Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15816 del 07/06/2021

Cassazione civile sez. I, 07/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 07/06/2021), n.15816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16986/2020 proposto da:

M.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Flavio Grande, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4900/2019 della CORTE di APPELLO di VENEZIA,

depositata l’11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

M.A., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, confermando la prima decisione, ha respinto la domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie proposta dal ricorrente. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito perchè, a causa di una sua manchevolezza, si era verificato un incendio che aveva danneggiato il negozio di un suo vicino e questi aveva minacciato di ucciderlo, non essendo in grado egli di risarcire il danno.

La Corte distrettuale, pur avendo ritenuto sostanzialmente credibile il ricorrente, ha collocato la vicenda in ambito privatistico e la ha ritenuta, comunque, non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate. Ha escluso, consultate le fonti accreditate, che vi fosse in Ghana una situazione di pericolo per i civili. Ha escluso la ricorrenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 6, comma 2, in merito al diniego della protezione sussidiaria e sostiene che erroneamente la Corte lagunare ha ritenuto che la persecuzione proveniente da soggetti privati sia irrilevante.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6; il ricorrente si duole che la Corte distrettuale non si sia fatta carico di verificare se l’autorità statuale era in grado di offrire adeguata protezione in ragione delle minacce di morte subite.

1.3. Il primo e secondo motivo sono inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi, avendo la Corte distrettuale ravvisato ragioni private di allontanamento dalla patria e non una persecuzione ad opera di soggetti privati e perchè l’onere di cooperazione istruttoria richiede, almeno che siano state dedotte circostanze rilevanti, nel caso di specie, in merito al rifiuto di protezione statuale, e ciò non è illustrato con la necessaria specificità, nè è evincibile dalla sentenza. Invero, questa Corte ha più volte affermato che, anche ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, il ricorrente ha l’onere di (quantomeno) allegare gli specifici fatti costitutivi del suo diritto, in difetto non potendo attivarsi i poteri istruttori officiosi (Cass. nn. 8908/2019, 3016/2019, 17069/2018), nè possono assumere rilievo probatorio pronunce giurisdizionali favorevoli ad altre persone, senza alcuna attinenza alla persona del richiedente.

2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; il ricorrente si duole che la Corte distrettuale abbia respinto la domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria, nonostante abbia dato atto che in Ghana vi erano ancora “sacche di resistenza” nella violazione dei diritti umani fondamentali.

2.2. Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in merito alla domanda di protezione umanitaria, individuato nel rischio di tortura da parte delle forze di polizia.

2.3. Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza per carenza motivazionale in relazione a quanto denunciato con il primo mezzo.

2.4. Questi ultimi tre motivi possono trattarsi congiuntamente per connessione e vanno respinti perchè inammissibili.

2.5. Il ricorrente si limita a contrapporre la propria affermazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto per la concessione della protezione invocata (sussidiaria o umanitaria), alla diversa valutazione della Corte distrettuale, che ha, viceversa, evidenziato il carattere privato delle vicende che lo hanno indotto alla fuga, il fatto che la zona di sua provenienza non era caratterizzata da situazioni di diffuso ed indiscriminato conflitto e rischio per la vita dei cittadini sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate ed aggiornate, nonchè l’insufficiente allegazione sotto il profilo dell’integrazione sociale di personali condizioni di vulnerabilità.

Ne consegue che il ricorso mira, inammissibilmente, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476/2019).

La motivazione del Corte distrettuale non è stata nemmeno adeguatamente censurata secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. nn. 17247/2006, 18587/2014), non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. nn. 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. nn. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), stante l’inammissibilità della mera denunzia di insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U. n. 33017/2018).

2.6. Analoghe considerazioni valgono per la domanda di protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U. n. 29459/2019) – avendo la Corte di appello rilevato l’assenza di condizioni di vulnerabilità personale “individualizzate”, in linea con l’orientamento di questa Corte che richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. nn. 23778/2019, 1040/2020) ed il raggiungimento di un livello di integrazione in Itala che, nel caso in esame, non sembra essere stato nemmeno dedotto dal ricorrente.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva del resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021

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