Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15816 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 23/07/2020), n.15816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19869-2016 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUGLIELMO BURRAGATO,

PIETRO EMILIO ANTONIO ICHINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1119/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/02/2016 R.G.N. 504/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore:

 

Fatto

RILEVA

che:

il sig. R.S. con ricorso al Tribunale di Roma rappresentava di essere stato assunto il 2 maggio 1988 dall’allora Banca Nazionale dell’agricoltura quale programmatore esperto e che a seguito di progressione in carriera per ragioni di merito aveva conseguito l’inquadramento nel livello QD2 del c.c.n.l. bancari come analista applicativo esperto; che nel rapporto di lavoro era nel tempo succeduta, da parte datoriale, la Banca Antonveneta e dal maggio 2008 la Banca Monte dei Paschi di Siena; che aveva svolto mansioni proprie del livello contrattuale occupandosi fin dal 1992 dell’analisi funzionale tecnica nello sviluppo delle procedure applicative informatiche riguardanti le segnalazioni di vigilanza da inviare alla Banca d’Italia e successivamente delle procedure informatiche inerenti al recupero crediti, gestendo in autonomia i rapporti con gli utenti e con le strutture aziendali, nonchè con i fornitori esterni di software applicativo e coordinando le attività dei consulenti collaboratori esterni, mansioni perfettamente coincidenti con la declaratoria dei quadri direttivi; che dal gennaio 2009 la Banca Antonveneta si era fusa per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena, per cui esso ricorrente era passato le dipendenze di quest’ultima; che nel verbale di accordo sindacale, che aveva preceduto la fusione era stato stabilito che l’assegnazione in Monte dei Paschi del personale proveniente da Antonveneta sarebbe avvenuta nel rispetto dell’equilibrio organizzativo e funzionale della banca acquirente, tenendo conto delle professionalità e competenze acquisite dai lavoratori e che si sarebbero ricercate in via prioritaria le soluzioni in proposito più adeguate; che per contro da agosto 2008 per circa sei mesi non aveva avuto più alcun incarico, mentre da febbraio 2009 dopo un corso di formazione durato tre settimane era stato adibito al data entry del SOR per la digitazione delle filiali e che poi dal 6 maggio 2009 era stato assegnato alle unità operativa di rete di (OMISSIS), settori incassi e pagamenti, dove svolgeva mansioni di pagamento effetti con o senza spese ed altre mansioni inferiori, rispetto alla qualifica posseduta, coincidenti con quelle descritte nella declaratoria della terza area professionale. Tanto premesso, il ricorrente aveva dedotto il demansionamento, derivante dalla sottrazione di quel ruolo di responsabilità funzionale, corredato da poteri di autonomia e discrezionalità in precedenza ricoperto, con conseguente lesione del grado di specializzazione raggiunto e impoverimento delle capacità professionali acquisite, donde l’inadempimento contrattuale da parte datoriale. Il R., quindi, chiedeva al giudice adito di accertare l’illegittimità dell’assegnazione delle mansioni svolte dopo il 1 agosto 2008 e per l’effetto di ordinare alla società convenuta la sua adibizione a mansioni uguali ovvero equivalenti a quelle in precedenza espletate, con la condanna della stessa società al risarcimento di tutti danni subiti per l’illegittima condotta tenuta nella specie in danno alla professionalità e per la riduzione dell’opportunità di progressione di carriera, nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni mese di privazione delle precedenti mansioni; l’adito giudice del lavoro con sentenza del 24 luglio 2012 rigettava la domanda, sicchè il R. appellava tale pronuncia con ricorso del 24 gennaio 2013, lamentando tra l’altro che il Tribunale, aveva accolto eccezioni in diritto non ancorate a fatti storici, in quanto la società convenuta non aveva dedotto che l’unica alternativa demansionamento fosse il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nè aveva chiesto di provarlo. La gravata pronuncia era stata, dunque, emessa ultra allegata partium e, comunque, in assenza del fatto storico, ossia il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che avrebbe giustificato l’applicazione del principio di diritto invocato da parte resistente. Peraltro, la società appellata avrebbe finto di voler trasferire il dipendente, però non predisponendo i mezzi finanziari e logistici occorrenti e nemmeno definendo i compiti che si dovevano svolgere nelle altre città dove il lavoratore sarebbe stato trasferito. Parte datoriale, inoltre, aveva fatto finta che esisteva quell’accordo collettivo sul licenziamento, accordo però contraddetto dalle risultanze in atti. L’impegno assunto con le organizzazioni sindacali di cercare soluzioni condivise con i lavoratori interessati al processo di trasformazione era stato poi scarsamente assolto da parte datoriale;

la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 1119 in data 19 – 25 febbraio 2016 rigettava l’interposto gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese relative al secondo grado del giudizio;

secondo la Corte capitolina, il contesto in cui si erano svolti i fatti di causa risultava pacifico, emergendo in particolare dagli atti che la fusione per incorporazione della Banca Antonveneta nella Banca Monte dei Paschi di Siena, con decorrenza dal gennaio 2009, aveva comportato l’allocazione in sedi diverse dalla capitale della funzione ICT (information communication tecnology), nel cui ambito l’appellante aveva in precedenza esercitato le sue mansioni come quadro di secondo livello, poichè a (OMISSIS) rimase una sede esclusivamente deputata ai servizi di back office, nella quale l’appellante restò addetto, avendo egli rifiutato il trasferimento in qualsiasi altra sede, circostanza peraltro confermata anche in sede di interrogatorio formale. Sulla scorta degli espletati mezzi di prova veniva, quindi, accertato in particolare che l’interessato aveva manifestato una disponibilità di massima ad essere adibito anche nell’ambito della rete commerciale della banca o di backoffice, che era stato inserito nel percorso formativo per il servizio di operatività di rete (SOR) dal 27 febbraio – al 20 marzo 2009, seguito dal predetto, pur avendo lo stesso dichiarato di non voler partecipare allo stage presso uno dei servizi con sede in (OMISSIS). Inoltre, emergeva dagli atti che il ricorrente nell’ottobre 2009, contattato dalla funzione risorse umane aziendale per avere un riscontro sulla sua attuale collocazione (ossia l’adibizione a settori incassi e pagamenti, per cui il R. aveva lamentato il demansionamento), dichiarò di lavorare in armonia sia con i colleghi che con il suo responsabile. Il predetto aveva, poi, rifiutato il trasferimento a Firenze, propostogli dalla Banca il 19 novembre 2009 (con assegnazione al servizio sistemi di contabilità e bilancio presso la sede locale, dove veniva svolta l’attività di ICT) per motivi familiari. Pertanto, la Corte di merito ha escluso le finzioni ipotizzate in proposito dall’appellante. Quanto, poi, al preteso vizio di ultrapetizione, la Corte territoriale ha osservato come la società avesse dedotto che, stante la soppressione a (OMISSIS) del posto di lavoro del ricorrente, la cui professionalità si era formata integralmente nell’ambito dei servizi informatici di Banca Antonveneta, le alternative per consentire una proficua prosecuzione del rapporto di lavoro erano solo due: il trasferimento presso le città in cui erano presenti i poli dedicati ad attività di ICT, ovvero lo svolgimento di altre mansioni, con la conseguenza che, in presenza del rifiuto del lavoratore al trasferimento e di indisponibilità di alternative occupazionali perfettamente equivalenti, non era esigibile da parte datoriale – che meritevolmente non provvedeva alla risoluzione del rapporto – anche il contemporaneo rispetto del dovere di assegnazione del lavoratore eccedente a mansioni equivalenti dal punto di vista professionale alle ultime volte “(v. pagg. 8 e 9 memoria di primo grado)”. Escluso, pertanto, che il primo giudicante avesse fondato la decisione su allegazioni difensive non formulata dalle parti e su fatti dalle stesse non dedotti, doveva anche ritenersi che, stante la pacifica migrazione del sistema informatico presso altre sedi, la conseguente soppressione del posto di lavoro cui era adibito l’appellante e la mancanza di mansioni relative alla sua professionalità in ambito informatico presso la sede di (OMISSIS) (non avendo il ricorrente allegato alcunchè in ordine alla presenza in tale sede di mansioni compatibili con la predetta professionalità o comunque conformi al suo inquadramento), l’unica alternativa alla adibizione a mansioni commerciali ovvero di back office nella capitale e all’eventuale demansionamento, comunque contestato da parte convenuta, non poteva che essere il licenziamento.

Valutate distintamente le ulteriori circostanze del caso, la Corte distrettuale riteneva, conformemente alla sentenza appellata, che l’assegnazione delle mansioni post fusione al R. non fosse derivata dalla scelta arbitraria della società, ma fosse dipesa da adeguate ragioni organizzative e produttive, avendo l’interessato rifiutato un trasferimento giustificato dalle stesse ragioni, e quindi che l’anzidetta assegnazione fosse stata l’unica alternativa al licenziamento, avendogli consentito di continuare presso l’unità produttiva di (OMISSIS), come dallo stesso deciso. In proposito la Corte capitolina condivideva espressamente quanto affermato da Cass. lav. n. 19930 del 6/10/2015 (secondo cui è legittimo il patto di demansionamento stipulato dal lavoratore, in difetto di soluzioni alternative all’estinzione del rapporto di lavoro, ai soli fini di evitare il licenziamento o fatti prodromici allo stesso). Nella specie, ad avviso della Corte distrettuale, il R., pur non avendo stipulato per iscritto un patto di demansionamento, aveva certamente, sulla base delle richiamate emergenze istruttorie, rifiutato il trasferimento in altre sedi, più volte offertogli, dove avrebbe potuto continuare ad espletare le precedenti mansioni ed aveva di fatto nonchè verbalmente accettato le mansioni assegnategli presso la sede di (OMISSIS), dove egli aveva preferito restare per motivi personali, dichiarandosi addirittura soddisfatto a seguito di apposito interpello da parte dell’ufficio competente, salvo poi ad intraprendere il contenzioso di cui è processo;

la suddetta pronuncia d’appello è stata quindi impugnata mediante ricorso per cassazione dal sig. R.S., come da atto notificato a mezzo posta elettronica certificata il 25 agosto 2016, affidato a tre motivi, cui ha resistito la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. mediante controricorso del 3 ottobre 2016;

entrambe le parti hanno poi depositato memorie illustrative in relazione alla adunanza fissata in camera di consiglio per il giorno 15 ottobre 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione falsa applicazione degli artt. 2103,2697,1175 e 1375 c.c., negando la difformità giurisprudenziale ipotizzata dalla Corte capitolina in ordine al cosiddetto patto di demansionamento, avendo la stessa erroneamente ritenuto che non fosse necessaria una proposta esplicita del patto ed una sua conseguente accettazione, anche in sede non protetta, affinchè il demansionamento potesse ritenersi legittimo. Al riguardo parte ricorrente ha quindi richiamato il principio affermato da Cass. lav. con sentenza n. 23698 del 19/11/2015 (rv. 637806 – 01, secondo cui, in particolare, ove il demansionamento rappresenti l’unica alternativa al recesso datoriale, non è necessario un patto di demansionamento o una richiesta del lavoratore in tal senso anteriore o contemporanea al licenziamento, ma è onere del datore di lavoro, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, prospettare al dipendente la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori compatibili con il suo bagaglio professionale). Nel caso di specie l’intimata aveva decisamente negato che si fosse in presenza di un demansionamento, assumendo invece che fosse stata esatta l’attuazione dell’accordo di fusione del 4 dicembre 2008, ove comunque non era previsto alcun patto collettivo di demansionamento. Di conseguenza, la Corte territoriale aveva violato e falsamente applicato l’art. 2103 c.c., sostenendo che vi fosse stata discontinuità tra i principi affermati dalle citate pronunce di questa Corte nn. 5780 del 2012 e 19930 del 2015.

Le pagine 8 e 9 della memoria di parte resistente erano nella parte in diritto, mentre l’intimata aveva per tuziorismo richiamato l’orientamento che consentiva l’adibizione a mansioni inferiori del lavoratore, ma in effetti, come rilevato dalla stessa Corte territoriale, aveva negato in fatto che si fosse realizzato un demansionamento, non formulando un capitolo di prova sul giustificato motivo oggettivo. Dunque, il ricorrente aveva dedotto l’inadempimento dovuto a demansionamento da parte datoriale, la quale però lo aveva negato ed in via di eccezione non aveva affermato il fatto impeditivo o estintivo, ossia il licenziamento come unica alternativa al demansionamento sul quale poi sarebbe intervenuto l’accordo. La Corte territoriale non aveva condotto alcuna indagine sul demansionamento perchè aveva ritenuto apoditticamente provato ciò che non era stato dedotto e aveva quindi ipotizzato un’accettazione del demansionamento per fatti concludenti, mai dedotta o inveteratasi, senza indagare sulla ragione per la quale l’intimata non avesse trasferito il ricorrente pur avendone facoltà ex art. 2103 c. c. ed essendo a ciò tenuta ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. La Corte aveva violato l’art. 2103, ritenendo non necessario un consenso non affetto da vizi della volontà, ai soli fini di evitare un licenziamento e che il datore di lavoro fosse libero di trasferire o di demansionare il dipendente a sua scelta;

la censura appare inammissibile, soprattutto perchè il ricorrente ha omesso ex art. 366 c.p.c., comma 1 di riprodurre compiutamente gli atti difensivi di controparte, specialmente la memoria di costituzione in primo grado con relative difese, per cui la Corte di merito ha invece ravvisato fondati elementi circa l’ipotizzato patto di demansionamento al fine di evitare la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. D’altro canto, la censura evidentemente formulata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, però indebitamente pretende in questa sede di legittimità un accertamento dei fatti in senso contrario a quanto appurato dalla Corte di merito, per di più in conformità a quanto ritenuto in proposito da primo giudicante (v. Cass. Sez. 6 – 5, n. 29404 del 7/12/2017, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità. Conformi, tra le altre, Cass. n. 16056 del 2016, nonchè nn. 9097, 19011 e 19547 del 2017). Nè a tal riguardo è stato denunciato un eventuale omesso esame di fatti decisivi e rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (secondo il testo attualmente vigente, ratione temporis operante con riferimento alla sentenza de qua, risalente al febbraio 2016), censura peraltro nemmeno consentita nel caso in esame, visto che l’atto d’appello fu depositato il 24 gennaio 2013, però rigettato con la pronuncia qui impugnata, donde la preclusione da doppia conforme decisione, ostativa ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., commi 5 e 6, laddove d’altro canto parte ricorrente non ha nemmeno allegato diversità di valutazioni in punto di fatto da parte dei giudici di primo e di secondo grado;

con il secondo motivo parte ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sul demansionamento, in quanto mentre il primo giudicante aveva esaminato anche il punto del demansionamento, però ritenendolo inesistente, la Corte territoriale aveva invece ritenuto, una volta accertata l’ineluttabilità del mutamento di mansioni per rifiuto del trasferimento, di non svolgere l’analisi sulla equivalenza delle mansioni e sull’esistenza del danno risarcibile, affermando di dover confermare l’impugnata pronuncia, restando assorbite le altre questioni. In tal modo la Corte d’Appello non aveva pronunciato sulla domanda del ricorrente sui motivi di gravame sviluppati nelle pagine da 15 a 30 del relativo ricorso, visto che il demansionamento denunciato costituiva il presupposto logico del patto. Sicchè tale omissione comportava la nullità della sentenza di secondo grado;

anche la suddetta censura non appare autosufficiente nella sua formulazione, in relazione alle rigorose previsioni per contro dettate in materia dall’art. 366 c.p.c., attesa la mancata riproduzione dei motivi d’appello. Invero, poi, la Corte di merito ha deciso definito il gravame in base al criterio della ragione più liquida, dando per scontato il denunciato demansionamento, però superato per effetto del relativo patto, in concreto intervenuto tra le parti, nei sensi indicati nella precedente narrativa, incensurabili come già sopra osservato in questa sede di legittimità, superando con ciò evidentemente la questione inerente allo stesso dedotto demansionamento, pertanto così assorbita, sicchè non è ravvisabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’asserita omessa pronuncia (ammesso pure che la questione fosse stata ritualmente devoluta da parte appellante ex art. 434 c.p.c.. Cfr. tra le altre Cass. lav. n. 5748 del 25/05/1995, secondo cui al fine di adempiere all’obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Conformi tra le varie Cass. I civ. n. 8767 del 15/04/2011 e sez. lav. n. 1069 del 5/2/1997. Cfr. inoltre Cass. H civ. n. 5169 del 10/06/1997: il giudice non ha l’obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni, essendo sufficiente che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione quando sia comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa. In senso analogo v. anche Cass. lav. n. 5231 del 9/4/2001, conformi Cass. H civ. n. 10571 del 2/8/2001, III civ. n. 10902 del 7/8/2001, id. n. 350 del 14/01/2002, II civ. n. 12984 del 6/9/2002, III civ. n. 2312 del 15/2/2003, sez. lav. n. 3249 del 5/3/2003 e n. 7201 del 15/04/2004. V. ancora Cass. lav. n. 13910 del 9/11/2001, secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva. Conforme Cass. II civ. n. 5920 del 23/04/2002 e parimenti Cass. lav. n. 11933 del 7/8/2003 secondo cui di conseguenza devono ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. Conformi Cass. n. 12362 del 24/05/2006, n. 21412 del 05/10/2006, n. 4391 del 26/02/2007, n. 5328 – 08/03/2007, n. 16346 del 24/07/2007, n. 17097 del 21/07/2010, n. 8767 del 15/04/2011, n. 16056 del 02/08/2016 e n. 19011 del 31/07/2017);

con il terzo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in combinato disposto con l’art. 111 Cost., nonchè dell’art. 2103 c.c., per omessa pronuncia ed insufficiente motivazione. Al riguardo parte ricorrente ha sostenuto che la sentenza impugnata risultava motivata in contrasto con due orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità: il primo sull’onere della prova (Cass. sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, nonchè sezione lavoro n. 4766 del 2006), il secondo sulla necessaria esistenza di un patto di demansionamento (Cass. n. 5780 del 2012, nonchè n. 19930 del 2015), con il quale il lavoratore manifesti un consenso non affetto da vizi della volontà ai soli fini di evitare un licenziamento, contrasto che si traduceva nelle illogicità della motivazione. La Corte territoriale non aveva poi motivato circa la disciplina di cui all’art. 2103 c.c. in ordine alla sussistenza di esigenze tecniche o produttive per poter giustificare il trasferimento e contemporanea impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni proprie del livello di inquadramento, sicchè non si era indagato se presso la rete fosse possibile assegnare al ricorrente mansioni di direttore di agenzia, solo per fare qualche esempio. In base anche alle difese di parte convenuta il ricorrente assumeva di poter essere adibito anche a mansioni commerciali. Tuttavia, la Corte capitolina, dopo aver esaminato l’accordo di fusione del 4 dicembre 2008, senza motivare aveva escluso che l’assegnazione delle mansioni post-fusione fosse derivata da scelta arbitraria della società, poichè rivelatasi praticamente unica alternativa al licenziamento. “Qui mancando il giudizio sulla equivalenza delle nuove mansioni il ragionamento difetta di un presupposto: la Corte afferma due volte lo stesso pensiero, ma non lo motiva; pretermettendo al contempo di considerare le ragioni per cui al ricorrente non potessero essere affidate a “mansioni commerciali”. A monte, non è indicata la ragione per la quale l’intimata non abbia trasferito d’ufficio il ricorrente, l’art. 2103 c.c. non consente infatti al lavoratore in presenza di esigenze tecniche organizzative o produttive di rifiutare trasferimento. Infine, la Corte territoriale, pur non avendo fatto la ricognizione della equivalenza di vecchie nuove mansioni (in ciò agendo illogicamente), non esprime la ragione per la quale non sarebbe nel caso di specie non necessaria la manifestazione di “un consenso non affetto da vizi della volontà, ai soli fini di evitare un licenziamento”, posto che il lavoratore, in tesi sul piano meramente logico, potrebbe preferire il licenziamento a demansionamento”;

tale doglianza, peraltro poco chiara nella sua esposizione, risulta inammissibile nella sua formulazione, in quanto, sebbene prospetti un error in procedendo, non denuncia ritualmente ed univocamente, ex art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della pronuncia per l’asserito vizio di motivazione ex art. 132, n. 4 cit. codice di rito (cfr. infatti Cass. Sez. 6 – 3, n. 22598 del 25/09/2018, secondo cui in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione – per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile – e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Parimenti, secondo Cass. III civ., n. 23940 del 12/10/2017, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. In senso analogo Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014.

Cfr. inoltre Cass. II civ. n. 10862 del 7/5/2018: il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. In senso analogo Cass. sez. un. civ. n. 17931 del 2013. V. altresì parimenti Cass. II civ. n. 24247 del 29/11/2016, secondo cui quindi ove il ricorrente lamenti l’errore processuale non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo alla norma processuale violata, purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè si riferisca esclusivamente alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione). Per il resto, quanto poi all’art. 2103 c.c., vale quanto già osservato riguardo alle prime due censure circa l’inammissibilità di doglianze in questa sede volte a sovvertire gli accertamenti e le valutazioni in punto di fatto operati dai giudici di merito, segnatamente per quanto concerne il ritenuto patto di demansionamento intervenuto nella specie (v. peraltro anche Cass. lav. n. 5621 del 26/02/2019, secondo cui è legittimo il patto di demansionamento, pur anteriormente alla riformulazione dell’art. 2103 c.c. disposta dal D.Lgs. n. 81 del 2015, in presenza di condizioni tali da legittimare il licenziamento del lavoratore in mancanza di accordo, purchè il consenso sia stato espresso liberamente, sebbene in forma tacita ma attraverso fatti univocamente attestanti la volontà del lavoratore di aderire alla modifica “in pejus” delle mansioni, sicchè nella specie ivi esaminata è stata ritenuta incensurabile la valutazione espressa dal giudice di merito circa il consenso tacito manifestato dal lavoratore con l’assunzione delle nuove mansioni senza contestazioni);

pertanto, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della parte soccombente al rimborso delle relative spese;

atteso, infine, l’esito interamente negativo dell’impugnazione qui proposta, sussistono i presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida a favore della parte controricorrente in complessivi Euro =3500,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00=, per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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