Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15814 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2020, (ud. 11/09/2019, dep. 23/07/2020), n.15814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21742-2015 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., – SOCIETA’ CON SOCIO UNICO,

SOGGETTA ALL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE

DELLO STATO ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), TRENITALIA S.P.A. C.F.

(OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DI SANT’ ANDREA DELLA

VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che le

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU e SAVINA

BOMBOI, che lo rappresentano e difendono unitamente all’Avvocato

ADRIANO VIRGILIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/03/2015 R.G.N.; 288/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore:

 

Fatto

RILEVA

che:

con ricorso risalente al febbraio dell’anno 1996, diretto al Pretore di Udine, il sig. D.L., dipendente di Ferrovie dello Stato, esponeva di aver vinto, essendo risultato primo in graduatoria, un concorso “a posti zero” per il passaggio alla qualifica di “controllore viaggiante superiore”, indetto in base ad un accordo sindacale che prevedeva l’invio dei vincitori ad un corso di sperimentazione pratico – teorico e quindi l’immissione degli idonei nei posti corrispondenti alla detta qualifica, nella località ove sussistessero vacanze. Il D. lamentava di non essere stato inviato al corso e di avere perciò perduto la possibilità di conseguire la detta qualifica, onde chiedeva l’accertamento del danno e la conseguente condanna, limitando però la domanda al solo accertamento, nel corso del giudizio. Costituitasi la società convenuta, la domanda veniva accolta dal Pretore, con l’accertamento della lesione, subita dall’attore, del diritto a conseguire il profilo professionale di controllore viaggiante superiore e del conseguente diritto al risarcimento del danno per perdita di chance dal 31 dicembre 1992. A seguito di appello proposto da FERROVIE dello STATO, il Tribunale con sentenza del 14 giugno 1999 dichiarava la lesione del diritto del lavoratore alla possibilità di conseguire il profilo professionale di controllore viaggiante superiore ed il conseguente diritto al risarcimento per perdita di “chance”. Il giudice superiore osservava che tra le due qualifiche, quella d’inquadramento come “capo treno” e quella invocata, di “controllore viaggiante superiore”, non sussistevano differenze retributive. Nondimeno l’interesse del medesimo ad agire in giudizio era ravvisabile ed aveva ad oggetto il risarcimento del danno conseguito alla mancata partecipazione ad un corso di istruzione professionale ed al successivo ed eventuale conseguimento dell’idoneità a coprire un posto vacante con la nuova qualifica; questa, a sua volta, gli avrebbe procurato, se non un immediato vantaggio retributivo, il diritto ad una progressione in carriera, ossia all’accesso alla categoria superiore di controllore viaggiante sovrintendente. Nè era dubitabile, secondo il collegio d’appello, che il danno fosse conseguito ad un inadempimento della datrice di lavoro, consistito nel non avere dato attuazione al bando di concorso, da considerare quale offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.. L’invio dei candidati vincitori al corso di istruzione professionale era infatti previsto senza alcun termine dilatorio e poteva essere perciò preteso dai medesimi “immediatamente” ai sensi dell’art. 1183 c.c.. Benchè il conseguimento dell’idoneità alla qualifica di controllore viaggiante superiore da parte del D. non fosse certa, essa doveva ritenersi altamente probabile, essendo egli risultato primo tra i vincitori del concorso preliminare. Contro questa sentenza ricorse per cassazione la S.p.a. FERROVIE dello STATO, cui ebbe a resistere il D. con controricorso. Detto ricorso fu respinto come da sentenza di questa Corte, sezione lavoro, n. 13952/17 gennaio – 26 settembre 2002;

di conseguenza, il sig. D. con ricorso depositato il tre dicembre 2003 chiedeva al giudice del lavoro di Udine la condanna di Ferrovie dello Stato Soc. di Trasporti e servizi per azioni e di TRENITALIA S.p.a., tra loro in solido, al risarcimento dei danni subiti in termini di minor retribuzione e di trattamento pensionistico derivati dalla perdita di chance, con riferimento al profilo professionale di controllore viaggiante sovrintendente (cat. 8, area IV) dal 28 dicembre 1995, ovvero in subordine al profilo di capo viaggiante sovrintendente (cat. 8, area IV) da settembre 1999 e al profilo di controllore viaggiante sovrintendente (cat. 8, area IV) da novembre 2000, nonchè il risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e alla professionalità;

il giudice adito con sentenza n. 352/2012 così decideva: 1) condannava le società resistenti tra loro in solido a risarcimento del danno derivato al ricorrente per perdita di chance di attingere all’inquadramento nella categoria ottava fino alla data del 30 aprile 2011 e danno alla professionalità fino a tale data nella somma netta corrispondente a quella lorda di differenze retributive pari a Euro 89.718,57; 2) condannava altresì le società resistenti, tra loro in solido, a risarcimento del danno per perdita di chance di attingere l’inquadramento nella categoria ottava per il periodo 1 maggio 2011 – 31 agosto 2012 e danno alla professionalità per tale periodo nella somma netta corrispondente alle differenze tra le due categorie per tale periodo, oltre alla somma netta delle differenze di t.f.r. da febbraio 2001 fino alla cessazione del rapporto; 3) condannava ancora le resistenti, tra loro in solido, a risarcimento del danno pensionistico derivante per perdita di chance di attingere l’inquadramento nella categoria ottava, in misura pari all’80% della differenza tra il trattamento pensionistico corrispostogli e quello che avrebbe percepito qualora gli fosse stato riconosciuto l’inquadramento in ottava categoria nel febbraio 2001, mese per mese con interessi legali e rivalutazione monetaria; 4) condannava altresì le parti resistenti al risarcimento del danno biologico, liquidato in complessivi Euro 20.950,00 oltre accessori dalla data della pronuncia, nonchè al pagamento delle spese di lite, ponendo altresì quelle di c.t.u. definitivamente a carico delle resistenti metà ciascuna;

avverso la sentenza n. 352/2012 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. e TRENITALIA S.p.a., proponevano appello con ricorso del due agosto 2013, cui resisteva il D., che spiegava a sua volta appello incidentale per la condanna delle società appellanti, tra loro in solido, al risarcimento del danno da perdita dell’opportunità (di chance) di attingere l’inquadramento nella cat. 8^ fino al 30/04/2011, nella misura di 179.731,85 Euro oltre accessori, nonchè al risarcimento del danno da perdita dell’opportunità (di chance) di attingere l’inquadramento nella cat. 8 per il periodo maggio 2001 / agosto 2012, oltre accessori, ed ancora al risarcimento del danno pensionistico da perdita di chance di attingere l’inquadramento nella cat. 8, in misura pari alle differenze tra il trattamento corrisposto e quello da percepire ove fosse stato riconosciuto l’inquadramento nella cat. 8, mese per mese per tutta la durata della prestazione, oltre accessori. Chiedeva, infine, la condanna di RFI e di TRENITALIA, tra loro in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di 400mila Euro, oltre accessori, il tutto con vittoria di spese per l’ulteriore grado del giudizio;

disposto un supplemento di c.t.u., la Corte d’Appello di Trieste con sentenza n. 98 (r.g. 288/2013) in data 26.2 – 12 marzo 2015 rigettava entrambe le anzidette impugnazioni, dichiarando compensate le relative spese e ponendo quelle di c.t.u. definitivamente a carico delle due società, nella misura della metà per ciascuna di esse, dando infine atto della sussistenza, sia in capo alle due società che in capo all’appellante incidentale, dei presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato;

in sintesi, per quanto ancora d’interesse in questa sede, la Corte di merito osservava che il giudicato formatosi nel primo processo, definito con la ricordata sentenza di Cass. n. 13952/02, riguardava il solo accertamento dell’inadempimento datoriale del suddetto bando 1992 e la conseguente lesione del diritto dell’attore alla possibilità di conseguire il profilo di “controllore viaggiante superiore”, con diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, la cui quantificazione in tutti i suoi aspetti, ivi compresso quello concernente lo sviluppo di carriera, andava operata nel successivo giudizio. Veniva, altresì, respinta la reiterata eccezione di prescrizione, già sollevata da parte convenuta, posto che i nocumenti lamentati erano tutti di epoca successiva al 30 giugno 1995, derivando inoltre essi da inadempimento contrattuale, sicchè si applicava il termine ordinario decennale. Era anche respinto il terzo motivo posto a sostegno del gravame principale, richiamando quanto dedotto ed accertato in relazione al primo processo introdotto con il ricorso del 19 febbraio 1996, per cui l’attore aveva poi limitato la domanda all’accertamento del vantato diritto al risarcimento dei danni per la perdita di chance di attingere la qualifica di controllore viaggiante superiore dal primo agosto 1992, data in cui si era verificata la prima vacanza in tale qualifica-profilo, con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione dei lamentati pregiudizi. Quindi, secondo la Corte di merito, nel successivo giudizio, relativo al quantum deberatur, il Tribunale condivisibilmente aveva ritenuto che la perdita di chance di conseguire l’anzidetto inquadramento come controllore viaggiante superiore si fosse in astratto prospettata soltanto dal 24 gennaio 1996, data di emanazione del bando di selezione per il passaggio a due posti vacanti nel suddetto profilo, cat. 7, di modo che parte datoriale avrebbe dovuto allora assegnare un posto in base alla selezione bandita 7.4.1992 (“a posti zero”), non caducata, nella quale il ricorrente si era collocato al primo posto, senza ricorrere a nuovi bandi, se non per ricoprire ulteriori posti. Per contro, i due posti furono attribuiti ad altri dipendenti, che poi divennero controllori viaggianti sovrintendenti senza aver partecipato ad altra selezione, mentre il D. avrebbe avuto le medesime chance di costoro, risultando infatti comprovate le sue capacità e che gli avanzamenti all’ottavo livello erano stati quasi tutti automatici. Tuttavia, siccome tra il profilo di capo treno e quello di controllore viaggiante superiore non vi erano differenze stipendiali, ma unicamente eventuali diverse possibilità di progressione professionale, il danno da perdita di chance era concretamente ravvisabile solo a decorrere da febbraio 2001, in relazione a quanto parimenti di fatto verificatosi per gli altri due colleghi. Veniva, altresì, respinto il quarto motivo dell’appello principale, con il quale era stata lamentata la violazione degli artt. 1223 e 1225 c.c. in ordine alla liquidazione dei danni operata in primo grado, avuto riguardo tra l’altro a quanto riconosciuto pure con la succitata pronuncia di Cass. n. 13952/2002, laddove poi quanto al trattamento pensionistico la liquidazione del relativo danno non presupponeva necessariamente il pensionamento del diretto interessato, peraltro successivamente intervenuto il (OMISSIS). Il danno alla professionalità, d’altro canto, risultava presuntivamente provato ed equitativamente liquidato in conseguenza dell’accertata lesione del diritto del D. alla possibilità di conseguire il profilo professionale di controllore viaggiante superiore ed il successivo avanzamento di carriera da tale profilo consentito. Infine, il danno biologico era stato adeguatamente liquidato dal Tribunale sulla scorta delle condivise conclusioni della c.t.u. medico-legale di cui alle due approfondite relazioni;

avverso la sentenza d’appello, n. 98/2015, hanno proposto ricorso per cassazione RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a. e TRENITALIA S.p.a. non atto in data 11 settembre 2015, affidato a quattro motivi, poi illustrato da memoria, cui ha resistito il sig. D.L.F. come da controricorso del 27 /30 ottobre 2015.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è stata denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per non aver la Corte territoriale ritenuto coperta da giudicato la domanda del D. in questo secondo giudizio, sicchè la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare preclusa la successiva domanda dall’indagine già svolta da Tribunale di Udine nel precedente procedimento di cui alla sentenza n. 57/1999, che assorbiva ed impediva l’accertamento di qualsivoglia ulteriore inadempimento datoriale e conseguente danno, ivi compresa l’asserita lesione della possibilità di promozione la profilo, ulteriormente superiore, di capo personale viaggiante sovrintendente o di controllore viaggiante sovrintendente, domanda ricompresa nella pretesa già formulata nel giudizio definito con la sentenza di Cassazione n. 14952/02, mentre la successiva richiesta di accertamento riproposto doveva essere avanzata nel primo giudizio, in quanto i fatti ritenuti pregiudizievoli ai fini dell’ulteriore progressione in carriera nel profilo superiore di “quadro” si erano manifestati a seguito del bando in data 19 ottobre 1995, espressamente citato nel primo processo, ormai definito con la formazione di apposito giudicato, che come tale copriva sia il dedotto (in relazione alla chance di promozione a controllore viaggiante superiore) sia il deducibile (chance di promozione a controllore viaggiante sovrintendente). Parimenti le ricorrenti hanno sostenuto in ordine al danno biologico, morale, esistenziale e alla professionalità, già rivendicabili con il primo instaurato contenzioso, trattandosi di eventuali pregiudizi risalenti al 1992, epoca d’invio al corso per l’acquisizione della qualifica di controllore viaggiante superiore. A nulla, poi, rilevava la limitazione della domanda, espressa nel corso del precedente giudizio, con riserva di procedere separatamente per il risarcimento, in quanto detta riserva integrava una inammissibile successiva mutatio libelli, perciò non formulata sin dall’atto introduttivo. Nè era corretto affermare l’accettazione della riduzione della domanda da parte convenuta, poichè in realtà vi era stata una semplice presa d’atto inidonea a legittimare la riproposizione di una nuova pretesa risarcitoria fondata sui medesimi fatti;

con il secondo motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che illegittimamente era stata ritenuta operante la prescrizione ordinaria decennale, posto che vi era stata errata interpretazione dei fatti di causa, laddove gli asseriti danni avevano avuto origine in accadimenti “risalenti al 1992 (ovvero quando il lavoratore non fu avviato al corso per l’acquisizione della qualifica di controllore viaggiante superiore) e non al 1995”, mentre l’atto introduttivo di questo processo fu notificato il 22 dicembre 2003, e quindi anche ben oltre il termine di cui alla prescrizione ordinaria ritenuta applicabile dalla Corte territoriale;

con il terzo motivo è stata lamentata la violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., non essendo stata fornita dall’attore la prova che la mancata immissione nel profilo di controllore viaggiante superiore, accertata nel precedente giudizio passato in giudicato, avesse avuto come conseguenza immediata e diretta anche la mancata immissione nel superiore profilo di livello 8 relativo alla qualifica di controllore viaggiante sovrintendente, sulla scorta dell’errato presupposto, secondo cui in occasione del bando del 1996 per coprire i due posti vacanti del profilo in questione l’azienda avrebbe dovuto consentire l’accesso direttamente al D. sulla base della precedente graduatoria di cui al bando del 1992, senza procedere ad ulteriore successivo bando, ricordando che l’attore in data 24 gennaio 1996 aveva partecipato al bando per il passaggio a controllore viaggiante superiore di 7 livello, indetto per coprire due posti vacanti di tale profilo, per cui lo stesso si era classificato al sedicesimo posto della graduatoria, di guisa che i due posti erano stati assegnati ai primi due classificatisi. Pertanto, anche in base ad altre circostanze, secondo le ricorrenti i giudici del merito avevano violato le norme in questione, non essendo emerso alcun elemento da cui desumere che il dipendente avesse subito ad opera di parte datoriale il danno invece riconosciuto, non avendo controparte nemmeno in via di astratta probabilità che la lesione del diritto a conseguire il profilo di controllore viaggiante superiore gli avesse successivamente impedito di ottenere la promozione a controllore viaggiante sovrintendente, quadro 8 livello, al posto e in sostituzione dei colleghi. La Corte di merito aveva, dunque, violato gli artt. 1123 e 2697 c.c., perchè nel confermare il diritto al preteso riconoscimento aveva ritenuto dimostrata la condotta illecita, il nesso di causalità tra questa e la perdita di chance, elementi costituitivi dello stesso diritto, pur non avendo controparte nulla provato di ciò, in violazione altresì del principio secondo cui per la risarcibilità del danno da perdita di chance non è sufficiente dimostrare l’illegittimità della condotta datoriale, ma anche una seria e non trascurabile probabilità di conseguire la promozione, quindi l’esistenza del nesso causale tra detto comportamento e la mancata promozione;

con la quarta doglianza, infine, le ricorrenti hanno denunciato la violazione degli artt. 1223,1125 e 2697 c.c., per aver la Corte d’Appello riconosciuto la pretesa risarcitoria azionata in ordine ai danni, che invece alla data dell’asserito inadempimento aziendale non erano conseguenza immediata e diretta, nè tantomeno prevedibile dell’inadempimento stesso, mentre nella specie i soli danni riconoscibili erano quelli derivanti da differenze retributive tra la qualifica, posseduta, di capo treno e quella di controllore viaggiante superiore, differenze però inesistenti attesa l’appartenenza di tali profili alla stessa area ed al medesimo 7 livello;

le sopraindicate censure vanno disattese per le seguenti ragioni;

invero, quanto al primo motivo, se ne ravvisa in via assorbente l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., per difetto dei requisiti di autosufficienza e di specificità, visto che non risultano debitamente riprodotti, in modo adeguato ed autosufficiente, gli atti fondamentali del primo processo in relazione al quale le ricorrenti eccepiscono la preclusione ostativa da giudicato con riferimento alle pretese in seguito azionate con l’atto introduttivo in data 3 / 22 dicembre 2003, quindi dopo qualche mese dalla pubblicazione della succitata pronuncia di cassazione n. 13952, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 26/09/2002, processo che d’altro canto appare finalizzato essenzialmente soltanto all’accertamento ed alla quantificazione dei danni da perdita di chance, la lesione del relativo diritto essendo stata ormai accertata con il precedente giudicato. In particolare, quindi, parte ricorrente ha omesso di riportare in modo esauriente l’anzidetto ricorso introduttivo di febbraio 1996, la successiva limitazione della domanda da parte attrice ed i precisi termini del contegno processuale a tal riguardo osservato da parte convenuta, nonchè l’esatto tenore delle successive pronunce di merito in base alle quali si formò il giudicato, poi difettosamente eccepito nel successivo contenzioso. Peraltro, la tesi di parte ricorrente non appare nemmeno convincente alla luce di quanto già ritenuto nella motivazione della precedente sentenza, n. 13952/02, di questa Corte, laddove in effetti veniva ritenuto meritevole l’interesse giuridico del D., ex art. 100 c.p.c., ad agire per ottenere anche la sola pronuncia di accertamento sull’an, evidentemente propedeutica alla quantificazione in concreto dei vari pregiudizi lamentati dall’avente diritto (“… Con la prima la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 278 c.p.c., sostenendo avere il Tribunale emesso una sentenza di condanna generica pur in assenza di prova di un danno, sia pure non immediatamente liquidabile. La censura è priva di fondamento…. in materia di tutela civilistica del prestatore di lavoro in un’impresa operante in regime di diritto privato, il bando di concorso – non importa se per l’assunzione di personale o per la progressione in carriera di dipendenti già in servizio – configura un’offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) dalla quale deriva in favore del vincitore un diritto soggettivo, all’assunzione o alla promozione, ed un correlativo obbligo a carico dell’imprenditore, con conseguente responsabilità contrattuale in caso di inadempimento (Cass. 29 novembre 1986 n. 7081, 7 aprile 1987 n. 3397, 14 marzo 1990 n. 2057, 11 giugno 1991n. 6590)…. Mentre il danno derivante dalla lesione del diritto soggettivo all’assunzione o alla promozione consiste nella retribuzione sperata oppure nella differenza tra quella attualmente percepita e quella percipienda, la lesione dell’interesse giuridico al procedimento regolare, che suole essere definito come interesse legittimo di diritto privato, produce il diritto al risarcimento di un danno corrispondente alla perdita della probabilità di assunzione o di promozione, fondata su concrete basi e chiamata nel diritto francese perte de chance. Danno la cui sussistenza va provata dal creditore e che può esser liquidato secondo equità ex art. 1226 c.c. (Cass. 14 giugno 2000 n. 8132 con ulteriori richiami, 1 agosto 2001 n. 10514, 9 novembre 2001 n. 13922). Nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato che il lavoratore già in servizio, dopo essersi qualificato primo in un concorso interno, non potè, a causa dell’inerzia della datrice di lavoro che aveva bandito il concorso sulla base di un contratto collettivo, prender parte ad un conseguente corso di istruzione per il raggiungimento dell’idoneità ad una qualifica, più vantaggiosa per la carriera anche se non per l’utile economico immediato. Sulla base di questo accertamento della perte de chance gli stessi giudici hanno emesso la sentenza di accertamento del diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento del danno consistente nell’azzeramento della rilevante probabilità di sviluppo di carriera della datrice di lavoro così esattamente uniformandosi ai principi di diritto testè detti. Nè l’interesse della parte, che giustifica l’emissione di una sentenza d’accertamento o di condanna generica, deve avere per oggetto soltanto un’utilità patrimoniale certa ed attuale, bastando anche un vantaggio probabile (Cass. 15 dicembre 1999 n. 14134). E nel caso di specie la probabilità di ottenere l’idoneità alla qualifica superiore risultò alta, visto l’ottimo piazzamento nel concorso.

Con la seconda censura contenuta nel primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c., vale a dire la non ravvisabilità di un interesse giuridicamente protetto in capo al lavoratore attore e attuale controricorrente. Con il secondo motivo essa ripete sostanzialmente le censure del primo, sotto il profilo del vizio di motivazione. Neppure Queste doglianze sono fondate. L’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c. per la proponibilità della domanda giudiziaria nasce dalla contestazione (nella domanda d’accertamento: Cass. 15 dicembre 1999 n. 14134, 14 febbraio 2000 n. 1619, 11 maggio 2000n. 6046) o dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, tale che essa non sia in concreto realizzabile senza la pronuncia del giudice (Cass. Sez. un. 10 agosto 2000 n. 565). Sulla ravvisabilità nel caso di specie di una situazione giuridica soggettiva del lavoratore, che pretende di essere valutato secondo correttezza e buona fede per il conseguimento di una migliore preparazione professionale e di un connesso vantaggio di carriera, vale qui quanto già detto sopra, che basta così anche a dimostrare l’inconsistenza delle censure ora in esame….”);

analoghe considerazioni valgono, pertanto, anche in ordine alla seconda censura, laddove tra l’altro appare inconferente il richiamo degli artt. 2946 e 2948 c.c., tanto più che in effetti le stesse ricorrenti non sembrano contestare l’operatività nella specie della prescrizione ordinaria decennale in ordine a danni da responsabilità contrattuale, avuto riguardo alla condotta inadempiente di parte datoriale ritenuta dai giudici del merito, mentre non risulta in effetti specificamente confutata l’applicazione dell’art. 2935 c.c. (in tema di decorrenza della prescrizione: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), invero sottesa alla decisione della decisione qui impugnata, dalla cui motivazione la decorrenza è stata ricollegata a fatti successivi al giugno 1995 (se non addirittura al 1996 o a febbraio 2001, visto che sul punto la Corte riteneva condivisibile quanto ritenuto da primo giudicante – v. in part. pag. 18 della sentenza d’appello qui impugnata, senza peraltro considerare gli effetti interruttivi della prescrizione riconducibili al ricorso introduttivo del primo giudizio di febbraio 1996.

Peraltro, come affermato da Cass. II civ. n. 5504 del 5/4/2012, in tema di risarcimento del danno contrattuale, al fine di determinare il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore. Cfr. altresì Cass. lav. n. 9318 del 12/12/2017 – 16/04/2018, la quale in tema di demansionamento professionale, premesso che non era in contestazione l’applicabilità del termine decennale di prescrizione, conforme, del resto, alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di domanda di risarcimento del danno conseguente all’inadempimento degli obblighi, inerenti al rapporto di lavoro, di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente, osservava come questa Corte, al fine della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, avesse distinto tra illecito istantaneo con effetti permanenti – caratterizzato da un punto di vista naturalistico da un’azione che unu actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo – e illecito permanente, nel quale la condotta con tra jus si protrae, così protraendo la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, giusta quanto ribadito anche da Cass. Sezioni Unite 14/11/2011 n. 23763. In questa prospettiva era stato, quindi, chiarito che nel primo caso, in base all’art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno – purchè il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a far valere il diritto al risarcimento – mentre nel secondo caso, nella ricorrenza degli stessi presupposti di conoscenza e difetto di impedimenti, la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data di cessazione della condotta illecita. La sentenza impugnata nello specifico, per contro, non aveva fatto corretta applicazione degli anzidetti principi. Posto, infatti, che era indubbio il carattere permanente della condotta datoriale concretatasi nella protratta adibizione della lavoratrice a mansioni inferiori a quelle spettanti – sul carattere permanente della condotta datoriale in relazione a fattispecie di demansionamento citandosi, tra le altre, Cass. 19/01/2007 n. 1141 – al fine dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale doveva aversi riguardo al momento della cessazione della condotta illecita da parte datoriale e non, come avvenuto, dalla data del manifestarsi del danno);

vanno, infine, parimenti disattesi gli ultimi due motivi posti a sostegno del ricorso, laddove a parte talune carenti allegazioni (concernenti il preciso iter processuale di primo e secondo grado, con relativi atti, tra cui pure l’espletata c.t.u. ed il supplemento della stessa, il tutto per contro genericamente e apoditticamente dedotto – cfr. in part. pagg. da 28 a 39 del ricorso per cassazione circa le asserite violazioni degli artt. 1223,1225 e 2697 c.c.), richieste invece a pena d’inammissibilità dall’art. 366 codice di rito, le formulate doglianze attingono in effetti ad accertamenti e valutazioni di merito in ordine a circostanze fattuali (ivi compreso l’appurato nesso di causalità tra la ritenuta condotta inadempiente di parte datoriale e le conseguenze dannose lamentate dall’attore), non consentite perciò in questa sede di legittimità, e che trovano peraltro riscontro in quanto già sostanzialmente ritenuto nel precedente processo, definito in senso favorevole al D. con l’anzidetto giudicato. Per di più nella fattispecie qui in esame non solo non è stato nemmeno formalmente denunciato alcun omesso esame di fatti rilevanti e decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5 – quaestio facti, peraltro anche preclusa ex art. 348-ter c.p.c., commi 5 e 4, per effetto di c.d. doppia conforme dovuta al rigetto dell’appello proposto con atto depositato il due agosto 2013, non risultando d’altro canto nemmeno dedotta alcuna diversa valutazione in punto di fatto tra le due sentenze di merito – ma neanche è stata ritualmente censurata la pronuncia de qua per eventuale violazione del c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. cit. codice, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 univocamente in termini di nullità, laddove poi l’art. 2697 c.c. disciplina esclusivamente l’onere probatorio, fermo comunque restando, d’altro canto, il libero convincimento del giudice di merito in relazione al contenuto delle emergenze istruttorie comunque acquisite (v. Cass. n. 13395 del 29/05/2018, secondo cui la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5.

Cfr. altresì Cass. I civ. n. 24155 del 13/10/2017: in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. In senso conforme, tra le varie, 195 del 2016. V. parimenti Cass. V civ. n. 26110 del 30/12/2015: il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione);

il ricorso, pertanto, va respinto, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese;

atteso, infine, l’esito interamente negativo dell’impugnazione qui proposta, sussistono i presupposti di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi Euro =4000,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00=, per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Bruno Cossu, Savina Bomboi e Adriano Virgilio, dichiaratisi anticipatari per il controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, coma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA