Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15813 del 29/07/2016

Cassazione civile sez. un., 29/07/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 29/07/2016), n.15813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29120/2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 20, presso lo STUDIO LEGALE RISTUCCIA &

TUFARELLI, rappresenta e difende dall’avvocato ANTONIO SAITTA, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 107/2015 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Antonio SAITTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M., magistrato attualmente in servizio, con funzioni di consigliere presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, ha impugnato la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 10 settembre 2015, depositata il 1 ottobre successivo.

Detta pronuncia l’ha dichiarata responsabile degli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), per non avere rispettato, quale giudice civile del Tribunale di Messina, i tempi di deposito di 64 sentenze civili e di 344 ordinanze riservate, per l’effetto infliggendole la sanzione della censura.

Il ricorso è affidato a due motivi, illustrati anche da memoria.

L’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso l’esponente denuncia violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q)ex art. 606 c.p.c., lett. b), per non avere la sezione disciplinare considerato le ragioni che avevano determinato i contestati ritardi. Si duole segnatamente la ricorrente che il giudice di merito abbia ignorato le insostenibili condizioni ambientali nelle quali ella si era trovata ad operare, posto che aveva dovuto gestire un ruolo contenzioso gravato di non meno di 1.400 cause, contestualmente svolgendo altresì le funzioni di unico giudice tutelare del circondario. Evidenzia che il decidente avrebbe così fatto malgoverno della giurisprudenza di legittimità, ferma nel raccomandare una valutazione che tenga conto non solo del numero di cause sul “ruolo” dell’incolpato, indipendentemente da quelle effettivamente trattate e decise, ma anche della sussistenza e dell’entità di impegni aggiuntivi di tipo amministrativo o organizzativo, del momento in cui gli stessi siano sopravvenuti e della loro durata rispetto al verificarsi dei ritardi, al fine di apprezzarne la ricaduta sulla programmazione del lavoro dell’incolpato (cfr. Cass. civ. sez un. 8 luglio 2015, n. 14268; Cass. civ. sez. un. 14 gennaio 2015, n. 470).

1.2 Con il secondo mezzo, lamentando violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), ex art. 606 c.p.c., lett. b ed e), nonchè mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, l’impugnante si duole della mancata considerazione della memoria difensiva, neppure menzionata nella sentenza impugnata, ancorchè in tale scritto fossero specificamente evidenziati la pluralità degli incarichi professionali ai quali ella aveva dovuto far fronte; la particolare gravosità delle funzioni di giudice tutelare, implicanti anche considerevoli spostamenti sul territorio; la circostanza che tali funzioni erano state affidate, dopo il suo trasferimento, a due magistrati della prima sezione civile (tabellarmente assegnataria degli affari in materia di famiglia e di stato delle persone), ai quali era stato altresì accordato un significativo esonero dalle attività ordinarie; i lusinghieri apprezzamenti espressi nei suoi confronti dal Consiglio giudiziario in occasione delle valutazioni di professionalità; l’elevata produttività sempre dimostrata; le gravissime carenze di organico del Tribunale di Messina, a più riprese segnalate anche ai massimi livelli istituzionali; l’inefficienza organizzativa dell’ufficio negli anni in cui si erano accumulati i ritardi, riscontrata dalla Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

2. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Non è qui in discussione che, anche in relazione alla nuova regolamentazione degli illeciti disciplinari (e delle relative sanzioni) dei magistrati, prevista dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, che, all’art. 2, comma 1, lett. q), contempla segnatamente il “reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni”, vada ribadito il principio di diritto secondo cui il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari, pur se reiterato, non può da solo integrare un illecito disciplinare del magistrato dal momento che occorre anche stabilire se il ritardo sia sintomo di mancanza di operosità oppure trovi giustificazione in situazioni particolari collegate alla complessiva situazione di lavoro dell’incolpato, tenendo presenti i profili qualitativi e quantitativi della stessa nonchè l’organizzazione dell’ufficio di appartenenza (cfr. Cass. civ. sez. un. 12 aprile 2012, n. 5761; Cass. civ., sez. un., 23 agosto 2007, n. 17919). E invero, nel nuovo contesto normativo introdotto dalla riforma del 2006 il presupposto perchè sia integrato l’illecito disciplinare in discorso è triplice, occorrendo: a) la reiterazione, la quale deve essere significativa, pur non essendo necessario che attinga le soglie della sistematicità; b) la gravità (e tale non è ex lege il ritardo che non ecceda il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto); c) l’ingiustificatezza infine del ritardo. La necessaria concorrenza di siffatti elementi è chiaramente enunciata dal testo della disposizione sicchè in particolare non può ritenersi che la reiterazione del ritardo sia alternativa alla sua gravità e alla sua ingiustificatezza (cfr. da ultimo Cass., sez. un., 27 febbraio 2012, n. 2927).

Dovendo allora la valutazione della reiterazione essere contestualizzata in relazione a quella degli altri due concorrenti presupposti, è necessario tener conto sia del complessivo carico di lavoro dell’incolpato, in riferimento a quello mediamente sostenibile a parità di condizioni, sia della laboriosità ed operosità del magistrato desumibili dall’attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo; circostanze tutte queste che, unitamente ad ogni altro elemento utile al divisato obbiettivo di stabilire se sussista o meno il fatto contestato, implicano un tipico apprezzamento di fatto, devoluto alla Sezione Disciplinare e non censurabile in sede di legittimità ove assistito da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

3 Ciò posto, non par dubbio che la sentenza impugnata si colloca nel binario tracciato dagli enunciati principi muovendo dalla premessa, corretta in diritto, che il ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni costituisce illecito disciplinare quando concorrano le tre condizioni suddette, reputate idonee a far tracimare il decorso dei fisiologici tempi di deliberazione e redazione dei provvedimenti giudiziari in lesione del diritto delle parti alla ragionevole durata del processo presidiato dall’art. 111 Cost., comma 2, e art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

4 Venendo al caso di specie, il giudice disciplinare, pur dando atto che andavano espunte dall’addebito 18 sentenze indicate nell’incolpazione, in quanto già ricomprese nel capo di imputazione di altro procedimento disciplinare, chiusosi con pronuncia passata in giudicato e che il ritardo con il quale era stata depositata una certa sentenza non era di giorni 1843, come erroneamente indicato nella contestazione, ma di giorni 1112, ha ritenuto che l’avere depositato 46 sentenze con ritardi superiori a un anno, 48 ordinanze con ritardi superiori a due anni e 171 ordinanze con ritardi superiori a un anno integrasse senz’altro gli estremi della reiterazione e della gravità del ritardo, specificamente richiesti dalle norme richiamate per la sua rilevanza sul piano disciplinare.

Quanto poi al requisito della ingiustificabilità, parimenti essenziale ai fini della configurazione dell’illecito, richiamati i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza consiliare, ha rilevato che le circostanze addotte dalla difesa – e segnatamente le condizioni lavorative particolarmente gravose del Tribunale di Messina – non rivestivano il carattere dell’eccezionalità e si prestavano comunque a essere meglio fronteggiate con una più accorta autorganizzazione del lavoro.

5 Ciò significa che il giudice di merito, all’esito della necessaria contestualizzazione dei crudi dati numerici con le circostanze emerse dalla compiuta istruttoria, ha ritenuto che i ritardati depositi, in cui la ricorrente era incorsa, eccedessero comunque i limiti della ragionevolezza e della giustificabilità: ha ritenuto, in particolare, che i rilievi dell’incolpata in ordine all’organizzazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza e alle molteplici funzioni in concreto da essa svolte non attingessero la soglia di situazioni ostative idonee a determinare la concreta inesigibilità del rispetto della tempistica stabilita per il deposito dei provvedimenti.

Tale impianto argomentativo, a giudizio del collegio, resiste alle critiche svolte in ricorso.

6 In linea con la giurisprudenza elaborata da queste sezioni unite, deve invero qui ribadirsi che, se va senz’altro esclusa l’esistenza di una sorta di responsabilità oggettiva per tutti i ritardi ultrannuali ovvero, e specularmente, l’esistenza di ritardi in sè ingiustificabili, tuttavia la protrazione dei medesimi non può non incidere sulla giustificazione richiesta, la quale deve coprire l’intero arco temporale durante il quale l’inerzia del decidente si è protratta, di talchè, in definitiva, quanto più i ritardi sono gravi, tanto più “seria, specifica, rigorosa e pregnante dovrà essere la relativa giustificazione”, la quale deve implicare la prova che non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro idonei ad evitarli o comunque a ridurne la patologica dilatazione; con l’ulteriore e decisivo corollario che siffatta prova va valutata tenendo conto del numero, della durata media e della punta massima dei contestati ritardi (cfr. Cass. civ. sez. un. 8 luglio 2015, n. 14268).

7 Se tutto questo è vero, non appare condivisibile l’assunto secondo cui il giudice di merito non ha correttamente valutato la concreta situazione in cui la dottoressa S. si è trovata ad operare e che la scelta decisoria adottata sia frutto di malgoverno dei principi giuridici che governano la materia, per come elaborati dal diritto vivente, perchè al contrario la decisione è chiaramente il frutto di una loro ponderata e argomentata applicazione, della quale non può che predicarsi l’incensurabilità in sede di legittimità.

In tale contesto nessun rilievo può avere la mancanza di un espresso riferimento, nella pronuncia impugnata, alla memoria difensiva depositata dall’incolpata, dovendo qui piuttosto ribadirsi che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito.

Il ricorso è respinto.

In mancanza di difesa delle parti intimate, non occorre provvedere sulle spese di giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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