Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15815 del 29/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 29/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 29/07/2016), n.15815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente di sez. –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Presidente di sez. –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente di sez. –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17398-2013 proposto da:

MEDIASET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio

degli avvocati PREVITI STEFANO ed ALESSANDRO IZZO, che la

rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDITORIALE DIARIO S.P.A., B.G., D.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO PASSAGLIA 11, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO SIRIANNI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CATERINA MALAVENDA, per deleghe in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2969/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Presidente Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

uditi gli avvocati PREVITI Carla per delega dell’avvocato Stefano

Previti ed Antonio SIGILLO’ per delega dell’avvocato Caterina

Malavenda;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 settembre 2006 il Tribunale di Milano rigettò la domanda proposta da Mediaset s.p.a. nei confronti di Editoriale Diario s.p.a., di D.E. e di B.G. al fine di ottenere il risarcimento dei pregiudizi conseguenti alla pubblicazione sul numero del 4 marzo 2005 del periodico (OMISSIS) di due articoli a firma, l’uno, del direttore D.E. e, l’altro, di B.G., attinenti alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Milano, nell’ambito del procedimento penale noto come Inchiesta Mediaset – Diritti TV. Segnatamente la società attrice aveva lamentato sia la pubblicazione di ampi stralci dei verbali delle dichiarazioni testimoniali raccolte dal P.M. nel corso delle indagini preliminari nonchè di documenti acquisiti al fascicolo processuale, in violazione dell’art. 684 c.p.; sia la lesione del suo diritto alla riservatezza; sia, infine, la commissione di un illecito diffamatorio in suo danno, avendo gli scritti prospettato, in chiave colpevolistica, fatti da sottoporre ancora al vaglio del giudicante.

Proposto gravame dalla soccombente, la Corte d’appello di Milano, con la sentenza ora impugnata, depositata il 10 settembre 2012, lo ha respinto.

La Corte territoriale ha ritenuto condivisibile la negativa valutazione delle domande risarcitorie connesse alla asserita pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale, sia in quanto il divieto sarebbe posto a tutela della sola terzietà del giudice del dibattimento, sia in quanto le “poche righe” dedicate, nel secondo degli articoli in contestazione, di ben quattro facciate e otto colonne piene, a frasi tratte dalle sommarie informazioni testimoniali rese da talune persone sentite dagli inquirenti – perciò stesso inidonee a pregiudicare l’obiettivo avuto di mira dal legislatore – andrebbero considerate una legittima forma di contemperamento degli interessi della giustizia e di quelli dell’informazione.

Ha quindi escluso la Curia meneghina anche ogni violazione della normativa sulla privacy, sostenendo che di questa avrebbe potut o discorrersi solo sul presupposto, nella fattispecie insussistente, della non pubblicabilità delle citazioni testuali riportate negli articoli.

Il ricorso di Mediaset s.p.a. avverso detta decisione è affidato a quattro motivi.

Hanno resistito, con un unico controricorso, Editoriale (OMISSIS) s.p.a., B.G. ed D.E..

Con ordinanza interlocutoria n. 22003 del 28 ottobre 2015 il collegio investito della trattazione del ricorso, rilevato che con provvedimento n. 6428 del precedente 30 marzo la terza sezione civile di questa Corte, dato atto della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre armonici e collimanti in ordine all’interpretazione dell’art. 684 c.p. e art. 114 c.p.p., aveva disposto, stante la natura di massima di particolare importanza della relativa questione, la trasmissione della causa al Primo Presidente ai sensi dell’art. 374 c.p.c., per l’eventuale rimessione alle sezioni unite civili, ha provveduto nei medesimi sensi.

In vista della celebrazione della presente pubblica udienza, i resistenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con il primo motivo l’impugnante lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Deduce di avere denunciato, con il primo motivo di gravame, la nullità della sentenza del Tribunale per assenza di motivazione, essendosi il decidente limitato a riportare pedissequamente e acriticamente le argomentazioni svolte in altra decisione del medesimo ufficio. Sostiene quindi che l’assunto della Corte territoriale secondo cui il giudice di prime cure non era incorso in alcuna carenza motivazionale sarebbe assolutamente apodittico, considerato che la sentenza impugnata non aveva individuato, nè riprodotto, i “passaggi logici” seguiti dal Tribunale per giustificare il rigetto della domanda di Mediaset, in violazione dell’art. 132 c.p.c.e art. 111 Cost..

2. Le censure non hanno pregio.

Nel rigettare il motivo di appello, la Curia meneghina ha osservato che del precedente costituito da altra decisione del medesimo ufficio giudiziario, il Tribunale aveva in realtà utilizzato le sole argomentazioni giuridiche relative alla fattispecie criminosa di cui all’art. 684 c.p., artt. 114 e 329 c.p.p.; alla lesione del diritto alla riservatezza nonchè alla ricorrenza della scriminante del diritto di cronaca, non mancando peraltro di verificare la tenuta dei relativi principi alla luce delle peculiarità proprie della fattispecie dedotta in giudizio.

3. La decisione è in linea con l’affermazione secondo cui la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, di altro atto processuale o di un provvedimento giudiziario, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della scelta adottata siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive (cfr. Cass civ. 26 maggio 2016, n. 10937; Cass. civ. 16 gennaio 2015, n. 642).

A ciò aggiungasi che deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione volto a far valere il vizio della sentenza impugnata costituito dalla mancata intercettazione di carenze motivazionali della sentenza di prime cure, essendo, in generale, inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., e il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità (cfr. Cass. civ. 21 settembre 2015, n. 18578; Cass. civ. 4 dicembre 2015, 24710).

4.1. Si prestano a essere esaminati congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, i successivi due motivi di ricorso.

Con il secondo mezzo la ricorrente società lamenta violazione dell’art. 684 c.p. e art. 114 c.p.p., nonchè vizi motivazionali, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Evidenzia che gli articoli in contestazione contenevano la citazione testuale di atti dell’indagine preliminare e che, per espressa disposizione legislativa il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto vige fino al termine dell’udienza preliminare e, se si procede a dibattimento, fino alla pronuncia in grado di appello.

Assume anche che le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte d’appello in ordine alla sostanziale insignificanza degli atti processuali pubblicati sarebbero errate in diritto, in quanto in contrasto con il chiaro dettato delle norme testè richiamate e con il carattere plurioffensivo del reato dalle stesse previsto, ripetutamente affermato, peraltro, dalla giurisprudenza di legittimità; le stesse conclusioni sarebbero altresì contraddittorie, perchè la sentenza impugnata, dopo avere ammesso che “chiuse le indagini preliminari, l’art. 114 c.p.c., comma 2, stabilisce il divieto di pubblcabilità del testo, anche parziale, degli atti di indagine”, avrebbe arbitrariamente valorizzato il dato quantitativo, dal quale doveva invece del tutto prescindersi.

4.2. Con il terzo motivo la ricorrente società prospetta violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15, ex art. 360 c.p.c., n. 3, segnatamente deducendo che la pubblicazione arbitraria degli atti del procedimento penale assumerebbe rilievo anche sotto il profilo della lesione della privacy. Ricorda che il codice deontologico dei giornalisti – il cui rispetto, in base al disposto del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 12 “costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici” – pur abilitando il giornalista a trattare i dati relativi a procedimenti penali senza necessità del consenso degli interessati, esige l’osservanza dei limiti stabiliti dall’ordinamento in punto di liceità della pubblicazione.

5. Le critiche attaccano, in primis, la ritenuta infondatezza della pretesa dell’impugnante di essere risarcita in ragione della dedotta violazione, da parte degli autori delle contestate pubblicazioni, del comb. disp. dell’art. 684 c.p. e art. 114 c.p.c., a prescindere dal fatto che la stessa concorra o meno con la diffamazione, in ragione di una ontologica plurioffensività del reato e dunque dell’autonomia della tutela da esso offerta al privato.

Tenuto conto delle ragioni addotte dalla Corte territoriale a sostegno della scelta decisoria operata, prima sinteticamente riportate, si tratta allora di stabilire: a) se la previsione della norma incriminatrice, che blinda, nei sensi innanzi precisati, la divulgabilità degli atti del processo penale, integri o meno un reato plurioffensivo, in quanto preordinato a garanzia non solo dell’interesse dello Stato al retto funzionamento dell’attività giudiziaria, ma anche delle posizioni delle parti e, segnatamente, della reputazione delle stesse; b) se sia scrutinabile l’entità della riproduzione, sì da potersi, se del caso, accedere a un giudizio di insignificanza del dato riportato e quindi di sostanziale inoffensività della condotta ascritta all’autore della pubblicazione.

6.1. Sul punto, sollecitate dall’ordinanza di rimessione n. 6428 del 30 marzo 2015, innanzi menzionata, queste sezioni unite, con la sentenza n. 3727 del 25 febbraio 2016, hanno statuito quanto segue.

L’art. 684 c.p., intitolato “Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale”, punisce con l’arresto o con l’ammenda chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione.

L’elemento oggettivo del reato riceve peraltro concreta e attuale specificazione dagli artt. 114 e 329 c.p.p..

In particolare, la natura e l’ambito del divieto sono precisati dalla prima disposizione, la quale integra il precetto della norma penale stabilendo, per quanto qui interessa, che: è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (comma 1); è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare (comma 2); se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (comma 3); è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (comma 7).

6.2. Mette conto precisare, per una compiuta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e per le implicazione che se ne possono trarre sul piano esegetico, che originariamente il terzo comma dell’art. 114 c.p.p. vietava altresì la pubblicazione “degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado”. Sennonchè la Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1995, n. 59, ha dichiarato illegittima, per violazione dell’art. 76 della Costituzione, la relativa previsione.

Ha ritenuto il giudice delle leggi che la disposizione, nella parte in cui non consentiva la pubblicazione degli atti del fascicolo del dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado, fosse in contrasto con la direttiva n. 71 della Legge Di Delega n. 81 del 1987, art. 2, posto che la ratio dei divieti di pubblicazione ivi stabiliti – con il preciso intento di contemperare gli interessi della giustizia e gli interessi dell’informazione, entrambi costituzionalmente rilevanti – non permetteva di ritenerli estensibili agli atti del fascicolo del pubblico ministero anche oltre il termine delle indagini, durante il dibattimento e che lo stesso divieto di pubblicazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, previsto esplicitamente nella direttiva con il riferimento agli “atti depositati a norma del numero 58”, inteso com’era, ad evitare che il giudice formasse il suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti, non poteva ragionevolmente riferirsi alla pubblicazione di quanto contenuto nel fascicolo per il dibattimento, concernente, per definizione, gli atti che il giudice deve conoscere.

6.3. Ciò vuol dire che nel nostro ordinamento non vi è completa coincidenza tra regime di segretezza e regime di divulgazione e che esiste un doppio filtro alla pubblicazione degli atti: un divieto assoluto di pubblicazione, “anche parziale o per riassunto… degli atti coperti dal segreto istruttorio o anche solo del loro contenuto”, operante, ex art. 329 c.p.p., fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari; e un divieto relativo, limitato ai soli elementi testuali, vigente, con il rimodellamento operato dalla Consulta, oltre siffatta barriera temporale, fino al termine dell’udienza preliminare (comma 2) e, se si procede a dibattimento, fino alla pronuncia in grado di appello (comma 3).

7. Ora, non par dubbio che, mentre prima della conclusione delle indagini preliminari la ratio dell’art. 684 c.p. va rinvenuta nell’obiettivo di non compromettere il buon andamento del processo penale nella delicata fase di acquisizione della prova (cfr. Cass. civ. 19 settembre 2014, n. 197469; Cass. pen. 18 luglio 2013, n. 30838), dopo tale momento la finalità della norma diventa quella di salvaguardare un principio cardine del processo accusatorio: la neutralità psicologica del giudicante (c.d. virgin mind), la quale richiede che il giudice arrivi al dibattimento sgombro da pregiudizi, dovendo assistere davanti a sè alla formazione della prova nel contraddittorio di accusa e difesa (cfr. Corte cost. n. 59 del 1995, innanzi menzionata).

In tale prospettiva la giurisprudenza penale di questa Corte ha ritenuto coerente con il trasparente obiettivo di assicurare la corretta, equilibrata e serena formazione del convincimento del giudice del dibattimento, la disposizione secondo cui è sempre consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti (o non più coperti da segreto) a guisa d’informazione (art. 114 c.p.p., comma 7). Si è detto, in proposito, che il codice distingue nettamente tra atto del procedimento e suo contenuto, di talchè non vi è perfetta equiparazione tra ciò che diviene conoscibile all’interno del procedimento e sua divulgabilità (Cass pen. 27 gennaio 2003, n. 3896), posto che gli atti di indagine per i quali il segreto investigativo è caduto non divengono per ciò solo liberamente pubblicabili, operando nei loro confronti una serie di divieti che investono peraltro sempre e unicamente la riproduzione testuale ancorchè parziale (cfr. Cass. pen. n. 32846 del 2014 cit.).

8.1. Si tratta a questo punto di stabilire se, accanto all’interesse dello Stato al corretto funzionamento dell’attività giudiziaria, l’art. 684 c.p. tuteli anche le parti in vario modo coinvolte nel processo, di talchè, a prescindere dalla concorrenza o meno di una lesione della riservatezza o di una diffamazione ai loro danni, la commissione del reato le abiliti all’attivazione di un’autonoma pretesa risarcitoria fondata sul fatto in sè che vi sia stata pubblicazione arbitraria di atti di un processo penale che le riguardi: nello specifico, che, chiusa la fase delle indagini preliminari, vi sia stata riproduzione testuale di un atto, in spregio al divieto sancito dal secondo e dal terzo comma dell’art. 114 c.p.p.8.2. Orbene, come ricordato nell’ordinanza di rimessione, sul carattere plurioffensivo o meno del reato di cui all’art. 684 c.p.si registrano nella giurisprudenza di legittimità due differenti orientamenti, di talchè proprio in vista della composizione del contrasto, nonchè in ragione del carattere di massima di particolare importanza della questione, si è ritenuto opportuno che sulla stessa si pronunciassero queste sezioni unite.

Secondo un indirizzo, che sembra prevalente nella giurisprudenza civilistica, la fattispecie criminosa in esame “costituisce, pacificamente, reato plurioffensivo… in quanto diretto a tutelare, nella fase istruttoria, la dignità e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo”, oltrechè a garantire l’interesse dello Stato al retto funzionamento dell’attività giudiziaria: in tal senso non solo la recentissima Cass. civ. 31 ottobre 2015, n. 838, ma anche, in motivazione, Cass. civ. 17 luglio 2013, n. 17602.

Nella medesima prospettiva è la giurisprudenza delle sezioni penali (cfr. Cass. pen. 12 aprile 2013, n. 17051; Cass. pen. 8 gennaio 2013, n. 473; Cass. pen. 28 ottobre 2004, n. 42269; Cass. pen. 19 febbraio 1990, n. 2377), nonchè quella della Corte costituzionale la quale, sia pure in tempi alquanto risalenti – e con riferimento al contesto normativo antecedente alla riforma del 1988 – ha a più riprese affermato il carattere plurioffensivo della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 684 del codice penale (cfr. Corte cost. n. 457 del 1987; Corte cost. n. 18 del 1966).

8.3. In senso contrario si è invece espressa Cass. pen. 17 marzo 1981, n. 2320, che ha individuato l’oggettività giuridica del reato di cui all’art. 684 c.p. unicamente nell’interesse dello Stato al normale funzionamento dell’attività giudiziaria mediante la segretezza della fase istruttoria al fine di impedire l’inquinamento della prova o la fuga di compartecipi, nonchè, sul versante civilistico, Cass. civ. 19 settembre 2014, n. 19746, che ha escluso ogni attinenza della tutela penale accordata dall’art. 684 c.p. alla sfera di riservatezza dell’indagato o dell’imputato, circoscrivendola alla sola protezione delle esigenze di giustizia inerenti al processo penale nella delicata fase di acquisizione della prova.

In tale ambito appare ascrivibile anche la già citata Cass. pen. n. 32846 del 2014, che, ravvisando le ragioni del divieto di cui al comb. disp. dell’art. 624 c.p. e art. 114 c.p.p. non solo e non tanto nella tutela dell’indagato, ma nella salvaguardia dei principi fondamentali del processo accusatorio, sembra postulare una garanzia indiretta, e quindi di mero fatto, degli interessi delle parti coinvolte nel processo, non essendo la loro riservatezza il bene giuridico avuto direttamente di mira dalla norma.

9.1. Orbene, tra i riferiti orientamenti, hanno ritenuto e ritengono queste sezioni unite che debba essere preferito quello che esclude il carattere plurioffensivo del reato di cui all’art. 684 c.p., conseguentemente negando la legittimazione del privato a far valere una pretesa risarcitoria in dipendenza della sola violazione della predetta norma, in assenza, cioè, di una concreta lesione alla sua reputazione e alla sua riservatezza.

Chiave di volta di siffatto approdo esegetico è l’art. 114 c.p.p., u.c., a tenor del quale “è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto”.

A ben vedere, infatti, consentendo che degli stessi si facciano sintesi o parafrasi che ne divulghino il contenuto, ma contestualmente negando la loro riproduzione testuale, il legislatore ha concesso al diritto di informare e allo speculare diritto a essere informati (Corte cost. n. 112 del 1993; n. 153 del 1987; art. 10, paragrafo 2 CEDU; Cass. civ. 10 ottobre 2014, n. 21404; Cass. civ. 4 settembre 2012, n. 14822) – il massimo che poteva ragionevolmente permettere la necessità di salvaguardare anche i principi del processo accusatorio, evitando che il modello prescelto, volto a garantire la formazione della prova in dibattimento, nel contraddittorio di accusa e difesa, diventasse il vuoto simulacro di un rito che aveva recuperato per altre vie formule ritenute idonee a ingenerare pregiudizi nell’animo del giudicante.

9.2. Illuminanti, in tal senso, sono le considerazioni esposte nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale ove, dopo il rilievo che, se si consentisse la pubblicazione degli atti delle indagini preliminari inseriti nel fascicolo del p.m. prima del dibattimento, “si determinerebbe di fatto una distorsione delle regole processuali ed una anticipata e non corretta formazione del convincimento del giudice”, la scelta del differente regime normativo della pubblicazione dell’atto e della pubblicazione del contenuto dell’atto viene motivata con la ritenuta “inidoneità di notizie di stampa più o meno generali e prive di riscontri documentali a determinare la cristallizzazione di pregiudizi del giudice del dibattimento”, di talchè il legislatore, vietando la pubblicazione dell’atto ma contestualmente consentendo la pubblicazione del suo contenuto, ha inteso evitare che le notizie relative ad un atto di indagine possano acquistare “il crisma dell’ufficialità”.

9.3. La scelta operata dal legislatore del 1988 si rivela tuttavia priva di senso ove la si voglia ritenere preordinata a tutelare anche la dignità e la reputazione dei soggetti che, in varia guisa, partecipano al processo. Non si vede, invero, come siffatti beni possano essere conculcati dalla riproduzione testuale degli atti processuali più che dalla esplicitazione del loro contenuto, che mette in ogni caso sulla piazza vicende personali della parte di volta in volta interessata.

Ne deriva – e conclusivamente su questo punto – che nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata in dipendenza della sola violazione della norma incriminatrice in discorso, salvo che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell’ordinamento.

10.1. I termini del contrasto per la cui soluzione il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, insieme alla necessità di verificare la legittimità dell’acquisizione dei dati pubblicati, ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 11 – posto che la violazione della norma incriminatrice si presta, almeno in astratto, a veicolare quella delle disposizioni dettate a tutela della privacy (cfr. Cass. civ. 18 luglio 2013, n. 17602) – impongono, pur dopo la riconosciuta monoffensività del reato di cui all’art. 684 c.p., l’esame della questione relativa alla possibilità di valutare, ai fini dello scrutinio in ordine alla sua esistenza, l’entità della riproduzione.

Sul punto si è espresso il già menzionato arresto n. 838 del 2015, ove la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “fatta salva la possibilità di pubblicare il contenuto di atti non coperti dal segreto, non può derogarsi al divieto di pubblicazione di tali atti (mediante riproduzione integrale o parziale o estrapolazione di frasi), nei casi previsti dall’art. 114 c.p.p. in dipendenza del dato quantitativo della limitatezza della riproduzione, trattandosi di deroga non prevista dalla norma e non compatibile con le esigenze sottese alla disciplina relativa alla pubblicazione di atti di un procedimento penale”.

A tale affermazione il collegio è pervenuto sulla base del duplice rilievo, da un lato, della sostanziale contraddittorietà tra l’affermazione che individua il fondamento del divieto nell’esigenza di garantire l’assenza di condizionamenti nei confronti del giudice dell’eventuale futuro dibattimento e quella che, al tempo stesso, consente in ogni caso a tale condizionamento di operare tramite una pubblicazione parziale la quale – per quanto limitata nell’estensione – potrebbe comunque risultare di rilevante significato; dall’altro, della inesistenza nella norma di deroga alcuna alla previsione generale, idonea a consentire le trascrizioni di brani di limitata estensione.

10.2. A diverse conclusioni è invece giunta Cass. pen. 24 ottobre 2013, n. 43479, che ha ritenuto insussistente la contravvenzione di cui all’art. 684 c.p. con riferimento a un’imputazione formulata a seguito della pubblicazione di una brevissima frase, riportata tra virgolette, dell’interrogatorio dell’indagato.

Ora, benchè non si rinvenga in tale decisione alcun richiamo a elaborazioni dogmatiche idonee a giustificare la scelta decisoria adottata, non par dubbio che essa è stata ispirata al criterio della necessaria offensività (cfr. Cass. pen. 26 gennaio 2015, n. 3562; Cass. pen. 24 novembre 2014, n. 48698; Cass. pen. 20 maggio 2014, n. 5397; Cass. pen. 8 aprile 2014, n. 33835), il quale relega nell’area del penalmente irrilevante le condotte che, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice di volta in volta interessata, appaiano, in concreto, prive di qualsivoglia idoneità lesiva dei beni giuridici tutelati.

Non a caso il giudice delle leggi, nel considerarlo espressione dei principi costituzionali di cui all’art. 3 Cost.(ragionevolezza) e, art. 25 Cost., comma 2, (tipicità e legalità), lo ha elevato al rango di canone interpretativo delle fattispecie criminose, ormai unanimamente accettato (cfr. Corte cost. n. 172 del 2014; n. 139 del 2014).

A ciò aggiungasi che al criterio della necessaria offensivita e ispirata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., introdotta nell’ordinamento positivo, con norma di immediata applicazione (dr. Cass. pen. 15 aprile 2015, n. 15449; Cass. pen. 27 maggio 2015, n. 22381), dal D.Lgs. n. 28 del 2015. In base a tale disposizione, invero, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

10.3. Alla luce delle esposte considerazioni, ritengono queste sezioni unite che l’adesione all’orientamento esegetico che postula l’apprezzamento, da parte del giudice di merito, dell’entità della riproduzione, ai fini del giudizio sulla esistenza del reato di cui all’art. 684 c.p., sia l’approdo obbligato di una lettura costituzionalmente e sistematicamente orientata della normativa di riferimento.

E’ sufficiente al riguardo osservare che l’assunto secondo cui la pubblicazione testuale di atti non più coperti da segreto sarebbe sempre e comunque proibita, non essendo previste deroghe al divieto di contaminatio diabolica tra atti processuali e divulgazione a mezzo stampa, omette di considerare che la limitatezza della riproduzione si presta a essere apprezzata in chiave di idoneità lesiva della condotta, alla stregua del criterio della necessaria offensività, ormai assurto a diritto vivente, di talchè non di pretoria eccezione alla disciplina generale sancita dall’art. 684 c.p. si tratta in ogni caso, ma di applicazione di un canone interpretativo unanimemente accettato (cfr. Corte cost. n. 172 del 2014).

10.4. Peraltro, anche laddove l’entità della riproduzione non attinga le soglie dell’insignificanza penalistica nei sensi innanzi precisati, ma sia scrutinabile in chiave di particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., le ricadute sul piano civilistico dell’applicazione di una causa di non punibilità che, incidendo solo sull’applicabilità della sanzione e non sull’esistenza del reato (cfr. D.Lgs. n. 28 del 2015, art. 3) Cass. pen. 26 febbraio 2016, n. 11833; Cass. pen. 27 gennaio 2016, n. 11040), lascia in tesi aperto il problema della valutazione, in termini di illegittimità, dell’acquisizione dei dati ai fini della dedotta violazione della disciplina sulla privacy, ex D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, si allineano pur sempre su esiti omogenei a quelli testè illustrati.

10.5. Occorre invero ricordare che al principio della necessaria offensività, comunque declinato, fa da pendant, nell’ordinamento privatistico, quello della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità: della ristorabilità cioè di siffatto tipo di pregiudizio a condizione che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità (cfr. Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ. 25 marzo 2009, n. 7211; Cass. civ. 9 febbraio 2010, n. 2847; Cass. civ. 27 aprile 2011, n. 9422).

Ed è significativo che tale affermazione – che costituisce il punto di chiusura del sistema – è stata espressamente ribadita con specifico riguardo alla diffamazione a mezzo stampa (Cass. civ. 10 ottobre 2014, n. 21424), al danno da vacanza rovinata, anche nei profili particolarmente pregnanti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria (Cass. civ. 14 luglio 2015, n. 14663), al danno da lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (Cass. civ. 15 luglio 2014, n. 16133).

E’ stato invero segnatamente evidenziato che il danno non patrimoniale qualsiasi danno non patrimoniale – giammai si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, essendo consustanziale al principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., di tolleranza della lesione minima: il che vuol dire che non v’è diritto per cui non operi la regola del bilanciamento, in forza della quale, perchè si abbia una lesione ingiustificabile e risarcibile dello stesso, non basta la mera violazione delle disposizioni che lo riconoscono, ma è necessaria una violazione che ne offenda in modo sensibile la portata effettiva. E tanto alla stregua di un accertamento di fatto che pertiene al giudice di merito e che è incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato.

Tutto ciò vuol dire, ridotta all’osso la questione, che la valutazione della marginalità della riproduzione, quand’anche dovesse ritenersi preclusa in ragione di ipotetiche rigidità della norma incriminatrice, rientrerebbe in ogni caso dalla finestra delle regole che, nel diritto civile, presidiano la materia del risarcimento del danno.

11. Tirando le fila del discorso, e in risposta ai quesiti posti dall’ordinanza di rimessione, vanno enunciati i seguenti principi di diritto:

a) la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all’art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, posto che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio;

b) nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo perciò solo che sia stata violata la norma incriminatrice in discorso;

c) la portata della violazione, sotto il profilo della limitatezza e della marginalità della riproduzione testuale di un atto processuale, va apprezzata dal giudice di merito, in applicazione del principio della necessaria offensività della concreta condotta ascritta all’autore, nonchè, sul piano civilistico, della irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità; la relativa valutazione è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

12. Alla luce degli esposti criteri, le critiche svolte nei motivi di ricorso in esame (secondo e terzo) sono infondate. E invero esse, nella parte in cui si appuntano contro la ritenuta infondatezza di ogni pretesa risarcitoria di Mediaset perciò solo che gli autori delle contestate pubblicazioni sarebbero incorsi nel reato di cui all’art. 684 c.p., e cioè nel divieto di riproduzione testuale di atti non più coperti da segreto, sono contraddetti dal rilievo del carattere monoffensivo della violazione, per essere il reato preordinato esclusivamente ad assicurare la corretta, indipendente e serena formazione del convincimento del giudice del dibattimento.

13. Un discorso a parte meritano le contestazioni volte a far valere l’erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, segnatamente formulate nel terzo motivo di ricorso. Come innanzi esplicitato, l’infrazione della normativa in tema di privacy è qui evocata in ragione del suo collegamento con l’allegata violazione dell’art. 684 c.p. e dunque, sotto un’angolatura che prescinde sia dal carattere monoffensivo della fattispecie criminosa, sia dalla natura propria dei dati pubblicati, alla stregua di una prospettazione che si è fatta evidentemente carico della possibilità offerta dall’ordinamento di divulgare comunque sulla stampa il contenuto anche degli atti di cui sia vietata la pubblicazione testuale e dunque della improponibilità di generici richiami al preteso carattere sensibile degli stessi.

14. Orbene, le critiche sul punto sono aspecifiche perchè, tarate sul postulato dell’assoluta intangibilità degli atti processuali nella loro struttura letterale, alla stregua di quella non condivisibile lettura dell’art. 684 c.p. che nega qualsivoglia possibilità di valutare l’entità della riproduzione, omettono di contrastare le argomentate ragioni della decisione in ordine alla sostanziale insignificanza dei dati testuali pubblicati. E tanto anche a prescindere dal già enunciato carattere di stretto merito della relativa valutazione, come tale insindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, adeguatamente motivata.

Ne deriva che la scelta decisoria della Corte territoriale non è scalfita dalle censure di Mediaset.

15. Con il quarto mezzo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 595 c.p., ex art. 360 c.p.c., n. 3, ribadendo che, contrariamente al convincimento del giudice di merito, gli scritti in contestazione erano fortemente lesivi “dell’onore, della reputazione, dell’immagine e dell’identità personale di Mediaset”. Sostiene segnatamente l’esponente che la Curia meneghina si sarebbe limitata all’analisi di espressioni estrapolate dal corpo delle due pubblicazioni, trascurando completamente elementi ulteriori quali, ad esempio, il titolo, Cresta s.p.a., chiaramente evocativo di un negativo giudizio sulla società, il tono “sprezzantemente sdegnato e scandalizzato utilizzato negli articoli”, nonchè “l’uso insinuante e insultante” delle parole, idoneo a ledere la reputazione e l’onore di Mediaset.

16. Anche tali censure non hanno pregio.

Va al riguardo anzitutto precisato che, secondo la non contestata lettura che il giudice di merito ha fatto dei motivi di gravame, le doglianze volte a sostenere il carattere diffamatorio delle due pubblicazioni non contestavano la verità, quanto meno putativa, delle notizie riportate, essendo piuttosto incentrate “solo ed esclusivamente” (così testualmente nella pronuncia impugnata), sul loro taglio asseritamente colpevolista, taglio che il giudice di merito ha ritenuto peraltro insussistente, alla luce di numerose indicazioni, tratte tout court dal loro contenuto, reputate idonee a chiarire che le vicende narrate erano emerse da un’indagine della Procura, ancora soggetta al giudizio dei magistrati giudicanti. 17. Ora, le proposte censure, senza prendere posizione su tale ricostruzione della portata dell’atto di appello – e nella totale inottemperanza all’onere di riportarne il contenuto – sono prevalentemente incentrate sui toni asseritamente offensivi dei due articoli, a partire dalla loro intitolazione e dall’immagine di B., nella veste di esponente della banda Bassotti, ritratta sulla copertina del periodico, così prospettando profili nuovi e diversi, rispetto a quelli scrutinati dal giudice di merito, e comunque svolgendo rilievi aspecifici, in quanto eccentrici rispetto alle argomentate ragioni della decisione. A ciò aggiungasi, come il giudice di merito non ha mancato di evidenziare, allorchè ha ricordato che negli articoli contestati si parlava dei fondi neri come di soldi rubati ai soci Mediaset, che destinataria dei toni pretesamente offensivi non era la ricorrente, essendo essi piuttosto indirizzati al management e al socio di maggioranza della stessa, sicchè le critiche sono basate su un ambiguo traslato tra l’una e gli altri, peraltro smentito dalla stessa esponente laddove rivendica il ruolo di parte offesa dai reati. 18. Per il resto, e conclusivamente, la Corte territoriale ha confutato con precise e articolate argomentazioni l’assunto che gli articoli fossero strutturati in modo tale da presentare al lettore come giudizialmente accertato ciò che invece ancora non lo era, da tanto inferendo che i giornalisti avevano correttamente esercitato il diritto di cronaca e che il ricorso a toni aspri e graffianti restava nell’ambito di una comunque legittima manifestazione del diritto di critica. Il relativo apprezzamento, in quanto sorretto da congrua ed esaustiva motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civ. 10 gennaio 2012, n. 80; Cass. civ. 18 ottobre 2005, n. 20138). 19. Il ricorso è respinto. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di cui al dispositivo. La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

PQM

La Corte a sezioni unite rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, art. 13.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA