Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15816 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23923-2014 proposto da:

COMUNE DI FIRENZE – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO PERUZZI;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, V. GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO RIOMMI e SILVIA

CLARICE FABBRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 682/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 07/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che con ordinanza in data 3.7.2014, emessa ai sensi degli artt. 348 bis e ter cod. proc. civ., la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal Comune di Firenze avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso della lavoratrice B.M., aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto ai contratti inter partes e condannato l’ente territoriale al risarcimento del danno;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, l’ente territoriale;

che la parte intimata ha resistito con controricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che la controricorrente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso poichè il termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado decorre, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nel caso di ordinanza di inammissibilità pronunziata in udienza, dalla data dell’udienza medesima per le parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 cod. proc. civ.;

che il Comune ricorrente, a fronte delle deduzioni di controparte, ha prodotto atto di formale rinuncia al ricorso per Cassazione;

che, constatata la regolarità formale della rinuncia, notificata alla controparte, il giudizio deve dichiararsi estinto;

che va disposta la compensazione delle spese di lite, essendosi chiarita la questione sollevata nel giudizio soltanto a seguito dell’intervento chiarificatore di Cass. S.U. n. 25043 del 2016;

che non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, stante il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o dì inammissibilità od improponibilità, e il carattere lato sensu sanzionatorio e comunque eccezionale, in quanto tale di stretta interpretazione, della citata norma (Cass. n. 19560 del 30/09/2015).

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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