Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15814 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 29/07/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28389-2014 proposto da:

STAHLI PRODUITS FERMIERS SA, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIANPAOLO DI PIETTO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FACCHINETTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo

studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARINO VIOLA, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3911/2014 del TRIBUNALE di NOVARA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

GIACALONE Giovanni, il quale chiede che codesta Suprema Corte, a

Sezioni Unite, in camera di consiglio, rigetti il ricorso ed emetta

le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Stahli Produits Fermiers SA., corrente in (OMISSIS), ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole a istanza di Facchinetti s.r.l. per il pagamento del corrispettivo di due forniture di macchinari, eccependo, in limine, il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Ha quindi introdotto, ex art. 41 c.p.c., ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, al quale Facchinetti s.r.l. ha replicato con controricorso.

Ravvisandosi una delle ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione e all’esito del deposito della requisitoria con la richiesta di rigetto del ricorso, ne è stata disposta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

2. Con atto in data 8 marzo 2016 Stahli Produits Fermiers S.A. ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La rinuncia è stata accettata dalla controparte.

Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato estinto, a norma dell’art. 390 c.p.c..

Nulla sulle spese processuali, ex art. 391 c.p.c., comma 4,.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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