Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15816 del 19/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 19/07/2011), n.15816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell’avvocato ILARIA

SCATENA, rappresentato e difeso dagli avvocati DEFILIPPI CLAUDIO,

BOSI DEBORA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1216/2009 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA del

9/09/09, depositata il 25/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato Cipollaro Fabrizio, (delega avvocato Claudio

Defilippi), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 25 settembre 2009 che ha rigettato il suo appello e accolto quello incidentale sulla compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado nel respingere la sua domanda, proposta il 21 febbraio 2006, di condanna dell’assicurazione Duomo assicurazioni al pagamento di Euro 2000,00 per maggiori oneri assicurativi conseguiti all’inserimento nella classe di merito superiore benchè la responsabilità della collisione con altra auto fosse totalmente ascrivibile al conducente di quest’ultima.

La Duomo assicurazioni e riassicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Al relatore, nominato ai sensi dell’art. 376 cod. proc. civ. è apparso possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 e pertanto ha redatto la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., del seguente tenore:

“il relatore cons. M. Margherita Chiarini, letti gli atti depositati, osserva:

I.V. conveniva in giudizio l’assicurazione Duomo assicurazioni chiedendone la condanna al pagamento di Euro 2.000,00 per maggior premio assicurativo, e al ripristino della tariffa della classe di merito precedente un sinistro la cui responsabilità era totalmente ascrivibile al conducente dell’altra vettura.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda per carenza di prova e compensava le spese.

il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 25 settembre 2009 rigettava l’appello principale di I.V. e accoglieva quello incidentale dell’assicurazione Uni One sulle seguenti considerazioni:

1) lo I. non aveva provato il suo assunto, nè di aver adottato una regolare condotta di guida e tutte le manovre di emergenza per evitare l’incidente e quindi correttamente era stato applicato l’art. 2054 cod. civ. a norma del quale l’assicurazione dell’auto con cui era venuto a collisione infatti aveva risarcito il danno alla sua auto;

2) pertanto la transazione conclusa dalla Duomo assicurazioni era ragionevole e non configurava inala gestio, da valutare ex ante con riferimento alla situazione preesistente l’instaurazione del giudizio;

3) il danno subito non era dimostrato essendo diversa la compagnia di assicurazione e quindi potenzialmente le condizioni e l’ammontare dei premi;

4) la motivazione del giudice di primo grado sulla compensazione delle spese liquidazione del danno in via extragiudiziale senza coinvolgimento dell’attore e per un ammontare tale da, far sorgere la ragionevole convinzione dello I. che l’assicurazione avesse attribuito l’esclusiva responsabilità del sinistro alla controparte era erronea perchè lo I. sapeva che il danno all’auto da lui condotta era stato risarcito a norma dell’art. 2054 c.c..

Ricorre per cassazione I.V.. La Duomo assicurazioni, e riassicurazioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

1.- Avverso tali ragioni il ricorrente con il primo motivo lamenta – violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2054 c.c., comma 2 – l’omessa considerazione della quasi integrale liquidazione del danno all’auto condotto dallo I. tale da far supporre che la responsabilità del sinistro, negata da costui, era da attribuire alla controparte, essendo la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. sussidiaria, e se la Duomo assicurazioni avesse valutato tali circostanze non sarebbe addivenuta ad una transazione con la controparte poichè la mala gestio sussiste se la vertenza è stata gestita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel perseguire comuni interessi ed invece l’assicurazione ha perseguito il proprio di non intraprendere una controversia, pregiudicando quello dell’assicurato di non aumentare la classe di rischio.

La censura, che non investa la ratio della sentenza impugnata – esclusione della mala gestio in base ad un giudizio prognostico sull’esito di un’eventuale domanda di accertamento dell’esclusiva responsabilità della controparte pur in assenza di prove idonee a superare la presunzione di corresponsabilità disposta dall’art. 2054 c.c. – e si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione della circostanza, addotta come prova indiretta di detta domanda, dell’importo liquidato dall’assicurazione della controparte (in base al precitato articolo) per il risarcimento del danno all’auto con cui lo lotti è venuto a collisione, è inammissibile.

2.- Con il secondo motivo – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – lamenta che il giudice di appello non ha disposto l’assunzione di prove addossando allo lotti l’onere di dimostrare di esser del tutto esente da colpa senza considerare il precitato comportamento dell’assicurazione nei suoi confronti, e senza che egli avesse l’obbligo di fornire la prova liberatoria, e pur potendo il giudice disporre prove testimoniali e chiedere maggiori informazioni all’assicurazione Duomo Uni One.

Il motivo e manifestamente infondato poichè i giudici di appello, avendo escluso l’esistenza della mala gestio dell’assicurazione Duomo sulla considerazione che non era stata superata la presunzione della colpa concorrente dello I. nella determinazione del sinistro stabilita nell’art. 2054 c.c., comma 2 hanno applicato correttamente i consolidati principi secondo cui a tal fine il conducente di un veicolo venuto a collisione con altro veicolo deve provare di aver fatto il possibile per evitare il prodursi del fatto lesivo dimostrando di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e di tecnica di guida nonchè di aver posto in essere ogni manovra possibile.

3.- Con il terzo motivo lamenta che pur non essendo soccombente è stato condannato alle spese di primo e secondo grado e benchè il giudice di primo grado avesse motivato le ragioni della compensazione, sì che nessuna doglianza era ammissibile.

Il motivo è inammissibile poichè, premesso che anche per i procedimenti instaurati anteriormente al 1 marzo 2006 – data di entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), e succ. modif. ed integr. che ha sostituito l’art. 92 cod. proc. civ., comma 2 – erano sindacabili le ragioni della compensazione delle spese se espresse, il ricorrente non censura le ragioni in base alle quali il giudice di secondo grado ha ritenuto erronee quelle poste a fondamento della compensazione delle spese disposta in primo grado ed ha conseguentemente applicato il principio della soccombenza”.

Il ricorrente ha depositato memoria con cui, nel contestare tale relazione e lamentare l’ingiustizia dell’art. 366 bis cod. proc. civ. ha rappresentato di non poter partecipare all’adunanza fissata per la decisione in camera di consiglio ed ha chiesto la trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi degli artt. 101 Cost., comma 1 e art. 6, comma 1 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il collegio:

ribadisce che il principio della pubblicità del giudizio che si svolge dinanzi ad organi giurisdizionali, pur costituendo un cardine dell’ordinamento democratico, fondato sulla sovranità popolare sulla quale si basa l’amministrazione della giustizia in Italia (art. 101 Cost., comma. 1), non trova un’applicazione assoluta (Corte cost. nn. 50/1989, 69/1991, 373/1992, 235/1993), potendo essere legittimamente limitato, nell’interesse stesso della giustizia, se ricorre l’ipotesi dalla trattazione del ricorso secondo le forme di cui all’art. 275 cod. proc. civ. – S.U. 7585/2004 – e che l’art 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non prevede che tutta l’attività processuale debba svolgersi pubblicamente, ma assicura (salve talune specificate eccezioni) al soggetto che debba far valere i suoi diritti, o debba veder determinati i suoi doveri, o debba rispondere di un’accusa, il diritto ad una pubblica udienza, in tal senso esigendo che il processo debba prevedere un momento di trattazione in un’udienza pubblica; pertanto, una volta che nel corso dello svolgimento del processo tale diritto sia stato assicurato, non è imposto dalla suddetta Convenzione che tutto il resto dello svolgimento processuale debba compiersi, in udienza pubblica.

Ne consegue che nella fase di impugnazione in sede di legittimità non può reputarsi necessario che la decisione debba avvenire in udienza pubblica, e deve così escludersi la sussistenza di un contrasto tra il citato art. 6 della CEDU e la disciplina dettata dall’art. 375 cod. proc. civ.. (nelle sue varie versioni) sul procedimento in cartiera di consiglio (Cass. 19947/2008).

Pertanto condivise le argomentazioni della relazione che il Procuratore Generale ha chiesto di confermare, rigetta il ricorso.

Non provvede sulle spese a norma degli artt. 91 e 385 cod. proc, civ. non avendo l’intimata espletato alcuna attività processuale e perciò non ha diritto ad alcun rimborso spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

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