incompatibili e tali da non permettere di ricostruire la ratio decidendi, mentre nel caso di specie si denuncia che il giudice a quo ha interpretato la testimonianza in senso diverso da quello sostenuto dal ricorrente, e tenuto presente altresì che l’apprezzamento del giudice di merito, quanto all’attendibilità dei testi, è una valutazione meramente di fatto, non sindacabile in cassazione ritenuta nella restante parte condivisibile la relazione che il Pubblico Ministero ha chiesto di confermare, e alla quale non sono stati mossi rilievi, rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, pari ad Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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